Dogane  |
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Tutelare i propri titoli di privativa industriale
presso le dogane italiane e/o comunitarie rappresenta sicuramente
un modo efficace di lotta alla contraffazione,
vuoi perché costituisce uno strumento di blocco delle contraffazioni
ancor prima che le stesse entrino sul territorio nazionale e/o comunitario,
vuoi perché il meccanismo in parola funziona molto bene nel
nostro Paese.
A tal proposito, il Regolamento del Consiglio CE
n.1983/2003 del 22 luglio 2003 prevede espressamente l'intervento
dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate
di violare un diritto di privativa industriale ed elenca le misure
da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.
L'intervento delle autorità
doganali
Qualora, in seguito di un controllo, esistono motivi
sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà
industriale, gli uffici doganali possono sospendere lo svincolo
o procedere al blocco delle merci, informando il titolare dei segni
distintivi contestati, il quale, entro 3 giorni dalla
segnalazione delle dogane, può depositare una domanda d'intervento
alle autorità doganali.
Tale facoltà di sospendere o bloccare la
merce diventa, per le autorità doganali, un obbligo qualora
il titolare dei diritti di privativa abbia in precedenza presentato
una domanda d'intervento alle autorità doganali.
In questo caso, il titolare dei diritto, entro 10 giorni
(prorogabili in ulteriori 10 giorni) dalla segnalazione
doganale, può promuovere un'azione giudiziaria innanzi alle
autorità competenti.
In assenza di risposta da parte del titolare del
segno distintivo protetto, la dogana potrà rilasciare le
merci sospette di contraffazione.
Il titolare di una domanda d'intervento delle autorità
doganali, qualora venga informato del blocco di merce, può
ottenere comunicazione dei dettagli della spedizione che, presumibilmente,
viola i suoi diritti (nome destinatario, mittente, quantità
etc) nonché visionare uno o più campioni al fine di
realizzare una perizia tecnica (necessaria per
stabilire il carattere contraffattivo o meno delle merce sospetta).
Qualora la perizia stabilisca che la merce in questione è
contraffatta, la dogana procederà al sequestro della stessa
e si aprirà automaticamente (qualora il sequestro venga confermato)
un procedimento penale.
La domanda d'intervento
alle autorità doganali
I titolari di marchi, brevetti, disegni o modelli,
al fine di tutelare alle frontiere i propri diritti di esclusiva,
possono, tramite il proprio mandatario o legale, depositare presso
l'autorità doganale centrale un'istanza di sospensione
nazionale e/o comunitaria.
L'istanza di sospensione - da depositare presso
l'Ufficio centrale delle Dogane - deve contenere le informazioni
relative ai titoli di privativa che il titolare vuole proteggere
alle frontiere (copia dei certificati di registrazione, riproduzione
eventuale dei titoli - campioni -, informazioni circa i flussi delle
merci, provenienza, destinazioni, caratteristiche tecniche, etc...).
Deve essere accompagnata da una "dichiarazione di responsabilità"
sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare
dei marchi nonché autenticata da notaio ed eventualmente
munita di Apostilla, a secondo della nazionalità del titolare
dei diritti.
In seguito all'accoglimento della domanda d'intervento,
l'istanza di sospensione nazionale viene inviata a tutti gli uffici
nazionali, mentre l'istanza comunitaria è trasmessa a tutti
gli uffici doganali del territorio dell'Unione Europea.
L'istanza ha una durata di un anno ed
è rinnovabile per ulteriori periodi di un anno.
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