NEWS Brevetti
e Modelli 1999  |
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Regolamento di Esecuzione della Legge Quadro sui Marchi e Brevetti
del 24 giugno 1997 n.64. 26 novembre 1999
Decreto 29 giugno 1999 n.74
REPUBBLICA DI SAN MARINO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE QUADRO SUI MARCHI E BREVETTI
DEL
24 GIUGNO 1997 n.64
Noi Capitani Reggenti
La Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’art.34 della Legge 24 giugno 1997 n. 64;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 28 giugno 1999
n.17;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Titolo 1 - BREVETTI D‘INVENZIONE
Art. 1
Invenzioni brevettabili
Non sono considerate come invenzioni ai sensi dell‘articolo
1 della Legge quadro sui marchi e brevetti in particolare:
le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici,
le creazioni estetiche,
i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali,
per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori,
le presentazioni di informazioni.
Le disposizioni del comma 1 precedente escludono la brevettabilità
degli oggetti e delle attività in esse nominate solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne detti
oggetti o attività considerati come tali.
La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere
l‘invenzione, può solamente essere conseguita con
domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi.
Art. 2
Novità
Per determinare la novità di una invenzione, gli elementi
dello stato della tecnica possono essere considerati solo individualmente.
Lo stato della tecnica comprende anche il contenuto delle domande
di brevetto depositate nella Repubblica di San Marino, o di altre
domande di brevetto aventi effetto nello Stato medesimo, in particolare
le domande di brevetto italiane, protette ai sensi dell‘Articolo
43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino
e l‘Italia del 31 marzo 1939, così come sono state
depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella
menzionata al comma 2) lettera b) dell‘articolo 2 della
Legge quadro sui marchi e brevetti, e che siano pubblicate o rese
accessibili al pubblico a questa data o più tardi.
Le disposizioni dei precedenti commi e dell‘articolo 2 comma
2) della Legge quadro sui marchi e brevetti non escludono la brevettabilità
per l‘attuazione di uno dei metodi di cui all‘articolo
2 comma 5), 1° paragrafo della Legge quadro sui marchi e brevetti,
di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata
nello stato della tecnica a condizione che la sua utilizzazione
in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato
della tecnica.
Non è presa in considerazione la divulgazione avvenuta
in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi
della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata
a Parigi il 22 novembre 1928 e successive revisioni, purché
essa non sia avvenuta prima dei sei mesi che precedono la data
di deposito.
Art. 3
Attività inventiva
Per la determinazione dell‘attività inventiva, non
sono presi in considerazione i documenti dello stato della tecnica
di cui all’Articolo 2, punto 2) del presente Regolamento.
Art. 4
Titolare del brevetto
Il diritto al brevetto spetta all‘inventore o ai suoi aventi
causa. Se l‘invenzione è dovuta a più inventori,
i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dalla legge, salvo
accordi contrari.
In caso due o più inventori abbiano fatto un‘invenzione,
indipendentemente l‘uno dagli altri, il diritto al brevetto
per tale invenzione apparterrà alla persona la cui domanda
di brevetto ha la data di deposito anteriore o, se applicabile,
la data di priorità anteriore, a condizione che la domanda
di brevetto sia stata pubblicata.
Ai fini delle procedure avanti all‘USBM, si presume che
il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e legittimato
a esercitarlo.
Il richiedente il brevetto, può designare nella domanda
una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto,
specificando la natura di tali diritti.
Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti
e nel brevetto stesso, purché l'accettazione del designato
sia comunicata all'USBM prima della concessione del brevetto.
Se l'invenzione è dovuta a più inventori, i diritti
derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario,
dalle disposizioni delle leggi relative alla comunione.
Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti
dal brevetto importa nell'acquirente l'onere di pagare le relative
tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone,
congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al
pagamento di dette tasse.
Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono,
abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio
della Repubblica di San Marino, in materia di brevetti, s'intendono
estesi ai cittadini sammarinesi.
Non possono, né direttamente, né per interposta
persona, chiedere brevetti, o divenire cessionari o essere comunque
ad essi interessati, gli impiegati addetti all'USBM, se non dopo
due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto ufficio.
Art. 5
Invenzioni fatte da dipendenti
Qualora non ricorrano le condizioni previste ai commi 6) e 7)
dell‘Articolo 5 della Legge quadro sui marchi e brevetti
e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di
attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica
a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il
diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione,
o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà
di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti
all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi
con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti e/o opportunità
che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per
pervenire all'invenzione.
Nella fattispecie di cui al comma precedente sussiste in capo
all‘inventore l‘onere di comunicare al datore di lavoro
la realizzazione dell‘invenzione, il deposito della stessa
come domanda di brevetto ed infine il conseguimento della concessione.
Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione
entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione da parte del dipendente
inventore del conseguito brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui
ai precedenti commi 1) e 2) si risolvono di diritto ove non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Nei casi previsti ai precedenti commi 1) a 3) di questo Articolo,
se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il
prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un collegio
di arbitri, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle
parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo,
dal Tribunale Commissariale della Repubblica di San Marino.
Agli effetti dei commi precedenti, si considera fatta durante
l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro, l'invenzione
industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un
anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione
pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa
rientra.
Art. 6
Designazione dell‘inventore
L‘inventore ha il diritto, nei riguardi del richiedente
della domanda di brevetto o del brevetto, a essere menzionato
avanti l‘USBM.
