Nazionali  |
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Invenzioni
I Brevetti Nazionali Italiani sono depositati secondo la normativa
stabilita dal codice della proprietà industriale (dec. l.vo
n.30/2005), successivamente modificata in varie occasioni, per essere
armonizzata con tutti i successivi sviluppi legislativi nazionali
e internazionali. I criteri di brevettabilità sono esposti
nell'Art. 45, a norma del quale possono formare oggetto di brevetto
tutte le nuove invenzioni che implicano una attività inventiva
e sono atte ad avere una applicazione industriale.
Ai sensi di questa definizione, non sono considerate
come invenzioni, in particolare:
a) le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi
matematici;
b) i piani, i principi ed i metodi per lo svolgimento di attività
intellettuali, per gioco o per attività commerciali ed i
programmi per elaboratori;
c) la presentazione di informazioni, nella misura in cui l'invenzione
concerna scoperte, teorie, principi, metodi e programmi considerati
in quanto tali.
Non sono considerati come invenzioni i metodi per
il trattamento chirurgico o terapeutico del corpo umano o animale
ed i metodi diagnostici applicati al corpo umano o animale.
Questa disposizione non si applica ai prodotti, alle sostanze o
alle miscele di sostanze per la esecuzione di uno qualsiasi di detti
metodi.
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