Software e banche dati  |
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L'Italia aderisce alla Convenzione sul Brevetto
Europeo (CBE) e la Legge Invenzioni italiana e la sua interpretazione
sono sostanzialmente armonizzate con la CBE e con l'orientamento
dell'Ufficio Brevetti Europeo.
In conformità all'art. 52 della CBE, l'art.
45 Codice della Proprietà Industriale stabilisce che i programmi
per elaboratori, considerati come tali, non sono ritenuti come invenzioni.
A seguito dell'Accordo TRIPS, che non esclude la brevettabilità
del software, ed i recenti sviluppi internazionali (principalmente
negli Stati Uniti ed in Giappone), che consentono la brevettabilità
del software, si sta attualmente affermando una nuova interpretazione
dell'art. 52 della CBE che risulta in un restringimento del divieto
di brevettazione e nel considerare brevettabili quei software aventi
natura tecnica, ovvero invenzioni di software che siano soluzioni
tecniche a problemi tecnici.
Pertanto, qualora una invenzione di software rappresenti
un contributo tecnico allo stato dell'arte, tale invenzione di software
è brevettabile all'Ufficio Brevetti Europeo ed anche in Italia.
Questo è il caso, ad esempio, di un software inventivo che
implementi un procedimento per far funzionare un elaboratore ottimizzandone
la gestione delle risorse o che controlli un procedimento di produzione
o che attui un procedimento di automazione o che realizzi un metodo
di elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche.
Un Brevetto di Invenzione protegge gli algoritmi
e/o la logica soggiacenti al software, indipendentemente dalla sua
specifica implementazione.
Barzanò & Zanardo ha una competenza
specifica nel settore del software ed è in grado di offrire
la migliore assistenza legale nei casi di invenzioni di software.
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