Ogni inventore designato sarà menzionato sulla domanda
di brevetto o sul fascicolo di brevetto stesso, a meno che esso
non vi rinunci espressamente con domanda scritta rivolta all‘USBM.
L'USBM non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore.
Una designazione incompleta o errata dell'inventore può
essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione
di consenso della persona precedentemente designata e, qualora
l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del
brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
Se un terzo presenta all'USBM una sentenza, passata in giudicato,
in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto
è tenuto a designarlo come inventore, l'USBM lo annota
sul Registro dei brevetti e ne pubblica notizia nel Bollettino
Ufficiale.
L'inventore, al quale l'USBM abbia respinto la richiesta di inserire
il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto può
presentare ricorso.
Il ricorso ai sensi del comma precedente non sospende la concessione
del brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei
brevetti del nome dell'inventore.
Art. 7
Data di deposito
Salve le disposizioni dell‘Art. 9 e dell‘Art. 10
di questo Regolamento, la data di deposito di una domanda è
la data alla quale sono stati depositati almeno i documenti seguenti:
una richiesta di brevetto d‘invenzione sammarinese,
l‘informazione sufficiente a identificare il richiedente,
una descrizione dell‘invenzione,
Nel caso che l‘USBM rilevi che alla data di ricevimento
di una domanda di brevetto, le disposizioni del comma 1) non sono
state adempiute, inviterà il richiedente ad adempiere alle
disposizioni di questo Regolamento. Se il richiedente adempie
alle disposizioni, la data di deposito sarà quella del
ricevimento di tutti i documenti mancanti. In caso contrario la
domanda sarà considerata come non depositata.
In caso nel testo della domanda di brevetto sia fatto riferimento
a dei disegni, l‘USBM inviterà il richiedente a produrre
i disegni mancanti. Se il richiedente adempie alla richiesta,
la data di deposito sarà quella della data di ricevimento
dei disegni mancanti. Se il richiedente non adempie all‘invito,
la data di deposito sarà la data di ricevimento della descrizione
e ogni riferimento a disegni sarà eliminato.
Nel caso in cui la data di deposito sia stata assegnata, l‘USBM
ne informa il richiedente per iscritto o gli consegna ricevuta.
Art. 8
Presentazione della domanda di brevetto
Se con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto
al brevetto spetta ad una persona diversa da chi abbia depositato
la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato
ancora concesso ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza, a sua scelta:
assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti
gli effetti la qualità di richiedente;
depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei
limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della
prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità
della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
ottenere il rigetto della domanda.
Se il brevetto sia stato concesso a nome di persona diversa dall'avente
diritto, questi può a sua scelta:
ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento
a suo nome del brevetto;
far valere la nullità del brevetto concesso a chi non ne
aveva diritto.
Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'Art.
23 comma 1) di questo Regolamento, senza che l'avente diritto
si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 2) b)
precedente, la nullità del brevetto concesso a chi non
ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne
abbia interesse.
Art. 9
Atti per la presentazione della domanda di brevetto
La domanda deve essere depositata dall'inventore o dal suo avente
causa, ovvero dal suo mandatario.
La domanda deve contenere:
il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del
richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;
l'indicazione dell'invenzione, in forma di titolo, che ne esprima
brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
Alla domanda debbono essere uniti:
la descrizione dell'invenzione contenente i disegni dell'invenzione,
ove sia necessario;
il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte;
la designazione dell'inventore.
Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche
l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.
Qualora il richiedente non presenti la designazione dell'inventore
o la lettera di incarico all‘atto della domanda, è
concessa facoltà di presentare questi documenti entro due
mesi dal deposito della domanda.
In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì
uniti i documenti di cui all’Art. 10 seguente.
Art. 10
Atti per la rivendicazione di priorità
In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito
di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'USBM
i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità
come specificato nei commi seguenti.
È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di
priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale
regolare a norme della legislazione nazionale dello Stato nel
quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali.
Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito
idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata
depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
Si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il
nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la descrizione
e i disegni dell‘invenzione, che forma oggetto di quel deposito,
nonché la data in cui il deposito è avvenuto.
Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente
deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del
primo richiedente.
I documenti di cui ai commi 3 e 4 precedenti debbono essere accompagnati
dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali
indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle
rapportate al sistema metrico decimale.
L'USBM ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata
e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi.
I certificati, anch'essi tradotti in italiano, rilasciati da direttori
o da presidenti degli Uffici di proprietà industriale di
Stati facenti parte dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti
da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio
da cui provengono.
Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni
anzidette con gli originali.
Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda
di brevetto anche se esse provengono da Stati diversi. Priorità
multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima
rivendicazione. In caso di priorità multiple, i termini
che hanno inizio con la data di priorità incominciano a
decorrere dalla data della priorità più remota.
Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda
di brevetto, il diritto di priorità copre soltanto gli
elementi della domanda di brevetto contenuti nella o nelle domande
la cui priorità è rivendicata. Il diritto di priorità
può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia
unità d'invenzione.
Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità
è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate
nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento
della priorità, che il complesso dei documenti della domanda
anteriore riveli in modo preciso detti elementi.
Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità
è considerata come data del deposito della domanda. La
rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata
nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità
qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano
prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati sopra. Qualora
la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle
convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel
brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto.
Art. 11
Documenti formanti la descrizione
La descrizione deve contenere nell‘ordine
un estratto che ha solo fini di informazione tecnica,
l‘esposizione tecnica dell‘invenzione
una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente,
ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
gli eventuali disegni.
