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Comunitari


Il marchio comunitario (CTM) è un sistema di tutela dei marchi operativo dal 1996 (la data ufficiale per il deposito delle prime domande di registrazione coincide con il 1° aprile 1996) che permette di ottenere una privativa valida in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europa.
La gestione amministrativa è demandata alla esclusiva competenza dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno – UAMI, agenzia comunitaria con sede nella città spagnola di Alicante. Dal punto di vista normativo, il marchio comunitario è disciplinato da tre Regolamenti Comunitari, recentemente novellati: il Reg. 40/94 (Regolamento del Consiglio UE concernente gli aspetti sostanziali), il Reg. 2868/95 (Regolamento della Commissione UE concernente gli aspetti applicativi) e il Reg. 2869/95 (Regolamento della Commissione UE concernente le tasse).
Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo con carattere di unitarietà per tutta la Unione Europea, eliminando, così, le barriere e le differenze che potrebbero rinvenirsi nelle diverse disposizioni normative in materia di proprietà intellettuale ed industriale vigenti nei sistemi giuridici nazionali dei singoli Stati Membri.

I principi cardine del Marchio Comunitario sono i seguenti:

1) Carattere unitario
Il marchio comunitario è valido nell'intera Comunità Europea, si ottiene per l' intera Comunità e produce gli stessi effetti in ognuno degli Stati della Comunità Europea.

2) Coesistenza
Il sistema del marchio comunitario ed i singoli sistemi nazionali non sono in conflitto l’un l'altro, ma possono coesistere, conferendo una duplice protezione o rappresentando due valide alternative da ponderare in ragione delle specifiche strategie commerciali dell’operatore.
La domanda di registrazione può essere depositata in una delle 23 lingue dell’Unione Europea (bulgaro, ceco, danese, tedesco, estone, greco, inglese, irlandese, spagnolo, francese, italiano, lituano, lettone, ungherese, maltese, olandese, polacco, portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese, svedese), con indicazione di una seconda lingua da scegliersi, obbligatoriamente, tra le cinque lingue officiali dell’UAMI (inglese, francese, tedesco, italiano, spagnolo). Tale seconda lingua avrà rilievo in caso di procedimenti di opposizione.
I costi per il deposito di una domanda di marchio comunitario (per i prodotti o servizi individuati nell’apposita Classificazione Internazionale di Nizza) sono i seguenti:
• EURO 900 per una domanda di marchio fino a tre classi (EURO 750 se tramite e-filing) e EURO 150 per ogni classe addizionale oltre la terza
• EURO 850 tasse di registrazione fino a tre classi (EURO 200 per ogni classe aggiuntiva).

E’ d’uopo tenere a mente, però, che i costi complessivi per l’intera procedura di registrazione non sono quantificabili con esattezza a priori in quanto variabili in considerazione di possibili procedimenti di opposizione che ciascun titolare di marchi o altri diritti anteriori validi in uno dei Paesi Membri decida di promuovere.
La registrazione è concessa per 10 anni dalla data di deposito della domanda e può essere rinnovata per successivi periodi decennali ad un costo di EURO 1500 fino a tre classi, più EURO 500 per ogni classe supplementare (o EURO 1350 se tramite e-filing).

Contestualmente al preliminare esame vertente sui requisiti di registrabilità del marchio, l'UAMI effettua - senza aggravio di ulteriori costi - una ricerca tra domande/registrazione di marchi comunitari già depositate o concesse per segni potenzialmente confliggenti con quello per il quale è richiesta la protezione. Dell’esito di tali ricerche così come delle analoghe ricerche effettuate dai 14 Uffici Marchi nazionali degli Stati membri che hanno dato la loro disponibilità (i.e. Repubblica Ceca, Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda, Ungheria, Austria, Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Regno Unito, Benelux), l’UAMI dà pronta comunicazione al titolare della nuova domanda di marchio affinché questi possa decidere di ritirare la propria domanda o, per converso, proseguire l’iter di registrazione.

In virtù del fatto che non tutti i 27 Paesi dell’Unione sono coperti dall’esito delle ricerche comunicate al richiedente, prima di depositare una domanda di marchio comunitario sarebbe prudente svolgere una ricerca di anteriorità europea (o, almeno, riguardante i registri marchi di paesi di particolare significatività commerciale quali Francia, Germania ed Italia) al fine di valutare lo status del marchio prescelto.
Per riassumere, i principali vantaggi e svantaggi del sistema del marchio comunitario sono i seguenti:

Vantaggi:
1) I costi di gestione del marchio comunitario sono ridotti.

2) L'uso del marchio al fine di evitare la decadenza per non uso può essere limitato ad un solo Stato Membro.
3) La protezione accordata, basandosi su comuni principi europei e beneficiando di una interpretazione e applicazione condivise in ambito comunitario, permette di scongiurare giudicati contrastanti nei singoli Paesi.
4) La protezione concessa da un marchio comunitario è automaticamente estesa a tutti nuovi Stati Membri dell’Unione Europea in seguito a procedure di allargamento.

Svantaggi:
1) Difficoltà nell'ottenimento della registrazione dovute ad eventuali opposizioni di marchi registrati o usati.

2) Difficoltà relative alle 23 lingue dell'Unione (un marchio verbale potrebbe essere considerato descrittivo in una lingua e quindi non poter accedere alla tutela comunitaria).
3) La protezione delle domande e registrazioni di marchio comunitario non è estesa automaticamente ai territori d'oltremare (ad esempio i territori d'oltremare francesi) e non ha la stessa rilevanza che altre leggi marchi nazionali assumono in paesi stranieri (ad esempio i marchi italiani sono protetti a San Marino).

La tabella seguente offre un quadro sintetico dell'intera procedura relativa al marchio comunitario:


 
 
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