| |
|
|
BREVETTO EUROPEO  |
|
L'Italia aderisce alla Convenzione sul Brevetto
Europeo sin dal 1 Dicembre 1978. Pertanto, diritti di esclusiva
possono essere ottenuti in Italia o depositando una domanda di brevetto
nazionale oppure, in alternativa, depositando una domanda di Brevetto
Europeo (eventualmente anche attraverso la via PCT) che designi
l'Italia.
I requisiti di brevettabilità applicabili
alle domande di brevetto Europeo (ai sensi della C.B.E.) e quelli
applicabili alle domande di brevetto nazionali (ai sensi della legge
brevetti nazionale) sono sostanzialmente gli stessi, in conseguenza
di una approfondita revisione della legge brevetti Italiana che
ha avuto luogo nel 1979, al fine di armonizzarla con la Convenzione
sul Brevetto Europeo. Nonostante ciò, la scelta tra la via
nazionale e la via Europea non è irrilevante a causa della
differente affidabilità dei due sistemi di esame.
Infatti, poiché i brevetti Italiani non
sono sottoposti ad un esame sostanziale e i diritti di esclusiva
sono concessi in maniera sufficientemente diretta, è formalmente
senz’altro più agevole la prosecuzione di un caso come
domanda di brevetto Italiana, invece che come domanda di brevetto
Europeo. D'altro canto, i brevetti Europei, concessi dopo un esame
sostanziale svolto presso l'E.P.O., hanno, almeno prima facie, rispetto
ai brevetti nazionali, una valutazione migliore in merito alla loro
validità.
|
|
|