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BIOTECNOLOGIE  |
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La legge stabilisce i casi di esclusione dalla
brevettabilità per motivi etici di tutela dell’essere
umano e degli animali, di preservazione dei vegetali e della biodiversità
e di prevenzione di danni ambientali.
Tra le invenzioni escluse dalla brevettabilità (Art. 4)
- il corpo umano sin dal momento del suo concepimento e nei vari
stadi del suo sviluppo;
tutti i procedimenti di clonazione umana qualunque sia lo stadio
di sviluppo dell’organismo clonato e la finalità della
clonazione;
qualsiasi utilizzo di embrioni umani, ivi incluse le linee cellulari
staminali embrionali umane;
procedimenti di modificazione degli animali volti a provocare su
questi ultimi sofferenze senza sostanziale utilità medica
per l’uomo o l’animale;
i protocolli di screening genetico aventi finalità eugenetiche
e non diagnostiche.
Inoltre viene stabilito che per brevettare una
sequenza di DNA o una proteina, intera o parziale, è necessario
descriverne concretamente e rivendicarne la funzione e l’applicazione
industriale (Art. 3). Pertanto la mera scoperta di tale sequenza
di DNA o proteina è esclusa dalla brevettabilità.
E’ stato convertito in legge (Legge 22 Febbraio
2006 n. 78) con alcune marginali modifiche il decreto-legge10 Gennaio
2006, n. 3 recante l’attuazione della Direttiva 98/44/CE in
materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
La legge è in vigore dall’11 Marzo 2006 (pubblicazione
provvedimento G.U. n. 58 del 10 Marzo 2006).
In 13 articoli, il decreto legge identifica le proprie finalità
ed elenca definizioni (Art.2), invenzioni brevettabili (Art. 3)
ed esclusioni dalla brevettabilità (Art. 4). Sono definiti
gli aspetti procedurali (Art. 5) e le norme su licenze e nullità
(Art. 6 e 7), nonché l'estensione e i limiti della tutela
brevettuale (Art. 8 e 9). Il decreto legge comprende inoltre norme
sul deposito, accesso e nuovo deposito del materiale biologico (Art.
10), ed infine sul rapporto annuale al parlamento riguardo l'applicazione
dello stesso decreto legge (Art. 11).
La gran parte degli articoli riproduce in maniera quasi letterale
le disposizioni della Direttiva 98/44/CE e molti dei considerando.
Si nota tuttavia che la discrezionalità concessa ai paesi
membri dell'Unione Europea è stata utilizzata per introdurre
clausole restrittive che richiamano fortemente la recente Legge
n. 40/2004 sulla procreazione assistita. In quest'ottica si colloca
il divieto esplicito all'uso di cellule staminali embrionali e di
protocolli di screening genetico il cui sfuttamento abbia finalità
eugenetiche (Art. 4).
La Direttiva 98/44/CE del Parlamento e del Consiglio,
relativa alla Protezione delle invenzioni biotecnologiche è
stata approvata dal Parlamento Europeo il 12 Maggio, 1998.
La Direttiva chiarisce che la protezione legale delle invenzioni
biotecnologiche non richiede la creazione di legislazioni separate,
ma indica dei principi guida.
L'Art. 3(2) chiarisce la differenza tra invenzioni e scoperte. Un
materiale biologico, isolato dal suo ambiente naturale o prodotto
per mezzo di un procedimento tecnico, può essere brevettabile
(a condizione che sia nuovo, inventivo e applicabile industrialmente)
anche se già esistente in natura. Pertanto un materiale biologico
che contenga informazioni genetiche e sia in grado di auto-riprodursi
o di essere riprodotto in un sistema biologico è brevettabile.
L'Art. 5 dichiara che questa regola si applica anche al corpo umano,
con la chiara limitazione che il corpo umano, a qualsiasi stadio
del suo sviluppo, così come la mera scoperta di uno dei suoi
elementi, incluso un gene o sue porzioni, non può essere
brevettabile.
L'Art. 6 si riferisce al divieto di brevettabilità di invenzioni
che sono contrarie alla moralità, divieto già compreso
nelle leggi brevettuali nazionali. Deve considerarsi contrario alla
moralità, un procedimento per clonare esseri umani, o per
modificare l'identità genetica della linea germinale di esseri
umani, o l'uso di embrioni umani a scopi industriali o commerciali,
o un procedimento per modificare l'identità genetica di animali,
che provochino sofferenza a questi, senza alcun sostanziale beneficio
medico per l'uomo o gli animali.
Altri articoli concernono l'ambito di protezione (artt. 8-11), licenze
obbligatorie incrociate (art. 12), e il deposito di materiale biologico
secondo il Trattato di Budapest (artt. 13-14).
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