La descrizione deve essere scritta, e impressa, in modo indelebile
e chiaro su carta di formato ISO A4. I margini minimi sono di
1,5 cm su tutti il lati del foglio.
Alla domanda si debbono unire quattro esemplari di detta descrizione,
della cui identità risponde il richiedente il brevetto.
I quattro esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal
mandatario.
Art. 12
Contenuto dell'estratto
L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione.
L'estratto deve comprendere un breve riassunto di ciò che
è esposto nella esposizione tecnica, nelle rivendicazioni
e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica
al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo
da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza
della soluzione di questo problema mediante l'invenzione e della
o delle utilizzazioni principali dell'invenzione. L'estratto comprende
eventualmente la formula chimica che, fra quelle che figurano
nella domanda di brevetto, caratterizza nel miglior modo l'invenzione.
Esso non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al
valore attribuiti all'invenzione o alle sue ipotetiche applicazioni.
L'estratto dovrà contenere, preferibilmente, non più
di centocinquanta parole.
Se la domanda di brevetto comprende dei disegni, il richiedente
deve indicare la figura del disegno o, eccezionalmente, le figure
dei disegni che egli propone di far pubblicare assieme all'estratto.
L‘USBM può decidere di pubblicare un'altra figura
o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse caratterizzano
meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche principali
menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere
seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi.
L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente
servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica e permettere,
in particolare, di stabilire se sia necessario o no consultare
la domanda di brevetto stessa.
Art. 13
Contenuto della esposizione tecnica
L‘esposizione tecnica deve:
incominciare con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente
come nella richiesta di concessione di brevetto;
precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione di riferisce;
indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui,
a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile
per la comprensione dell'invenzione e, preferibilmente, si citeranno
le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni,
in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico,
anche se esso non è esplicitamente designato come tale,
e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati
dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne
sono;
indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione
per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione
deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni,
se ve ne sono;
indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente
dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo
questa ultima è atta ad avere un'applicazione industriale.
L‘esposizione tecnica deve essere presentata nel modo e
nell'ordine indicati nel comma 1, a meno che, a motivo della natura
dell'invenzione, un modo o un ordine differente non procuri una
migliore comprensione dell'invenzione o una presentazione più
concisa.
Art. 14
Forma e contenuto delle rivendicazioni
Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche
tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda per il quale
la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le
rivendicazioni devono contenere:
un preambolo contenente la designazione dell'oggetto dell‘invenzione
e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi
rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato
della tecnica;
una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione „caratterizzato
in" oppure „caratterizzato da", che espone le
caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche
di cui alla lettera a) si richiede la protezione.
Una domanda di brevetto può contenere più rivendicazioni
indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento,
dispositivo o utilizzazione) se l'oggetto dell'invenzione non
può essere convenientemente coperto da una sola rivendicazione.
Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali
dell'invenzione può essere seguita da una o più
rivendicazioni concernenti modi particolari di attuazione di questa
invenzione.
Ogni rivendicazione che contiene tutte le caratteristiche di un'altra
rivendicazione (rivendicazione dipendente) deve presentare, possibilmente
nel preambolo, un riferimento a questa altra rivendicazione e
precisare le caratteristiche supplementari per le quali la protezione
è richiesta. Una rivendicazione dipendente è ugualmente
ammessa quando la rivendicazione alla quale essa si riferisce
direttamente è essa pure una rivendicazione dipendente.
Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a una rivendicazione
anteriore unica o a più rivendicazioni anteriori devono,
per quanto possibile, essere raggruppate nel modo più appropriato.
Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto
della natura dell'invenzione per la quale la protezione è
richiesta. Se vi sono più rivendicazioni, esse devono essere
numerate progressivamente in cifre arabe.
Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessità,
non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche
dell‘invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni;
in particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere
di: „come descritto nella parte della descrizione"
o „come illustrato nella figura dei disegni".
Se la domanda di brevetto contiene dei disegni, le caratteristiche
tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono, di regola, se
ciò facilita la comprensione della rivendicazione, essere
seguite da segni di riferimento relativi a queste caratteristiche,
messi tra parentesi. I segni di riferimento non possono essere
intesi come una limitazione della rivendicazione.
Art. 15
Forma dei disegni
La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve
superare 26,2 cm x 17 cm. La superficie utile o utilizzata di
questi fogli non deve essere inquadrata. I margini minimi sono
i seguenti:
margine superiore: 2,5 cm
margine sinistro: 2,5 cm
margine destro: 1,5 cm
margine inferiore: 1,5 cm
I disegni devono essere eseguiti come segue:
I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti,
neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme
e con bordi ben delineati, senza colori né tinteggiature.
Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino
la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica
devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione
lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti
i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura sul disegno, la
scala deve essere rappresentata graficamente.
Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui
disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L'uso
di parentesi, cerchietti o virgole, in combinazione con cifre
e lettere, non è consentito.
Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante
strumenti da disegno.
Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati
gli uni agli altri, a meno che una differenza di proporzioni non
sia indispensabile per la chiarezza della figura.
L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore
a 0,32 cm. L'alfabeto latino e, se tale è la consuetudine,
l'alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano
sui disegni.
Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando
le figure disegnate su più fogli sono parti di una figura
completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire
la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle
figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere
disposte, preferibilmente, nel senso verticale, su uno o più
fogli, nettamente separate le une dalle altre, ma senza spreco
di spazio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre
arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.
