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Decreto sulle varietà vegetali.
Decreto
No.455 del 3 novembre 1998 di adeguamento alle prescrizioni dell'atto
di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la
protezione delle novità vegetali.
1 marzo 1999
Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione
del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle
novità vegetali
Articolo 1
Diritto di costitutore
1. Il diritto su una nuova varietà vegetale è conferito
mediante una privativa concessa in conformità al presente
decreto.
2. Sono applicabili alle nuove varietà vegetali le norme
contenute negli articoli da 2584 a 2591 del codice civile, nonché
nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e successive integrazioni
e modificazioni e nel regolamento approvato con regio decreto
5 febbraio 1949, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni,
purchè non contrastino con le disposizioni del presente
decreto.
Articolo 3
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per costitutore:
a) la persona che ha creato o che ha scoperto e messo a punto
una varietà;
b) la persona che è il datore di lavoro della persona
sopraindicata o che ne ha commissionato il lavoro;
c) l'avente diritto o avente causa dai soggetti indicati nelle
lettere precedenti:
2. Si intende per varietà un insieme vegetale di un taxon
botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi
integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento
del diritto di costitutore può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo
o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale di base all'espressione
di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità
a essere riprodotto in modo conforme.
Articolo 4
Condizioni per la protezione
1. Il diritto di costitutore è conferito quando la varietà
è:
a) Nuova;
b) Distinta;
c) Omogenea;
d) Stabile.
Articolo 5
Novità
1. La varietà si reputa nuova quando, alla data di deposito
della domanda di costitutore, il materiale di riproduzione o di
moltiplicazione vegetativa, o un prodotto di raccolta della varietà
non è stato venduto né consegnato a terzi in altro
modo, dal costitutore o con il suo consenso, ai fini dello sfruttamento
della varietà: il suo consenso, ai fini dello sfruttamento
della varietà:
a) sul territorio italiano da oltre un anno dalla data di deposito
della domanda;
b) in qualsiasi altro Stato da oltre quattro anni o, nel caso
di alberi e viti da oltre sei anni.
Articolo 6
Distinzione
1. La varietà si reputa distinta quando si contraddistingue
nettamente da ogni altra varietà la cui esistenza, alla
data del deposito della domanda, è notoriamente conosciuta.
2. In particolare un'altra varietà si reputa notoriamente
conosciuta quando:
a) per essa è stata depositata, in qualsiasi Paese, una
domanda per il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione
in un registro ufficiale, purchè detta domanda abbia come
effetto il conferimento del diritto di costitutore o l'iscrizione
nel registro ufficiale delle varietà;
b) è presente in collezioni pubbliche;
c) c) è descritta in pubblicazioni.
Articolo 7
Omogeneità
1. La varietà si reputa omogenea quando è sufficientemente
uniforme nei suoi caratteri pertinenti e rilevanti ai fini della
protezione, con riserva della variazione prevedibile in conseguenza
delle particolarità attinenti alla sua riproduzione sessuata
e alla sua moltiplicazione vegetativa.
Articolo 8
Stabilità
1. La varietà si reputa stabile quando i caratteri pertinenti
e rilevanti ai fini della protezione rimangono invariati in seguito
alle successive riproduzioni o moltiplicazioni o, in caso di un
particolare ciclo di riproduzione o moltiplicazione, alla fine
di ogni ciclo.
Articolo 11
Diritto di priorità
1. Il costitutore di una nuova varietà vegetale o il suo
avente causa può rivendicare il diritto di priorità
della prima domanda depositata anteriormente in uno Stato aderente
all'UPOV, per ottenere un titolo di protezione della stessa varietà.
2. Il diritto di priorità può essere fatto valere
solo se il deposito della domanda di protezione e la dichiarazione
di rivendicazione della priorità vengono effettuati entro
il termine perentorio di dodici mesi a decorrere dalla data di
deposito della prima domanda.
3. Il costitutore, entro il termine di due anni dalla scadenza
del termine di priorità, può fornire ogni informazione,
documento o materiale disponibile ai fini dell'esame previsto
dall'articolo 18.
4. I fatti che sovravvengono entro il termine stabilito al comma
2, quali il deposito di un'altra domanda o la pubblicazione o
l'utilizzo della varietà oggetto della prima domanda, non
costituiscono motivo di rifiuto della domanda seguente. Tali fatti
non possono far nascere alcun diritto a favore di terzi.
