Misure Cautelari  |
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La protezione dei diritti sulla proprietà
intellettuale è realizzata attraverso i seguenti istituti
quali la descrizione giudiziaria, sequestro e misure cautelari in
corso di causa o ante causam.
Per essere concessa, la misura cautelare deve avere
i presupposti tipici di ogni misura interlocutoria, in particolare
il fumus boni iuris (presunzione di un valido diritto) e il periculum
in mora (rischio di danno imminente ed irreparabile).
Il sequestro e la descrizione possono essere concessi
non solo relativamente ai prodotti contraffatti , ma anche per qualsiasi
altro prodotto trovato nell'operazione in particolare gli strumenti
di produzione, anche se di proprietà di terzi. Un provvedimento
cautelare può essere esteso all'intera produzione del contraffattore
comprendendo già le attività produttive che quelle
di distribuzione e commercializzazione così da bloccare tutte
le attività illegali, così come avviene nei procedimenti
ordinari di contraffazione.
Il diritto ad agire è del titolare dei diritti
di proprietà intellettuale o, in caso di licenza, del licenziatario.
Le misure cautelari prevedono sempre l'udienza
di composizione delle parti; tuttavia esse possono essere concesse
"inaudita altera parte" quando si ritenga che il presunto
contraffattore possa pregiudicare l'efficacia di tale misura.
Una volta che le parti siano state citate, il convenuto
potrà depositare un reclamo al Collegio che renderà
la decisione inappellabile se la misura cautelare da considerare
è confermata, modificata o revocata. Tale reclamo non sospende
l'applicazione della misura.
L'implementazione dei TRIPS nell'Aprile 1996 ha
portato all'introduzione di maggiori poteri del giudice, ad esempio
l'eventuale richiesta alle parti di rivelare tutte le informazioni
relative alla contestata contraffazione come il nome di eventuali
altri contraffattori, il luogo di produzione o i canali di distribuzione
dei prodotti contraffatti. Per chiedere tali informazioni il Giudice
deve avere serie evidenze.
Ci sono alcuni dubbi in letteratura riguardo le
conseguenze della mancata collaborazione e del rifiuto di dare al
Giudice completa informazione sulla questione richiesta.
In alternativa, potrebbe essere avviata contro
il contraffattore una azione penale, idonea ad ottimizzare le risorse
repressive grazie alla cooperazione tra polizia di Stato e gli investigatori,
ai costi più bassi, e alla possibilità di estendere
il processo ad altri casi collegati.
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