Si possono utilizzazre segni di riferimento sui disegni solo se
essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa.
I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici
in tutta la domanda.
I disegni non devono contenere spiegazioni, fatta eccezione per
indicazioni brevi indispensabili; quali „acqua", „vapore",
„aperto", „chiuso", „sezione AB"
e, per gli schemi elettrici, i diagrammi schematici di impianti
e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un
processo, brevi parole-chiave indispensabili per la loro comprensione.
Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati
come disegni.
Qualora il richiedente presenti un solo esemplare della descrizione
o dei disegni, è concessa facoltà di presentare
gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.
Art. 16
Modalità di deposito di materiale microbiologico
Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione
di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può
essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta
del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si
dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme seguenti
perché sia considerata descritta:
una coltura del microorganismo sia stata depositata, al più
tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto,
presso un centro di raccolta di tali colture;
la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui
il richiedente dispone sulle caratteristiche del microorganismo;
la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di
raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del
microorganismo sia stata depositata nonché il numero e
la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà
per l'USBM di chiedere copia della ricevuta di deposito. Si considerano
centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento
di un brevetto europeo o un’autorità internazionale
riconosciuta in forza di convenzione ratificata dalla Repubblica
di San Marino.
Le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma possono
essere comunicate entro un termine di 2 mesi a decorrere dal deposito
della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni
è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve
del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione
di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda
di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta
al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è
stato depositato.
Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della
domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle
seguenti indicazioni:
il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta:
l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare
del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile
coltura a qualsiasi terzo;
l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso
un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente
a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto
non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente
decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità
di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del
brevetto.
L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile
solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
Art. 17
Unità d‘invenzione
Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
Se la domanda comprende più invenzioni, l'USBM inviterà
l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda
ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per
le rimanenti invenzioni, altrettante domande divisionali, che
avranno effetto dalla data di deposito o, se rilevante, di priorità
della domanda primitiva
Il ricorso contro questa decisione sospende il termine assegnato
dall'USBM.
Il richiedente può anche, di sua propria iniziativa dividere
una domanda di brevetto pendente in due o più domande divisionali
fino al momento in cui l’USBM abbia provveduto in merito
alla concessione del brevetto.
Il contenuto delle domande divisionali non deve estendersi oltre
il contenuto divulgato nella domanda originale nella forma in
cui è stata depositata.
I documenti di priorità e qualsiasi loro traduzione richiesta
che è stata depositata all‘USBM riguardo alla domanda
originale, è considerata come depositata per ognuna delle
domande divisionali.
Se al momento della conferma ai sensi dell‘Art. 22 di questo
Regolamento, risulta chiaro che il brevetto già concesso
manchi di unità, il brevetto può essere diviso opportunamente
in conformità con quanto disposto da questo Regolamento.
Per ogni domanda divisionale, il richiedente deve pagare le tasse
previste.
Art. 18
Emendamento, correzione e ritiro della domanda
Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame,
anche dopo la pubblicazione della domanda di cui all‘Art.
19 di questo Regolamento, comunque prima che l'USBM abbia provveduto
in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di
correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione,
le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante
postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte
dal richiedente o dal suo mandatario.
L'USBM deve conservare la documentazione relativa alla domanda
iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche,
ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.
Nessun emendamento o correzione può estendere il contenuto
della domanda oltre il contenuto descritto nella domanda al momento
del deposito.
Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché
la sua richiesta pervenga all‘USBM in tempo utile durante
la procedura di concessione, in ogni caso prima che l'USBM abbia
provveduto in merito alla concessione del brevetto.
Art. 19
Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria
Salve le disposizioni dei successivi commi 4) e 5) di questo
Articolo, l‘USBM pubblica nelle forme previste ogni domanda
depositata nei più brevi termini dopo il compimento di
un periodo di 18 mesi dalla data di deposito o, nel caso che sia
rivendicata una priorità, dalla data di quest‘ultima.
I fascicoli della descrizione e dei disegni delle singole domande
di brevetto, stampati sono posti in vendita a cura dell‘USBM.
Detti fascicoli sono inviati gratuitamente, in scambio, agli Uffici
di proprietà industriale di altri Stati che ne facciano
richiesta.
Nessuna domanda viene pubblicata se viene ritirata o è
stata oggetto di un rifiuto finale, prima che gli eventuali preparativi
tecnici per la pubblicazione siano stati completati.
Qualora il richiedente presenti una richiesta scritta perché
la domanda venga pubblicata prima del compimento del periodo di
18 mesi di cui al comma 1) di questo Articolo, l‘USBM pubblicherà
la domanda nei più brevi termini dopo la ricezione di tale
richiesta.
Dopo la data di pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque
può prendere visione dei fascicoli relativi alla domanda.
La domanda di brevetto, dal momento della sua pubblicazione, conferisce
al richiedente gli stessi diritti conferiti da un brevetto. Nei
confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione
e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente,
la domanda di brevetto, dalla data di tale notifica, conferisce
al richiedente gli stessi diritti conferiti dal brevetto. La domanda
è considerata, fin dall‘origine, senza effetto, se
è in seguito ritirata o è rifiutata la concessione
del brevetto.
Art. 20
Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi
Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, qualsiasi terzo
può presentare osservazioni o divulgazioni contro la brevettabilità
dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni
devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate.
In tal caso esse vengono allegate al fascicolo di domanda di brevetto.
I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'USBM.
