BIOTECNOLOGIE  |
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La legge stabilisce i casi di esclusione dalla
brevettabilità per motivi etici di tutela dell’essere
umano e degli animali, di preservazione dei vegetali e della biodiversità
e di prevenzione di danni ambientali.
Tra le invenzioni escluse dalla brevettabilità (Art. 4)
- il corpo umano sin dal momento del suo concepimento e nei vari
stadi del suo sviluppo;
tutti i procedimenti di clonazione umana qualunque sia lo stadio
di sviluppo dell’organismo clonato e la finalità della
clonazione;
qualsiasi utilizzo di embrioni umani, ivi incluse le linee cellulari
staminali embrionali umane;
procedimenti di modificazione degli animali volti a provocare su
questi ultimi sofferenze senza sostanziale utilità medica
per l’uomo o l’animale;
i protocolli di screening genetico aventi finalità eugenetiche
e non diagnostiche.
Inoltre viene stabilito che per brevettare una
sequenza di DNA o una proteina, intera o parziale, è necessario
descriverne concretamente e rivendicarne la funzione e l’applicazione
industriale (Art. 3). Pertanto la mera scoperta di tale sequenza
di DNA o proteina è esclusa dalla brevettabilità.
E’ stato convertito in legge (Legge 22 Febbraio
2006 n. 78) con alcune marginali modifiche il decreto-legge10 Gennaio
2006, n. 3 recante l’attuazione della Direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
La legge è in vigore dall’11 Marzo 2006 (pubblicazione
provvedimento G.U. n. 58 del 10 Marzo 2006)...
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