Articolo 13
Contenuto del diritto
1. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per i
seguenti atti compiuto in relazione al materiale di riproduzione
o di moltiplicazione della varietà protetta:
a) produzione o riproduzione;
b) condizionamento a scopo di riproduzione o moltiplicazione;
c) offerta in vendita, vendita o qualsiasi altra forma di commercializzazione;
d) esportazione o importazione;
e) detenzione per uno degli scopi sopra elencati.
2. L'autorizzazione del costitutore è richiesta per gli
atti menzionati al comma 1 compiuti in relazione al prodotto della
raccolta, comprese piante intere e parti di piante, ottenuto mediante
utilizzazione non autorizzata di materiali di riproduzione o di
moltiplicazione della varietà protetta, a meno che il costitutore
non abbia potuto esercitare ragionevolmente il proprio diritto
in relazione al suddetto materiale di riproduzione o di moltiplicazione.
L'utilizzazione si presume non autorizzata salvo prova contraria.
3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche:
a) alle varietà essenzialmente derivate dalla varietà
protetta quando questa non sia, a sua volta, una varietà
essenzialmente derivata;
b) alle varietà che non si distinguono nettamente dalla
varietà protetta conformemente all'articolo 6;
c) alle varietà la cui produzione necessita del ripetuto
impiego della varietà protetta.
4. Ai fini del comma 3, lettera a), si considera che una varietà
è essenzialmente derivata da un'altra varietò, definita
varietà iniziale, quando:
a) deriva prevalentemente dalla varietà iniziale, o da
una varietà che a sua volta è prevalentemente derivata
dalla varietà iniziale pur conservando le espressioni dei
caratteri essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione
dei genotipi della varietà iniziale;
b) si distingue nettamente dalla varietà iniziale e, salvo
per quanto concerne le differenze generate dalla derivazione risulta
conforme alla varietà iniziale nell'espressione dei caratteri
essenziali che risultano dal genotipo o dalla combinazione dei
genotipi della varietà iniziale.
5. Le varietà essenzialmente derivate possono essere ottenute,
tra l'altro, mediante selezione di un mutante naturale o indotto
o da una variante somaclonale, mediante selezione di una variante
individuale tra piante della varietà iniziale, mediante
retroincroci o mediante trasformazione attraverso l'ingegneria
genetica.
Articolo 14
Eccezioni al diritto di costitutore
1. Il diritto di costitutore non si estende ad atti compiuti
in ambito privato, a scopi non commerciali; ad atti compiuti a
titolo sperimentale; ad atti compiuti allo scopo di creare altre
varietà nonché, ove non siano applicabili le disposizioni
dell'articolo 13, comma 3, ad atti di cui allo stesso articolo
13, commi 1 e 2, compiuti rispetto a tali altre varietà.
Articolo 15
Durata del diritto
1. Il diritto di costitutore, concesso a norma del presente decreto,
dura venti anni a decorrere dalla data della sua concessione.
Per gli alberi e le viti, tale diritto dura trenta anni dalla
sua concessione.
2. Gli effetti della privativa decorrono dalla data in cui la
domanda, corredata degli elementi descrittivi, è resa accessibile
al pubblico.
3. Nei confronti delle persone alle quali la domanda, corredata
degli elementi descrittivi, è stata notificata a cura del
costitutore, gli effetti della privativa decorrono dalla data
di tale notifica.
Articolo 17
Denominazione della varietà
1. La varietà è designata con una denominazione
destinata ad essere la sua designazione generica.
2. La denominazione deve permettere di identificare la varietà.
Essa non può consistere unicamente di cifre, a meno che
non si tratti di una prassi stabilita per designare talune varietà.
Essa non deve essere suscettibile di indurre in errore o di creare
confusione quanto alle sue caratteristiche, al valore o alla identità
della varietà o alla identità del costitutore. In
particolare, essa deve essere diversa da ogni altra denominazione
che designi, sul territorio di uno Stato aderente all'UPOV, una
varietà preesistente della stessa specie vegetale o di
una specie simile, a meno che quest'altra varietà non esista
più e che la sua denominazione non abbia assunto alcuna
importanza particolare.
3. I diritti acquisiti anteriormente da terzi non sono pregiudicati.
4. La denominazione deve essere uguale a quella già registrata
in uno degli Stati aderenti all'UPOV per designare la stessa varietà.
5. La denominazione depositata che risponde ai requisiti dei
commi 1, 2, 3 e 4 è registrata.
6. La denominazione depositata e registrata nonchè le
relative variazioni sono comunicate alle autorità competenti
degli stati aderenti all'UPOV.