I rapporti di ricerca prodotti, per domande di brevetto corrispondenti
alla domanda di brevetto sammarinese, da autorità od organismi
che compiono ricerche documentali vengono allegati al fascicolo
di domanda di brevetto.
Le osservazioni, i rapporti di ricerca e le divulgazioni di cui
ai commi 1 e 2, sono notificate al richiedente o al titolare che
hanno facoltà di prendere posizione.
L‘USBM può inoltre domandare al richiedente di dare
un‘opinione scritta su tali rapporti di ricerca e sulle
osservazioni di cui ai commi precedenti e su eventuali altre divulgazioni
dello stato della tecnica che siano state prodotte nel corso della
procedura di concessione e che possano costituire elementi validi
per mettere in causa i requisiti di brevettabilità dell‘invenzione
che forma l‘oggetto della domanda di brevetto.
Il richiedente può, pagando le relative tasse, richiedere
che venga effettuata un ricerca documentale presso una autorità
o organizzazione nazionale o internazionale, pubblica o privata
convenzionata con l‘USBM al fine di stabilire se l‘oggetto
della domanda soddisfi ai criteri di brevettabilità previsti
dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e da questo Regolamento.
Questa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento
fino alla data della decisione di concessione del brevetto. In
questo caso, L‘USBM può domandare al richiedente
che venga prodotta una traduzione in un‘altra lingua delle
rivendicazioni e/o di tutta la descrizione se necessario, da fornire
all‘autorità di ricerca.
La procedura di concessione viene sospesa dall‘USBM nell‘attesa
della produzione del rapporto di ricerca richiesto.
Il Direttore dell‘USBM pubblicherà le informazioni
riguardanti eventuali uffici o organizzazioni che avessero firmato
un accordo per effettuare ricerche di novità per le domande
di brevetto sammarinese, le relative tasse e le modalità
da seguire.
Art. 21
Esame della domanda, rilievi e concessione del brevetto
L'esame della domanda è rivolto ad accertare se l'invenzione
sia conforme alle disposizioni della Legge quadro sui marchi e
brevetti e di questo Regolamento. Esso è rivolto a verificare
in primo luogo la regolarità formale della domanda di brevetto
e non riguarda in ogni caso il valore tecnico od economico dell'invenzione
L‘USBM non esamina in quanto al merito se l‘invenzione
soddisfa ai requisiti degli articoli 1, 2 e 3, commi 3 a 7 della
Legge quadro sui marchi e brevetti, articoli 1, 2, 3 e Art. 17
del presente Regolamento.
Salve le disposizioni dei precedenti comma 1 e 2, se l‘USBM
rileva che la domanda non soddisfa alcuni dei requisiti previsti
dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e del presente Regolamento,
i rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere
comunicati per iscritto, all'interessato, con l'assegnazione di
un termine, prorogabile su richiesta motivata, ai sensi del presente
Regolamento. Se il richiedente non risponde, nei termini prescritti,
ai rilievi o obiezioni dell‘USBM, la domanda verrà
rifiutata.
Il provvedimento col quale l'USBM respinge la domanda di brevetto,
o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato
per iscritto al richiedente, il quale ha facoltà di presentare
ricorso.
Se l‘USBM rileva che tutti i requisiti richiesti dalla Legge
quadro sui marchi e brevetti e di questo Regolamento sono soddisfatti
dalla domanda concederà il brevetto, dopo il pagamento
delle relative tasse.
La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni
giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti
dall'invenzione.
Art. 22
Conferma della concessione del brevetto
Salve le disposizioni dell‘Art. 20 e dell‘Art. 21
di questo Regolamento, il richiedente o il titolare del brevetto
o di licenza esclusiva sottoporrà all‘USBM, prima
dello scadere di un periodo di nove anni dalla data di deposito
della domanda, attestazioni scritte che l‘invenzione soddisfa
i criteri di brevettabilità di cui agli Articoli 1, 2 e
3, commi 3 a 7 della Legge quadro sui marchi e brevetti e Articoli
1 a 3 e 17 del presente Regolamento, in caso contrario, il brevetto
decade al termine del nono anno.
Sono in particolare considerate come attestazioni qualunque brevetto
concesso per la stessa invenzione dall‘Ufficio Europeo dei
Brevetti o da altra organizzazione o autorità avente funzione
di autorità internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione
sui Brevetti (PCT), a seguito di un esame basato sugli stessi
criteri di brevettabilità, o corrispondenti, di quelli
previsti agli Articoli 1, 2 e 3, commi 3 a 7 della Legge quadro
sui marchi e brevetti e Articoli 1, 2, 3 e 17 di questo Regolamento.
La portata della protezione conferita dal brevetto sammarinese
non può andare oltre la portata conferita da qualunque
brevetto straniero sottoposto quale attestazione ai sensi del
comma precedente. La descrizione, le rivendicazioni e i disegni
devono essere emendati in modo tale da essere conformi a tali
attestazioni.
Il Direttore dell‘USBM pubblicherà le informazioni
su uffici o organizzazioni e relative attestazioni accettabili
dall‘USBM ai fini disposti da questo Articolo.
Art. 23
Pubblicazione del brevetto
L'USBM pubblica nel Bollettino Ufficiale la notizia dei brevetti
concessi e quella dei brevetti confermati.
Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni verranno
posti a disposizione del pubblico. Nella pubblicazione del Bollettino
Ufficiale verrà inserito il nome dell'inventore e altri
dati anagrafici atti a descrivere i brevetto.
Agli attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato
uno degli esemplari della descrizione, rivendicazioni e dei disegni
dell'invenzione nella forma in cui il brevetto viene concesso.
