Nazionali Invenzioni  |
|
I Brevetti Nazionali Italiani sono depositati
secondo la normativa stabilita dal codice della proprietà
industriale (dec. l.vo n.30/2005), successivamente modificata in
varie occasioni, per essere armonizzata con tutti i successivi sviluppi
legislativi nazionali e internazionali. I criteri di brevettabilità
sono esposti nell'Art. 45, a norma del quale possono formare oggetto
di brevetto tutte le nuove invenzioni che implicano una attività
inventiva e sono atte ad avere una applicazione industriale.
Ai sensi di questa definizione, non sono considerate
come invenzioni, in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi
matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per lo svolgimento di attività
intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i
programmi per elaboratori;
c) la presentazione di informazioni, nella misura in cui l'invenzione
concerna scoperte, teorie, principi, metodi e programmi considerati
in quanto tali.
Non sono considerati come invenzioni i metodi per
il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
ed i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, alle sostanze o
alle miscele di sostanze per la esecuzione di uno qualsiasi di detti
metodi.
|