Marchi Nazionali  |
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Marchi Nazionali di
Prodotti e Servizi 
Può essere registrato come marchio ogni
nuovo segno suscettibile di essere rappresentato graficamente, ivi
compresi nomi, disegni, lettere, cifre, suoni, marchi tridimensionali,
combinazioni di colori o tonalità cromatiche (in quest'ultimo
caso è consigliabile indicare i relativi codici), idoneo
a contraddistinguere prodotti o servizi di persone fisiche o giuridiche.
I prodotti ed i servizi sono suddivisi in 45 classi,
in base alla Classificazione Internazionale di Nizza.
Ogni domanda può comprendere prodotti o servizi appartenenti
a classi diverse e rivendicare una o più testate.
Non sono accettate domande aventi ad oggetto più di un marchio.
L'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi non svolge
alcun esame sulla novità del marchio rispetto a domande o
registrazioni antecedenti, ma si limita ad accertare la regolarità
formale della domanda nonché la sussistenza dei requisiti
elencati all'art. 170 Cod. pro. ind., tra cui ricordiamo il carattere
distintivo e la non ingannevolezza.
Una registrazione può essere ottenuta indipendentemente
dal fatto che l'uso sia precedente, attuale o che vi sia l'intenzione
d'uso futuro.
Le domande, le registrazioni, i trasferimenti, i rifiuti non vengono
pubblicati ufficialmente, in maniera diffusiva, ad esempio in Bollettini
od in altra veste editoriale, bensì vengono rese accessibili
al pubblico su apposita richiesta all'Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi
La registrazione è concessa per un periodo
di 10 anni a decorrere dalla data della domanda e può essere
rinnovata per successivi periodi decennali.
Il diritto all'uso esclusivo di un marchio deriva dalla registrazione,
ma la protezione decorre dal momento del deposito, purché
in buona fede.
Colui che per primo deposita la domanda ha diritto
alla registrazione.
Tuttavia, la legge riconosce determinati effetti giuridici anche
al marchio non registrato.
In particolare, qualora dall'uso di un marchio non registrato sia
derivata una notorietà non meramente locale, il preutente
potrà far valere su tutto il territorio nazionale i propri
diritti di esclusiva nei confronti di chi successivamente depositi
una domanda di registrazione per tale marchio.
Se, invece, il marchio avrà acquisito soltanto
una notorietà meramente locale, il preutente potrà
continuare a farne uso nei limiti territoriali e merceologici del
preuso.
A seguito del Decreto Legislativo 8 ottobre 1999
n. 447, la Legge Marchi Italiana prevede una procedura di opposizione,
che tuttavia non è ancora divenuta operativa.
Qualora il conflitto tra due o più marchi non sia risolto
in via stragiudiziale, la parte interessata può agire in
giudizio, esperendo un'azione di cancellazione.
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