E‘ data facoltà all‘USBM di effettuare la pubblicazione
del fascicolo di brevetto.
Art. 24
Registro dei brevetti.
Il Registro dei brevetti, deve contenere, per ogni domanda accolta,
per ogni brevetto concesso o confermato almeno le indicazioni
seguenti:
numero d'ordine della domanda di brevetto;
data di deposito della domanda;
cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero
denominazione e sede, se trattasi di società, di organizzazione
o di ente morale;
cognome, nome dell‘inventore o degli inventori;
titolo dell‘invenzione;
estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne
rivendichi la priorità, con la data, il nome del richiedente
e il numero del brevetto, se questo è stato conseguito;
estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorità
per la protezione temporanea in esposizioni;
data della concessione del brevetto;
numero d'ordine del brevetto, se diverso da quello della domanda;
Sullo stesso Registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere
preso nota dei pagamenti delle tasse, nonché degli atti
elencati all’Articolo 80.
I sudetti dati verranno annotati man mano che vengono definiti
nel corso della procedura di concessione, di conferma e durante
la vita del brevetto.
Art. 25
Diritti conferiti dal brevetto
In applicazione dell‘Articolo 5 della Legge quadro sui marchi
e brevetti, il titolare del brevetto ha inoltre la facoltà
di impedire a terzi, che non abbiano il suo consenso, di fornire
a persona, che non abbia alcun diritto di attuare tale invenzione,
mezzi relativi ad un elemento essenziale dell‘invenzione,
per attuarla, quando ai terzi è noto, o le circostanze
rendono ovvio, che tali mezzi sono adatti ad attuare l‘invenzione.
Questa disposizione non si applica qualora tali mezzi siano prodotti
commerciali principali, se non qualora i terzi inducano detta
persona ad attuare l‘invenzione. Le persone di cui al comma
8) del presente Articolo, non sono considerate quali parti aventi
diritto ad attuare l‘invenzione.
Se il brevetto riguarda un processo o metodo e il prodotto così
ottenuto è nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto,
salvo prova contraria, con il metodo o processo che è oggetto
del brevetto.
Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo
o processo industriale somministra ad altri i mezzi destinati
ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche
dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché
non esistano patti contrari.
Salve le disposizioni previste dall‘articolo 5 comma 5)
della Legge quadro sui marchi e brevetti, i diritti esclusivi
conferiti da un brevetto sammarinese si esauriscono una volta
che il prodotto sia stato messo in commercio dal titolare del
brevetto o col suo consenso nella Repubblica di San Marino.
I diritti esclusivi considerati da questo Regolamento e dalla
Legge quadro sui marchi e brevetti sono conferiti con la concessione
del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in
cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è
resa accessibile al pubblico.
Il brevetto non può essere rinnovato né può
esserne prorogata la durata oltre i venti anni.
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi
quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni
industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
Qualunque sia l‘oggetto dell‘invenzione, i diritti
conferiti dal brevetto non si estendono:
agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali,
ovvero in via sperimentale,
alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali
nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così
preparati.
Art. 26
Intererferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e
italiani
In attuazione dell‘Articolo 43 della Convenzione di amicizia
e buon vicinato fra San Marino e l‘Italia del 31 marzo 1939,
si applicano le seguenti disposizioni regolamentari:
nel caso che una medesima invenzione è protetta contemporaneamente
da domande di brevetto o da brevetti italiano e sammarinese ugualmente
validi e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa:
l‘attuazione, da parte di terzi, dell‘invenzione nel
territorio della Repubblica di San Marino, ma non in Italia costituisce
contraffazione o usurpazione della domanda o brevetto sammarinese,
ma non della domanda o del brevetto italiano, e il richiedente,
titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie
contro i contraffattori o usurpatori a San Marino,
l‘attuazione, da parte di terzi, dell‘invenzione in
Italia, ma non a San Marino, costituisce contraffazione o usurpazione
della domanda o brevetto italiano, ma non della domanda o brevetto
sammarinese, e il richiedente, titolare o avente causa può
promuovere azioni giudiziarie contro i contraffattori o usurpatori
in Italia.
Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da
brevetto italiano valido, ma non da domanda o brevetto sammarinese,
l‘attuazione, da parte di terzi, dell‘invenzione nel
territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione
o usurpazione del titolo di protezione italiano e il titolare
o avente causa può promuovere azioni giudiziarie secondo
quanto disposto da questo Regolamento e dalla Legge quadro sui
marchi e brevetti.
Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da
brevetto sammarinese, l‘attuazione, da parte di terzi, dell‘invenzione
nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione
del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni
giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane.
In attuazione dell‘ Articolo 2, comma 2) della Legge quadro
sui marchi e brevetti e salve le disposizioni dell‘Art di
questo Regolamento, se per una medesima invenzione sussistono
contemporaneamente una domanda di brevetto o un brevetto italiano
e una domanda di brevetto o un brevetto sammarinese, entrambi
valide, con differenti richiedenti, titolari o aventi causa, non
uniti da alcun legame giuridico o economico:
l‘attuazione, solo nella Repubblica di San Marino, ma non
in Italia, da parte del titolare stesso o di un suo avente causa,
dell‘invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto
sammarinese non costituisce contraffazione o usurpazione della
domanda di brevetto o brevetto italiano e contro di esso non possono
venire promosse azioni giudiziarie,
e l‘attuazione solo in Italia da parte del titolare stesso
o di un suo avente causa, dell‘invenzione oggetto della
domanda di brevetto o brevetto italiano non costituisce contraffazione
o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto sammarinese
e contro di esso non possono venire promosse azioni giudiziarie.
