| |
|
|
Comunitari  |
|
Con il Regolamento CE n° 6/2002 del 12 dicembre
2002 sui Disegni e Modelli Comunitari, è stato introdotto
lo strumento che consente di proteggere i Disegni e Modelli automaticamente
in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il Regolamento prevede:
- il modello non registrato (durata 3 anni dalla data di divulgazione
al pubblico)
- il modello registrato (durata 25 anni) (periodi di 5 anni, rinnovabili),
a partire dalla data di deposito della domanda.
Si possono proteggere prodotti, o loro parti, caratteristiche
di linee, contorni, forma, struttura superficiale e/o materiali
del prodotto e/o del suo ornamento.
Si possono inoltre proteggere componenti di prodotti complessi (visibili
durante il loro uso normale), imballaggi, presentazioni, simboli
grafici e topografici. Sono escluse dalla protezione le caratteristiche
per la connessione meccanica, mentre sono proteggibili le caratteristiche
per la connessione o unione multipla in un sistema modulare.
I requisiti per la protezione sono la Novità e il Carattere
individuale.
Nella valutazione dei requisiti di protezione si introduce la figura
dell'Utilizzatore Informato, il margine di libertà dell’autore,
e i margini consentiti dal grado di affollamento del settore.
La eventuale predivulgazione del modello da parte dell’avente
diritto non produce effetti autolesivi per dodici mesi.
Un Modello Registrato conferisce il diritto esclusivo di utilizzare
il modello, mentre un Modello Non Registrato consente di contestare
la vera e propria “copiatura” del modello.
E’ previsto l’esaurimento Comunitario del diritto.
La proprietà di un Modello Comunitario viene assimilata a
quella di un brevetto nazionale nel paese di residenza del titolare.
continua
a leggere
|
|
|