Licenze e Trasferimento Tecnologie
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Brevetti e Marchi possono essere liberamente
dati in licenza sia totale che parziale ovvero solo in concessione
per singole parti di territorio, ma a condizione che da tale trasferimento
non ne derivi confusione per il pubblico dei consumatori.
La(e) registrazione(i) per i marchi in licenza
sono soggette a decadenza se il licenziante non esercita un controllo
sulla qualità e sull'uso (incluso il controllo sui materiali
d'imballaggio e relative etichette).
Le licenze che producono effetti giuridici nella
Comunità Europea sono soggette alla normativa comunitaria
sulla concorrenza. Tale normativa è applicabile anche nella
fattispecie in cui nessuna delle parti contraenti abbia la nazionalità
di un Paese Membro. Inoltre, vi è da aggiungere che seppur
con qualche peculiarità la normativa è applicabile
anche agli accordi di Franchising.
Le licenze sul trasferimento di tecnologie in Europa
sono regolate dal Regolamento della Commissione Europea sul Trasferimento
di Tecnologia. Tale regolamento consente ad alcune clausole contrattuali
in materia, delle eccezioni agli articoli 81 e 82 del Trattato (così
modificati dal Trattato di Amsterdam), i quali vietano rispettivamente
gli accordi anticoncorrenziali tra imprese e l'abuso di posizione
dominante sul mercato (Regole Applicabili alle Imprese, Sezione
Prima del Trattato di Roma - Consolidato).
Ne deriva che gli accordi di licenza dovranno rispettare
sia la normativa del Paese di stipula del contratto che quella Comunitaria,
la quale ha valore di legge costituzionale negli ordinamenti nazionali
dei Paesi Membri, quindi non modificabile dagli organi legislativi
se non attraverso le dovute procedure.
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