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Dogane


Tutelare i propri titoli di privativa industriale presso le dogane italiane e/o comunitarie rappresenta sicuramente un modo efficace di lotta alla contraffazione, vuoi perché costituisce uno strumento di blocco delle contraffazioni ancor prima che le stesse entrino sul territorio nazionale e/o comunitario, vuoi perché il meccanismo in parola funziona molto bene nel nostro Paese.

A tal proposito, il Regolamento del Consiglio CE n.1983/2003 del 22 luglio 2003 prevede espressamente l'intervento dell'autorità doganale nei confronti di merci sospettate di violare un diritto di privativa industriale ed elenca le misure da adottare nei confronti di merci che violano tali diritti.

L'intervento delle autorità doganali

Qualora, in seguito di un controllo, esistono motivi sufficienti per sospettare che le merci violino un diritto di proprietà industriale, gli uffici doganali possono sospendere lo svincolo o procedere al blocco delle merci, informando il titolare dei segni distintivi contestati, il quale, entro 3 giorni dalla segnalazione delle dogane, può depositare una domanda d'intervento alle autorità doganali.

Tale facoltà di sospendere o bloccare la merce diventa, per le autorità doganali, un obbligo qualora il titolare dei diritti di privativa abbia in precedenza presentato una domanda d'intervento alle autorità doganali. In questo caso, il titolare dei diritto, entro 10 giorni (prorogabili in ulteriori 10 giorni) dalla segnalazione doganale, può promuovere un'azione giudiziaria innanzi alle autorità competenti.

In assenza di risposta da parte del titolare del segno distintivo protetto, la dogana potrà rilasciare le merci sospette di contraffazione.

Il titolare di una domanda d'intervento delle autorità doganali, qualora venga informato del blocco di merce, può ottenere comunicazione dei dettagli della spedizione che, presumibilmente, viola i suoi diritti (nome destinatario, mittente, quantità etc) nonché visionare uno o più campioni al fine di realizzare una perizia tecnica (necessaria per stabilire il carattere contraffattivo o meno delle merce sospetta). Qualora la perizia stabilisca che la merce in questione è contraffatta, la dogana procederà al sequestro della stessa e si aprirà automaticamente (qualora il sequestro venga confermato) un procedimento penale.

La domanda d'intervento alle autorità doganali

I titolari di marchi, brevetti, disegni o modelli, al fine di tutelare alle frontiere i propri diritti di esclusiva, possono, tramite il proprio mandatario o legale, depositare presso l'autorità doganale centrale un'istanza di sospensione nazionale e/o comunitaria.

L'istanza di sospensione - da depositare presso l'Ufficio centrale delle Dogane - deve contenere le informazioni relative ai titoli di privativa che il titolare vuole proteggere alle frontiere (copia dei certificati di registrazione, riproduzione eventuale dei titoli - campioni -, informazioni circa i flussi delle merci, provenienza, destinazioni, caratteristiche tecniche, etc...). Deve essere accompagnata da una "dichiarazione di responsabilità" sottoscritta dal legale rappresentante della società titolare dei marchi nonché autenticata da notaio ed eventualmente munita di Apostilla, a secondo della nazionalità del titolare dei diritti.

In seguito all'accoglimento della domanda d'intervento, l'istanza di sospensione nazionale viene inviata a tutti gli uffici nazionali, mentre l'istanza comunitaria è trasmessa a tutti gli uffici doganali del territorio dell'Unione Europea.

L'istanza ha una durata di un anno ed è rinnovabile per ulteriori periodi di un anno.

 
 
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