7. La denominazione registrata deve essere utilizzata per la
varietà anche dopo l'estinzione del diritto di costitutore,
nella misura in cui, conformemente alle disposizioni di cui al
comma 3, diritti acquisiti anteriormente non si oppongono a tale
utilizzazione.
8. E' consentito associate alla denominazione varietale un marchio
d'impresa, un nome commerciale o una simile indicazione purchè
la denominazione varietale risulti, in ogni caso, facilmente riconoscibile.
Articolo 18
Esame della domanda
1. L'esame della domanda per il conferimento del diritto di costitutore
di nuove varietà vegetali è diretto ad accertare:
a) la regolarità formale della domanda e dei documenti
ad essa allegati;
b) la conformità della denominazione della nuova varietà
vegetale alle disposizioni dell'articolo 17;
c) la conformità della varietà alle disposizioni
dell'articolo 4. Tale conformità può essere accertata
mediante la coltivazione della varietà, o altre prove necessarie
ovvero attraverso i risultati ottenuti da prove di coltivazione
o di altre prove già effettuate.
Articolo 19
Nullità del diritto
1. Il diritto di costitutore è nullo se è accertato
che:
a) le condizioni fissate dagli articoli 5 e 6 non erano effettivamente
soddisfatte al momento del conferimento del diritto di costitutore;
b) le condizioni fissate dagli articoli 7 e 8 non sono state
effettivamente soddisfatte al momento del conferimento del diritto
di costitutore, ove il diritto di costitutore è stato conferito
essenzialmente sulla base di informazioni o documenti forniti
dal costitutore;
c) il diritto di costitutore è stato conferito a chi non
aveva diritto, a meno che, prima della dichiarazione di nullità,
esso non venga trasferito alla persona che ne ha diritto;
2. Il diritto di costitutore non può essere dichiarato
nullo per motivi diversi da quelli di cui al comma 1.
Articolo 20
Decadenza del diritto
1. Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che
le condizioni degli articoli 7 e 8 non sono più effettivamente
soddisfatte.
2. Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa
in mora da parte dell'Amministrazione competente;
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni, le informazioni,
i documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del
mantenimento della varietà;
b) non ha pagato le tasse dovute per il mantenimento del proprio
diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione
della varietà successivamente al conferimento del diritto,
un'altra denominazione adeguata.
a) Nei casi previsti dal comma 2, lettere a) e c), la decadenza
è dichiarata dall'U.I.B.M. su proposta del Ministero per
le politiche agricole.
4. Il costitutore non può decadere dal proprio diritto
per motivi diversi da quelli indicati ai commi 1 e 2.
Articolo 21
Licenze obbligatorie
1. Il diritto di costitutore può formare oggetto di licenze
obbligatorie non esclusive soltanto per motivi di interesse pubblico.
Articolo 22
Funzioni amministrative
1. Le funzioni amministrative nella materia disciplinata dal
presente decreto sono esercitate dall'ufficio italiano brevetti
e marchi del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato
che si avvale, per la fase di presentazione della domanda, della
collaborazione delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 112.
2. Ai fini del riconoscimento dei requisiti di cui all'articolo
18, comma 1, lettere b) e c), il Ministero per le politiche agricole
formula parere vincolante avvalendosi della commissione consultiva
istituita dall'articolo 18, del decreto del Presidente della Repubblica
12 agosto 1975, n. 974.
Articolo 23
Espropriazione
1. L'espropriazione di cui agli articoli 60 e seguenti del regio
decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ha luogo, per le nuove varietà
vegetali, sentito il Ministero per le politiche agricole.
Articolo 24
Obblighi procedurali
1. Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile e
dei ricorsi alla commissione di cui all'art. 71 del regio decreto
29 giugno 1939, n. 1127, in materia di brevetti per nuove varietà
vegetali, deve essere comunicata, oltre che all'Ufficio italiano
brevetti e marchi, anche al Ministero per le politiche agricole
a cura di chi promuove il giudizio.
2. Ove non sia provveduto, l'autorità giudiziaria e la
commissione suddetta, in qualunque stadio del giudizio, prima
di decidere nel merito, dispongono che tale comunicazione sia
fatta.
Articolo 25
Tasse di concessione governativa
1. All'articolo 9, titolo IV, della tariffa indicata nella tabella
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, modificato da ultimo con decreto del Ministero delle
finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 30 dicembre 1995, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al punto 1 sono soppresse le parole “e per nuove varietà
vegetali” nonché le parole: “legge 14 ottobre
1985; n. 620”;
b) al punto 2 sono soppresse le parole “e licenza speciale
su brevetti per nuove varietà vegetali”.
