Con il Regolamento CE n° 6/2002 del 12
dicembre 2002 sui Disegni e Modelli Comunitari, è stato
introdotto lo strumento che consente di proteggere i Disegni e
Modelli automaticamente in tutti i Paesi dell’Unione Europea.
Il Regolamento prevede:
- il modello non registrato (durata 3 anni dalla data di divulgazione
al pubblico)
- il modello registrato (durata 25 anni) (periodi di 5 anni, rinnovabili),
a partire dalla data di deposito della domanda.
Si possono proteggere prodotti, o loro parti,
caratteristiche di linee, contorni, forma, struttura superficiale
e/o materiali del prodotto e/o del suo ornamento.
Si possono inoltre proteggere componenti di prodotti complessi
(visibili durante il loro uso normale), imballaggi, presentazioni,
simboli grafici e topografici. Sono escluse dalla protezione le
caratteristiche per la connessione meccanica, mentre sono proteggibili
le caratteristiche per la connessione o unione multipla in un
sistema modulare.
I requisiti per la protezione sono la Novità e il Carattere
individuale.
Nella valutazione dei requisiti di protezione si introduce la
figura dell'Utilizzatore Informato, il margine di libertà
dell’autore, e i margini consentiti dal grado di affollamento
del settore.
La eventuale predivulgazione del modello da parte dell’avente
diritto non produce effetti autolesivi per dodici mesi.
Un Modello Registrato conferisce il diritto esclusivo di utilizzare
il modello, mentre un Modello Non Registrato consente di contestare
la vera e propria “copiatura” del modello.
E’ previsto l’esaurimento Comunitario del diritto.
La proprietà di un Modello Comunitario viene assimilata
a quella di un brevetto nazionale nel paese di residenza del titolare.
E’ possibile includere in una stessa domanda una pluralità
di modelli, tutti appartenenti alla stessa classe della classificazione
di Locarno.
I Tribunali dei Disegni Comunitari (che dovrebbero
coincidere con i Tribunali dei Marchi Comunitari non ancora designati
dall’Italia) hanno competenza esclusiva in relazione alle
seguenti azioni:
- azioni di contraffazioni; azione di accertamento negativo; azione
di nullità e riconvenzionali di nullità.
La competenza dei tribunali de quibus segue quella
dei Tribunali Comunitari dei Marchi ed i criteri per determinare
la loro competenza possono distinguersi in tre gruppi:
1°GRUPPO il criterio si determina applicando a cascata i seguenti
fori alternativi:
1. domicilio o stabile organizzazione del convenuto
2. domicilio o stabile organizzazione dell’attore
3. foro spagnolo.
2°GRUPPO il criterio si determina in ragione dell’accordo
tra le parti stesse che in autonomia possono scegliere un foro
preferito a entrambe.
3°GRUPPO Infine il criterio conclusivo sempre alternativo
ai precedenti è quello del foro dove la violazione del
design si è compiuta materialmente (in questo caso la decisione
riguarda solo la contraffazione specifica per la quale è
sorta la causa).
Il sistema di nullità introdotto dal Regolamento
individua due percorsi differenti:
a) Una nullità “relativa” che può essere
fatta valere solo dai titolari dei diritti anteriori specificati
dall’art.25.2.3.4.5. La disposizione letta alla luce dell’art.25.1
evidenzia che solo l’autore del design ex art.14 può
agire contro chi si sia intestato abusivamente il design; solo
il titolare di design nazionali o comunitari anteriori pubblicati
successivamente la data di deposito del Design Comunitario può
azionare il proprio titolo contro il Design Comunitario in conflitto
(questa nullità relativa appare rilevante se si pensa che
il periodo di segretezza può essere esteso sino a trenta
mesi); solo il titolare di un segno distintivo nazionale o comunitario
può azionare il proprio diritto nei confronti del Design
Comunitario in conflitto; e lo stesso può essere detto
in relazione al diritto d’autore altrui o agli emblemi altrui
protetti dall’art.6 ter della Convenzione di Parigi.
b) In relazione invece alla mancanza di novità o di carattere
individuale ex artt.5 e 6 (così come per l’art.3
sulla mancanza dei requisiti propri del design) pare che la possibilità
di agire per la nullità sia riconosciuta a tutti (come
si evince dall’art.84).
- L’eccezione sembra invece possibile solo sulla base di
un proprio design anteriore.
- Il Modello non registrato è valido se si dà la
prova di aver pubblicato ed usato l’oggetto e che tale design
sia conosciuto negli ambienti specializzati.
Riassumendo, il modello Comunitario prevede la
protezione sia di Modelli Registrati (a partire dal 1 gennaio
2003) che di Modelli non Registrati (a partire dal 6 marzo 2002):
- la durata di un Modello Registrato è di 25 anni a partire
dalla data di deposito della domanda, mentre quella di un Modello
non Registrato è di 3 anni a partire dalla prima divulgazione
all’interno della Comunità.
Seppure apparentemente la possibilità di ottenere la tutela
di un prodotto mediante la semplice commercializzazione o pubblicizzazione
dello stesso possa sembrare estremamente invitante, occorre tenere
presente che:
la protezione conferita da un modello non registrato è
decisamente inferiore a quella ottenibile mediante un modello
registrato;
la divulgazione di un prodotto, se da un lato dà adito
alla protezione mediante modello comunitario non registrato, dall’altro
può costituire un serio ostacolo all’ottenimento
del modello registrato, nonché all’ottenimento di
titoli di privativa in Paesi al di fuori della Comunità
Europea (ad esempio India, Taiwan, Cina, Giappone, Corea del Sud),
che non prevedono un periodo di grazia per quanto riguarda il
requisito della Novità;
l’opponibilità di un modello non registrato nei confronti
di terzi è subordinata alla dimostrazione inconfutabile
da parte del titolare del modello della data di prima utilizzazione
del modello all’interno della Comunità.