CESSIONI E LICENZE  |
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FORMALITÀ PER
LA TRASCRIZIONE DI ATTI DI CESSIONE E LICENZA IN ITALIA
Occorre l’originale o copia dell’atto
da trascrivere ovvero, osservate comunque le norme sul registro,
la copia di una dichiarazione di cessione o di avvenuta cessione
firmata dal cedente e dal cessionario con l’elencazione dettagliata
dei diritti oggetto della cessione; l’Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi può richiedere che la copia dell’atto sia
dichiarata conforme all’originale da un pubblico ufficiale
o da altra autorità competente.
In caso di atto Estero lo stesso deve essere tradotto
in italiano e contenere le firme autenticate da un Notaio e la legalizzazione
tramite Apostilla ai sensi della Convenzione dell’Aia del
15 ottobre 1961.
E’ sufficiente una sola richiesta quando
la trascrizione riguarda più diritti di proprietà
industriale sia allo stato di domanda che concessi alla stessa persona,
a condizione che il beneficiario del cambiamento di titolarità
o dei diritti di godimento o garanzia o dell’atto da trascrivere
sia lo stesso per tutti i titoli e che i numeri di tutte le domande
e di tutti i titoli in questione siano indicati nella richiesta
medesima.
La trascrizione nel sistema italiano non ha valore
costitutivo ma meramente dichiarativo; rende infatti l’atto
opponibile ai terzi al fine di dirimere i conflitti tra più
pretendenti dello stesso diritto.
la trascrizione non è quindi "obbligatoria", a
meno che non sia dovuto un rinnovo o un’altra azione, che
comporti la spendita del nome del nuovo titolare, e può essere
eseguita in ogni momento.
I nostri atti standard contengono anche la formula
per conferire mandato per la trascrizione, evitando la necessità
di una procura separata e i costi per il suo deposito e per i relativi
bolli.
Si ricorda di inserire la somma del corrispettivo
della cessione: essa dovrebbe essere plausibile e il nostro consiglio
è che tale somma corrisponda almeno ai costi sopportati dal
cedente per il deposito delle privative indicate nell'accordo
FORMALITA’ PER LA TRASCRIZIONE
DI ATTI DI FUSIONE.
E’ sufficiente la certificazione rilasciata
dal Registro delle imprese o da altra autorità competente.
FORMALITA’ PER
LA TRASCRIZIONE DI ATTI DI CESSIONE IN SAN MARINO
Duplice copia autentica dell’atto che si
intende trascrivere.
In caso di atto Estero lo stesso deve essere tradotto
in italiano e contenere le firme autenticate da un Notaio e la legalizzazione
tramite Apostilla ai sensi della Convenzione dell’Aia del
15 ottobre 1961.
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