Art. 27
Diritti di preuso
Chiunque, in buona fede, nel corso dei dodici mesi anteriori alla
data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità
abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può
continuare a usarne gratuitamente nei limiti del preuso.
Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda
in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della
sua estensione è a carico del preutente.
Art. 28
Portata dell‘invenzione e interpretazione delle rivendicazioni
La portata della protezione conferita dal brevetto è definita
dalle rivendicazioni, che devono essere interpretate alla luce
della descrizione e dei disegni in modo tale da combinare la giusta
protezione per il titolare del brevetto con un grado ragionevole
di certezza per i terzi.
Ai fini della determinazione della portata della protezione deve
essere tenuto conto degli elementi che al momento di una presupposta
contraffazione sono equivalenti agli elementi ai quali è
fatto riferimento nelle rivendicazioni.
Nella determinazione della portata della protezione, è
necessario tenere adeguatamente conto di qualsiasi dichiarazione
che limiti in modo non ambiguo la portata delle rivendicazioni
fatta dal richiedente o dal titolare del brevetto durante le procedure
di concessione del brevetto o sulla validità del brevetto.
Se il brevetto contiene esempi di realizzazione, funzioni o risultati
dell‘invenzione, le rivendicazioni non devono essere interpretate
come essendo limitate a tali esempi.
Nel periodo che va fino alla concessione del brevetto, la portata
della protezione conferita dalla domanda di brevetto, è
determinata dalle rivendicazioni quali pubblicate nella domanda
di brevetto ai sensi dell’Art. 19 di questo Regolamento.
Tuttavia, il brevetto nella forma nella quale è concesso
o emendato durante le procedure di conferma ai sensi dell’Art.
22, di limitazione ai sensi dell‘Art. 3 o di annullamento
ai sensi dell’Art. 3 di questo Regolamento determina retroattivamente
la protezione conferita dalla domanda di brevetto, purché
la portata della protezione non sia in tal modo estesa.
Art. 29
Attuazione dell‘invenzione
L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto sammarinese
deve essere attuata nel territorio della Repubblica di San Marino
o dello Stato italiano in misura tale da non risultare in grave
sproporzione con i bisogni della Repubblica.
L'introduzione o la vendita nel territorio di San Marino di oggetti
prodotti all'estero costituisce attuazione dell'invenzione
Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano
in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta
nel territorio di San Marino o dello Stato italiano, si considerano
attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura
della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci
giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per
tutto il periodo di essa.
Arti. 30
Licenze obbligatorie
La licenza obbligatoria di cui all‘articolo 7 della Legge
quadro sui marchi e brevetti può ugualmente venire concessa:
qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre
anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni della Repubblica di San Marino;
se l'invenzione protetta da brevetto italiano o sammarinese non
possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi
a un brevetto sammarinese concesso in base a domanda precedente.
In tal caso la licenza può essere concessa al titolare
del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione,
purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente
brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni
hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è
concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza
sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore,
qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva
stessa.
Ai fini dell‘applicazione delle disposizioni dell‘articolo
7 della Legge quadro sui marchi e brevetti, l‘attuazione
dell‘invenzione brevettata nel territorio dello Stato italiano
in modo sufficiente da soddisfare ai bisogni della Repubblica
di San Marino è da considerarsi ragione sufficiente per
non concedere una licenza obbligatoria.
Ai fini dell‘applicazione delle disposizioni dell‘articolo
7 comma 2 della Legge quadro sui marchi e brevetti, non sono comprese
fra le cause indipendenti dalla volontà del titolare del
brevetto o del suo avente causa la mancanza di mezzi finanziari
e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza
di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto
con il procedimento brevettato.
La licenza obbligatoria può essere concessa a un licenziatario
che attui l‘invenzione in Italia, purché soddisfi
così i bisogni della Repubblica di San Marino, salvi i
diritti di eventuali brevetti italiani che abbiano per oggetto
la stessa invenzione.
La licenza obbligatoria è revocata qualora le circostanze
che hanno portato alla sua concessione cessino di esistere in
modo permanente e tenuto conto degli interessi del proprietario
del brevetto e del licenziatario. La revisione della permanenza
di tali circostanze è rivista su richiesta del titolare
del brevetto.
La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore
dell‘invenzione.
La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore
alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere
trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio,
anche da parte del licenziatario, dell‘azione giudiziaria
circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano.
La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare
del brevetto o il suo avente causa dall‘onere di attuare
l‘invenzione.
Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata
entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria
o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del paese.
Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 7 della Legge
quadro sui marchi e brevetti deve farne istanza motivata all'USBM
indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso
offerto. L'USBM dà pronta notizia dell'istanza mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del
brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto
in base ad atti trascritti o annotati.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare
del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti
trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza
ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità
di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.
L'USBM dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista al comma
12 precedente e dei suoi motivi.
Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata,
l'istante deve far pervenire all'USBM le proprie osservazioni.
La licenza è concessa o negata con provvedimento dell‘USBM.
Nel provvedimento di concessione della licenza vengono determinate
la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e
le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata
la concessione. La misura e le modalità di pagamento del
compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi del comma
12) del presente articolo, sono determinate a norma del comma
2) dell‘Articolo 98 di questo Regolamento
I presupposti e le condizioni della licenza possono, con provvedimento
dell‘USBM, essere variate su richiesta di ognuna delle parti
interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.
