Software e banche dati  |
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L'Italia aderisce alla Convenzione sul Brevetto
Europeo (CBE) e la Legge Invenzioni italiana e la sua interpretazione
sono sostanzialmente armonizzate con la CBE e con l'orientamento
dell'Ufficio Brevetti Europeo.
In conformità all'art. 52 della CBE, l'art.
45 Codice della Proprietà Industriale stabilisce che i programmi
per elaboratori, considerati come tali, non sono ritenuti come invenzioni.
A seguito dell'Accordo TRIPS, che non esclude la brevettabilità
del software, ed i recenti sviluppi internazionali (principalmente
negli Stati Uniti ed in Giappone), che consentono la brevettabilità
del software, si sta attualmente affermando una nuova interpretazione
dell'art. 52 della CBE che risulta in un restringimento del divieto
di brevettazione e nel considerare brevettabili quei software aventi
natura tecnica, ovvero invenzioni di software che siano soluzioni
tecniche a problemi tecnici.
Pertanto, qualora una invenzione di software rappresenti
un contributo tecnico allo stato dell'arte, tale invenzione di software
è brevettabile all'Ufficio Brevetti Europeo ed anche in Italia.
Questo è il caso, ad esempio, di un software inventivo che
implementi un procedimento per far funzionare un elaboratore ottimizzandone
la gestione delle risorse o che controlli un procedimento di produzione
o che attui un procedimento di automazione o che realizzi un metodo
di elaborazione di dati che rappresentano entità fisiche.
Un Brevetto di Invenzione protegge gli algoritmi
e/o la logica soggiacenti al software, indipendentemente dalla sua
specifica implementazione.
Barzanò & Zanardo ha una competenza
specifica nel settore del software ed è in grado di offrire
la migliore assistenza legale nei casi di invenzioni di software.
Diritto d'Autore 
La Legge Italiana sul Diritto d'Autore prevede
una protezione per ogni programma per elaboratore originale, espresso
in qualsiasi forma. In particolare, qualsiasi listato di istruzioni
di un programma per elaboratore può essere protetto dal Diritto
d'Autore, mentre gli algoritmi e/o la logica soggiacenti ad un listato
di istruzioni sono esclusi dalla protezione del Diritto d'Autore.
Un programma per elaboratore pubblicato, ovvero
un programma per il quale siano iniziate attività di sfruttamento
economico, può essere registrato nel Registro Speciale per
i programmi per elaboratore, tenuto dalla Società Italiana
degli autori ed editori (SIAE). Tale registrazione si effettua depositando
una copia del programma (preferibilmente sia in codice sorgente
che in codice eseguibile) memorizzato su un supporto di memoria,
ad esempio un CDROM, con una domanda comprendente dati identificativi
dell'autore/autori e del titolare/titolari dei diritti di sfruttamento
economico ed una breve descrizione tecnico-funzionale del programma.
Il contenuto del disco è visualizzabile soltanto in caso
di contenzioso su richiesta dell'Autorità giudiziaria, mentre
il resto della documentazione è disponibile alla consultazione
pubblica.
Un programma per elaboratore "non pubblicato",
ovvero un programma che non abbiano ancora costituito oggetto di
atti commerciali, è equiparato alle opere inedite e pertanto
può essere registrato in uno speciale registro presso la
SIAE, depositando una copia del programma (preferibilmente sia in
codice sorgente che in codice eseguibile) memorizzato su supporto
di memoria, con una domanda comprendente dati identificativi dell'autore/autori
e del titolare/titolari dei diritti di sfruttamento economico ed
elementi identificativi del programma.
Tutela delle Banche
Dati 
In conformità alla direttiva 96/9 del Parlamento
Europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 1996, una tutela articolata
su due livelli dovrebbe essere concessa alle banche dati.
Il primo livello concerne la struttura della banca
dati, senza riferimento al contenuto, e, qualora tale struttura
sia originale e creativa, la tutela concessa è il Diritto
d'Autore.
Il secondo livello concerne il contenuto della
banca dati, ovvero le informazioni in essa memorizzate, e, anche
se la struttura della banca dati non è originale né
creativa, la tutela concessa è la cosiddetta protezione "sui
generis". Tale forma di tutela è molto vicina alla protezione
fornita dal Diritto d'Autore e dovrebbe essere concessa alle banche
dati prodotte da cittadini di uno stato membro dell'Unione Europea
(UE) o da coloro che risiedono abitualmente all'interno della UE
o da società straniere che hanno una sede all'interno della
UE. La durata della protezione "sui generis" dovrebbe
estendersi per 15 anni a decorrere dalla data di completamento o
divulgazione al pubblico della banca dati. Tale termine potrebbe
essere rinnovato qualora successivi aggiornamenti e modifiche implicassero
investimenti sostanziali.
Attualmente, in Italia la tutela fornita dal Diritto d'Autore è
concessa sia alla struttura che al contenuto delle banche dati.
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