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Marchi Nazionali


Marchi Nazionali di Prodotti e Servizi

Può essere registrato come marchio ogni nuovo segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, ivi compresi nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, marchi tridimensionali, combinazioni di colori o tonalità cromatiche (in quest'ultimo caso è consigliabile indicare i relativi codici), idoneo a contraddistinguere prodotti o servizi di persone fisiche o giuridiche.

I prodotti ed i servizi sono suddivisi in 45 classi, in base alla Classificazione Internazionale di Nizza.
Ogni domanda può comprendere prodotti o servizi appartenenti a classi diverse e rivendicare una o più testate.
Non sono accettate domande aventi ad oggetto più di un marchio.

L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non svolge alcun esame sulla novità del marchio rispetto a domande o registrazioni antecedenti, ma si limita ad accertare la regolarità formale della domanda nonché la sussistenza dei requisiti elencati all'art. 170 Cod. pro. ind., tra cui ricordiamo il carattere distintivo e la non ingannevolezza.

Una registrazione può essere ottenuta indipendentemente dal fatto che l'uso sia precedente, attuale o che vi sia l'intenzione d'uso futuro.
Le domande, le registrazioni, i trasferimenti, i rifiuti non vengono pubblicati ufficialmente, in maniera diffusiva, ad esempio in Bollettini od in altra veste editoriale, bensì vengono rese accessibili al pubblico su apposita richiesta all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi

La registrazione è concessa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data della domanda e può essere rinnovata per successivi periodi decennali.
Il diritto all'uso esclusivo di un marchio deriva dalla registrazione, ma la protezione decorre dal momento del deposito, purché in buona fede.

Colui che per primo deposita la domanda ha diritto alla registrazione.
Tuttavia, la legge riconosce determinati effetti giuridici anche al marchio non registrato.
In particolare, qualora dall'uso di un marchio non registrato sia derivata una notorietà non meramente locale, il preutente potrà far valere su tutto il territorio nazionale i propri diritti di esclusiva nei confronti di chi successivamente depositi una domanda di registrazione per tale marchio.

Se, invece, il marchio avrà acquisito soltanto una notorietà meramente locale, il preutente potrà continuare a farne uso nei limiti territoriali e merceologici del preuso.

A seguito del Decreto Legislativo 8 ottobre 1999 n. 447, la Legge Marchi Italiana prevede una procedura di opposizione, che tuttavia non è ancora divenuta operativa.
Qualora il conflitto tra due o più marchi non sia risolto in via stragiudiziale, la parte interessata può agire in giudizio, esperendo un'azione di cancellazione.

 
 
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