2. Dopo l'articolo 9 della tabella annessa al decreto ministeriale
di cui al comma 1, è aggiunto il seguente articolo 9-bis:
“Art. 9-bis” – I. privativa per nuove varietà
vegetali:
a) tassa di domanda, comprensiva della tassa di pubblicazione
e di quella per la protezione provvisoria (prima della concessione)
L. 350.000;
b) b) tassa per il mantenimento in vita della privativa (dalla
concessione della privativa):
1a…………………….………L.
150.000 2a…………………………….L.
200.000 3a…………………………….L.
250.000 4a…………………………….L.
300.000 5a…………………………….L.
350.000 6a…………………………….L.
400.000 7a…………………………….L.
450.000 8a…………………………….L.
500.000 9a…………………………….L.
550.000 10a…………………………...L.
600.000 11a……………………………L.
650.000 12a……………………………L.
700.000 13a……………………………L.
750.000 14a……………………………L.
800.000 15a……………………………L.
850.000 16a……………………………L.
900.000 17a……………………………L.
950.000 18a……………………………L.
1.000.000 19a…………………………L.
1.050.000 20a e successive……L. 1.100.000
2. Tasse per le licenze obbligatorie su privative per nuove varietà
vegetali:
a) per la domanda: l: 800.000;
b) per la concessione: L. 2.700.000.
3. Tasse per le trascrizioni di atti relativi alle privative
per nuove varietà vegetali: per ogni privativa L. 120.000
per la lettera di incarico L. 50.000.
. La tassa di domanda per nuova varietà vegetale, comprensiva
della tassa di pubblicazione e di quella di protezione provvisoria,
non è rimborsabile”.
Articolo 26
Tariffe
1. Per i pareri e i necessari controlli tecnici previsti dall'articolo
18, sono dovuti i compensi previsti dalle tariffe stabilite con
decreto del Ministro per le politiche agricole in misura corrispondente
all'effettivo costo del servizio. Detti compensi sono versati
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con
decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, all'apposita unità previsionale dello stato
di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Articolo 27
Oneri finanziari
[1] Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'art.22 del presente
decreto, valutati in lire 50 milioni annui a decorrere dal 1999,
si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti
dall'art. 25.
[2] Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio.
Articolo 28
Ambito di applicazione
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 del decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, le disposizioni
del presente decreto si estendono a tutti i generi e specie vegetali
un anno dopo la sua entrata in vigore.
Articolo 29
Disposizioni transitorie
1. Le domande per l'ottenimento del diritto di costitutore, depositate
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto
sono trattate secondo le disposizioni in esso contenute, tuttavia,
per quanto riguarda le regolarità formali si applicano
le norme preesistenti.
2. Le disposizioni dell'articolo 13, commi 3 e 4, si applicano
alle domande depositate dopo la data di entrata in vigore del
presente decreto.
Articolo 30
Ampliamento della durata dei titoli concessi
1. Le disposizioni dell'articolo 15 si applicano ai brevetti
per nuove varietà vegetali concessi conformemente al decreto
del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, e non
scaduti o decaduti alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
2. I licenziatari e coloro che, alla data di entrata in vigore
del presente decreto, hanno compiuto seri ed effettivi investimenti
per l'utilizzo delle nuove varietà vegetali coperte dal
diritto di costitutore hanno diritto ad ottenere licenza obbligatoria
gratuita e non esclusiva per il periodo di maggiore durata. Questa
facoltà non si applica ai contraffattori dei diritti non
ancora scaduti.
Articolo 31
Albo dei consulenti in proprietà industriale
1. Le disposizioni relative all'ordinamento della professione
di consulente in proprietà industriale abilitato e alla
formazione del relativo albo, di cui al decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato 30 maggio 1995, n. 342, si applicano
al presente decreto.
Articolo 32
Entrata in vigore
1. ll presente decreto entra in vigore il novantesimo giorno
successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
2. Entro lo stesso termine il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato, di concerto con il Ministro per le politiche
agricole adotta, con decreto, il regolamento di esecuzione.
3. Dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal
comma 2 sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975,
n. 974, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica
22 giugno 1979, n. 338, fatti salvi gli articoli 14, 15, 16, 17,
18 e 19;
b) la legge 14 ottobre 1985, n. 620;
c) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994,
n. 391.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di
farlo osservare.
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