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Internazionali  |
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Secondo l'Accordo di Madrid, il titolare di una
Registrazione Italiana, qualora possieda una seria struttura commerciale
in Italia, può ottenere una registrazione internazionale.
L'Accordo Italo-Francese dell'8 gennaio 1955 in materia di marchi,
in base al quale residenti e titolari di attività commerciali
in uno dei due paesi potevano semplicemente estendere le loro registrazioni
nazionali nell'altro paese, è stato abrogato a far data dal
1° settembre 1983.
L'Accordo di Amicizia e Buon Vicinato stipulato tra la Repubblica
Italiana e la Repubblica di San Marino è ancora in vigore
e prevede la reciproca protezione dei marchi dei due paesi ed il
riconoscimento del loro uso. Peraltro, la Repubblica di San Marino
ha posto in vigore proprie normative, e, pertanto, è sempre
consigliabile effettuare un distinto deposito in tale Paese.
I Patti Lateranensi prevedono una protezione reciproca dei marchi
con la Città del Vaticano, anche se in base alle disposizioni
della Legge Marchi italiana del 1929.
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