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Con Legge del 2 febbraio 2001 L’Italia ha
attuato la Direttiva European° 71/98/CE in materia di disegni
e modelli.
Le più importanti modifiche introdotte,
rispetto alla legge precedente, concernono le caratteristiche del
disegno necessarie per ottenere la registrazione, il periodo di
validità della registrazione, l'eliminazione del divieto
di cumulo di diverse tutele (brevetto per modello, copyright, marchio
tridimensionale).
Conseguentemente, i disegni che possiedono un particolare
valore artistico, possono ottenere la tutela conferita dal Diritto
d'Autore, dalla registrazione del disegno ed eventualmente dal marchio
tridimensionale.
Requisiti
In particolare, per quello che riguarda i requisiti
che un disegno deve possedere per ottenere la registrazione, è
ora richiesto che un disegno sia nuovo e abbia carattere individuale.
Non si fa menzione di ogni "speciale ornamento", come
precedentemente richiesto.
È possibile altresì proteggere ogni
oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono
essere assemblati per la creazione di un prodotto complesso, gli
imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri topografici,
esclusi i programmi per elaboratore.
Un disegno è considerato nuovo qualora nessun
disegno identico (differente solo in dettagli irrilevanti) sia stato
divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda
di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità,
anteriormente alla data di quest'ultima. È concesso un periodo
di grazia di 12 mesi, che nella legge precedente non era previsto.
Un disegno ha carattere individuale se l'impressione
generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione
generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno che
sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda
di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima
della data di quest'ultima. Il requisito di carattere individuale
non era contemplato nella legge precedente.
Inoltre, è prevista la protezione anche
delle "parti di ricambio" ( ovvero dei componenti che
devono essere assemblati per creare un prodotto complesso")
se esse rimangono visibili durante la normale utilizzazione e se
le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé
i requisiti di novità e di individualità. I diritti
di esclusiva sui componenti di un prodotto complesso non possono
essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei
componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al
fine di ripristinarne l'aspetto originario, fino a nuova modifica
della Direttiva Europea 71/98/EC.
Periodo di validità
Il periodo di validità della registrazione
di un disegno è esteso da 15 a 25 anni (divisi in 5 periodi
di 5 anni ciascuno) a partire dalla data di deposito. Questa disposizione
accorda i suoi benefici a tutti i brevetti per modello ancora effettivi
al 19 Aprile 2001.
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