Diritti di mantenimeNto in vigore
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Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico
di concerto con il Ministro dell’economia e finanze del 2
aprile 2007, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 6 aprile
2007 è stata data attuazione al disposto della legge finanziaria
per il 2007 che prevedeva l’introduzione, in luogo delle tasse
di concessione governative abrogate, dei diritti dovuti a decorrere
dall’anno 2007.
Il suddetto decreto prevede il pagamento dei diritti
di mantenimento in vita dei brevetti per invenzione (compresi i
brevetti europei aventi effetto in Italia) a decorrere dalla quinta
annualità mentre per i modelli di utilità e i disegni
e modelli il primo pagamento da corrispondere è quello relativo
al secondo quinquennio.
Il pagamento è ammesso entro l’ultimo
giorno utile del mese anniversario del deposito, ovvero entro l’ultimo
giorno utile del semestre successivo se comprensivo di sovrattassa.
Se detti termini scadono di sabato, di domenica, o in un giorno
festivo nazionale la scadenza sarà prorogata al primo giorno
successivo nel quale gli uffici stessi sono aperti.
Il pagamento è altresì ammesso entro
il termine di quattro mesi dalla data di concessione del brevetto
o del modello di utilità o di registrazione del disegno o
modello, ovvero nei sei mesi successivi con mora, per i diritti
eventualmente maturati fino a tale momento.
In tale caso, peraltro l’ultimo giorno utile non coincide
con l’ultimo giorno del mese ma il periodo di quattro mesi
(o sei mesi con mora) decorre dal giorno successivo a quello del
rilascio. |