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Comunitari  |
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Il marchio comunitario (CTM) è un sistema
di tutela dei marchi operativo dal 1996 (la data ufficiale per il
deposito delle prime domande di registrazione coincide con il 1°
aprile 1996) che permette di ottenere una privativa valida in tutti
i 27 Stati membri dell’Unione Europa.
La gestione amministrativa è demandata alla esclusiva competenza
dell’Ufficio per l’Armonizzazione nel Mercato Interno
– UAMI, agenzia comunitaria con sede nella città spagnola
di Alicante. Dal punto di vista normativo, il marchio comunitario
è disciplinato da tre Regolamenti Comunitari, recentemente
novellati: il Reg. 40/94 (Regolamento del Consiglio UE concernente
gli aspetti sostanziali), il Reg. 2868/95 (Regolamento della Commissione
UE concernente gli aspetti applicativi) e il Reg. 2869/95 (Regolamento
della Commissione UE concernente le tasse).
Il marchio comunitario conferisce al suo titolare un diritto esclusivo
con carattere di unitarietà per tutta la Unione Europea,
eliminando, così, le barriere e le differenze che potrebbero
rinvenirsi nelle diverse disposizioni normative in materia di proprietà
intellettuale ed industriale vigenti nei sistemi giuridici nazionali
dei singoli Stati Membri.
I principi cardine del Marchio Comunitario
sono i seguenti:
1) Carattere unitario
Il marchio comunitario è valido nell'intera Comunità
Europea, si ottiene per l' intera Comunità e produce gli
stessi effetti in ognuno degli Stati della Comunità Europea.
2) Coesistenza
Il sistema del marchio comunitario ed i singoli sistemi nazionali
non sono in conflitto l’un l'altro, ma possono coesistere,
conferendo una duplice protezione o rappresentando due valide alternative
da ponderare in ragione delle specifiche strategie commerciali dell’operatore.
La domanda di registrazione può essere depositata in una
delle 23 lingue dell’Unione Europea (bulgaro, ceco, danese,
tedesco, estone, greco, inglese, irlandese, spagnolo, francese,
italiano, lituano, lettone, ungherese, maltese, olandese, polacco,
portoghese, rumeno, slovacco, sloveno, finlandese, svedese), con
indicazione di una seconda lingua da scegliersi, obbligatoriamente,
tra le cinque lingue officiali dell’UAMI (inglese, francese,
tedesco, italiano, spagnolo). Tale seconda lingua avrà rilievo
in caso di procedimenti di opposizione.
I costi per il deposito di una domanda di marchio comunitario (per
i prodotti o servizi individuati nell’apposita Classificazione
Internazionale di Nizza) sono i seguenti:
• EURO 900 per una domanda di marchio fino a tre classi (EURO
750 se tramite e-filing) e EURO 150 per ogni classe addizionale
oltre la terza
• EURO 850 tasse di registrazione fino a tre classi (EURO
200 per ogni classe aggiuntiva).
E’ d’uopo tenere a mente, però,
che i costi complessivi per l’intera procedura di registrazione
non sono quantificabili con esattezza a priori in quanto variabili
in considerazione di possibili procedimenti di opposizione che ciascun
titolare di marchi o altri diritti anteriori validi in uno dei Paesi
Membri decida di promuovere.
La registrazione è concessa per 10 anni dalla data di deposito
della domanda e può essere rinnovata per successivi periodi
decennali ad un costo di EURO 1500 fino a tre classi, più
EURO 500 per ogni classe supplementare (o EURO 1350 se tramite e-filing).
Contestualmente al preliminare esame vertente sui
requisiti di registrabilità del marchio, l'UAMI effettua
- senza aggravio di ulteriori costi - una ricerca tra domande/registrazione
di marchi comunitari già depositate o concesse per segni
potenzialmente confliggenti con quello per il quale è richiesta
la protezione. Dell’esito di tali ricerche così come
delle analoghe ricerche effettuate dai 14 Uffici Marchi nazionali
degli Stati membri che hanno dato la loro disponibilità (i.e.
Repubblica Ceca, Danimarca, Grecia, Spagna, Irlanda, Ungheria, Austria,
Polonia, Portogallo, Slovenia, Svezia, Regno Unito, Benelux), l’UAMI
dà pronta comunicazione al titolare della nuova domanda di
marchio affinché questi possa decidere di ritirare la propria
domanda o, per converso, proseguire l’iter di registrazione.
In virtù del fatto che non tutti i 27 Paesi
dell’Unione sono coperti dall’esito delle ricerche comunicate
al richiedente, prima di depositare una domanda di marchio comunitario
sarebbe prudente svolgere una ricerca di anteriorità europea
(o, almeno, riguardante i registri marchi di paesi di particolare
significatività commerciale quali Francia, Germania ed Italia)
al fine di valutare lo status del marchio prescelto.
Per riassumere, i principali vantaggi e svantaggi del sistema del
marchio comunitario sono i seguenti:
Vantaggi:
1) I costi di gestione del marchio comunitario sono ridotti.
2) L'uso del marchio al fine di evitare la decadenza
per non uso può essere limitato ad un solo Stato Membro.
3) La protezione accordata, basandosi su comuni principi europei
e beneficiando di una interpretazione e applicazione condivise in
ambito comunitario, permette di scongiurare giudicati contrastanti
nei singoli Paesi.
4) La protezione concessa da un marchio comunitario è automaticamente
estesa a tutti nuovi Stati Membri dell’Unione Europea in seguito
a procedure di allargamento.
Svantaggi:
1) Difficoltà nell'ottenimento della registrazione dovute
ad eventuali opposizioni di marchi registrati o usati.
2) Difficoltà relative alle 23 lingue dell'Unione
(un marchio verbale potrebbe essere considerato descrittivo in una
lingua e quindi non poter accedere alla tutela comunitaria).
3) La protezione delle domande e registrazioni di marchio comunitario
non è estesa automaticamente ai territori d'oltremare (ad
esempio i territori d'oltremare francesi) e non ha la stessa rilevanza
che altre leggi marchi nazionali assumono in paesi stranieri (ad
esempio i marchi italiani sono protetti a San Marino).
La
tabella seguente offre un quadro sintetico dell'intera procedura
relativa al marchio comunitario:
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