Dogane  |
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Tutelare i propri titoli di privativa industriale
presso le dogane italiane e/o comunitarie rappresenta sicuramente
un modo efficace di lotta alla contraffazione,
vuoi perché costituisce uno strumento di blocco delle contraffazioni
ancor prima che le stesse entrino sul territorio nazionale e/o comunitario,
vuoi perché il meccanismo in parola funziona molto bene nel
nostro Paese.
A tal proposito, il Regolamento del Consiglio CE
n.1983/2003 del 22 luglio 2003 prevede espressamente l'intervento
dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate
di violare un diritto di privativa industriale ed elenca le misure
da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.
L'intervento delle autorità
doganali
Qualora, in seguito di un controllo, esistono motivi
sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà
industriale, gli uffici doganali possono sospendere lo svincolo
o procedere al blocco delle merci, informando il titolare dei segni
distintivi contestati, il quale, entro 3 giorni dalla
segnalazione delle dogane, può depositare una domanda d'intervento
alle autorità doganali.
Tale facoltà di sospendere o bloccare la
merce diventa, per le autorità doganali, un obbligo qualora
il titolare dei diritti di privativa abbia in precedenza presentato
una domanda d'intervento alle autorità doganali.
In questo caso, il titolare dei diritto, entro 10 giorni
(prorogabili in ulteriori 10 giorni) dalla segnalazione
doganale, può promuovere un'azione giudiziaria innanzi alle
autorità competenti.
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