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Tutelare i propri titoli di privativa industriale presso le dogane italiane e/o comunitarie rappresenta sicuramente un modo efficace di lotta alla contraffazione, vuoi perché costituisce uno strumento di blocco delle contraffazioni ancor prima che le stesse entrino sul territorio nazionale e/o comunitario, vuoi perché il meccanismo in parola funziona molto bene nel nostro Paese.

A tal proposito, il Regolamento del Consiglio CE n.1983/2003 del 22 luglio 2003 prevede espressamente l'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare un diritto di privativa industriale ed elenca le misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

L'intervento delle autorità doganali

Qualora, in seguito di un controllo, esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà industriale, gli uffici doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci, informando il titolare dei segni distintivi contestati, il quale, entro 3 giorni dalla segnalazione delle dogane, può depositare una domanda d'intervento alle autorità doganali.

Tale facoltà di sospendere o bloccare la merce diventa, per le autorità doganali, un obbligo qualora il titolare dei diritti di privativa abbia in precedenza presentato una domanda d'intervento alle autorità doganali. In questo caso, il titolare dei diritto, entro 10 giorni (prorogabili in ulteriori 10 giorni) dalla segnalazione doganale, può promuovere un'azione giudiziaria innanzi alle autorità competenti.

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