Per la modificazione del compenso si applica il comma 3) dell’Articolo
98.
La licenza è revocata con provvedimento dell‘USBM,
qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione
dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto
al pagamento del compenso nella misura e con le modalità
prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale
sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa,
conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose
di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni
stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati
è effettuata a cura dell'USBM.
Il provvedimento di concessione della licenza, quello di variazione
delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione
o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
e annotati nel Registro dei brevetti.
Art. 31
Modifiche ed emendamenti del brevetto
Il richiedente può chiedere all‘USBM di emendare
o fare dei cambi al testo del brevetto per limitarne la portata
della protezione.
Nessuna modifica può estendere la portata della protezione
conferita dal brevetto oltre quella della domanda iniziale.
Il titolare di un brevetto può chiedere all‘USBM
di effettuare delle correzioni per eliminare errori di trascrizione
fatti in buona fede.
Se l‘USBM effettua dei cambiamenti al brevetto, essi saranno
pubblicati o messi alla disposizione del pubblico e notizia ne
sarà data nel Registro dei brevetti.
Art. 32
Rinuncia e limitazione del brevetto
Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto
dall‘USBM, da annotare sul Registro dei brevetti.
Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze
che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul
brevetto, ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l‘attribuzione
o l‘accertamento di tali diritti, la rinunzia è senza
effetto se non è accompagnata dal consenso scritto dei
terzi medesimi.
Il brevetto può essere limitato nella portata della protezione
richiesta su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la
descrizione e i disegni modificati.
Ove l'USBM accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere
a versare nuovamente la tassa di pubblicazione a stampa qualora
si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente
concesso.
L'istanza di limitazione non può essere accolta se è
pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché
non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può
essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate
al comma 2) del presente Articolo.
L'USBM pubblica sul Bollettino Ufficiale la notizia della limitazione
del brevetto.
Art. 33
Decadenza
Il brevetto decade:
alla scadenza del termine fissato nell‘Articolo 6, comma
1 della Legge quadro sui marchi e brevetti;
se il titolare ha rinunciato al brevetto, alla data in cui tale
rinuncia prende effetto;
per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa annuale
dovuta ai sensi dell‘Articolo 6, comma 2 della Legge quadro
sui marchi e brevetti e se, entro sei mesi da tale data di scadenza,
il titolare del brevetto o il suo avente causa non ha provveduto
al pagamento della tassa annuale dovuta, aumentata della soprattassa
dovuta per il ritardo. In questo caso sono da osservare le disposizioni
dell’4.
Per quanto la portata della protezione sia stata limitata ai sensi
degli Articoli 22, 31 e 32 e alla data in cui la limitazione è
stata pubblicata nel Registro dei brevetti, per la parte del brevetto
non mantenuta.
L‘USBM provvede a prendere nota nel Registro dei brevetti
dei motivi della decadenza del brevetto.
Art. 34
Decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnovo
Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi
altresì inutilmente i successivi sei mesi di grazia di
cui all'Articolo 6 della Legge quadro sui marchi e brevetti per
il pagamento della soprattassa, l'USBM notifica all'interessato,
che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento
della tassa dovuta e della sovrattassa e ne dà atto nel
Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta
decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale,
pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver effettuato
il pagamento in tempo, può chiedere, presentando ricorso
secondo le modalità previsti da questo Regolamento, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale,
l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica
della pubblicazione.
Il brevetto s'intende decaduto, nei confronti di chiunque, dal
compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata la tassa.
Art. 35
Nullità del brevetto
In applicazione dell‘Articolo 28 della Legge quadro sui
marchi e brevetti, l‘autorità giudiziaria della Repubblica
di San Marino, su richiesta di un terzo, può dichiarare
nullo in intero o in parte un brevetto alle condizioni seguenti:
se l‘oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi
degli Articoli 1 e 2 della Legge quadro sui marchi e brevetti
e degli Articoli 1, 2 e 3 del presente Regolamento;
se l‘invenzione non è descritta in modo sufficientemente
chiaro e completo da consentire all‘uomo del mestiere di
attuarla (Articolo 3, commi 3 e 5 della Legge quadro sui marchi
e brevetti);
se l‘oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto
della domanda iniziale o, se il brevetto è stato concesso
sulla base di una domanda divisionale, oltre il contenuto della
domanda iniziale da cui è derivata la domanda divisionale.
se la portata della protezione conferita dal brevetto è
stata estesa;
se il proprietario del brevetto non ne ha titolo ai sensi dell‘Art.
4 e dell‘Art. 5 del presente Regolamento.
La richiesta di nullità può essere presentata all‘autorità
giudiziaria anche dopo la data di decadenza del brevetto.
Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il
brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta
una corrispondente limitazione del brevetto stesso.
Art. 36
Effetti della declaratoria di nullità
La declaratoria di nullità ha effetto retroattivo, ma non
pregiudica:
gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in
giudicato già compiuti;
i contratti aventi per oggetto l'invenzione conclusi anteriormente
al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la
nullità della misura in cui siano già stati eseguiti.
In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze,
può accordare un equo rimborso di importi già versati
in esecuzione del contratto
Gli effetti del brevetto di cui all‘Art. 19 comma 7 e Articolo
25 del presente Regolamento, decadono con effetto retroattivo
per la parte del brevetto dichiarata nulla.
Quando la declaratoria di nullità pronunciata dall‘autorità
giudiziaria diventa definitiva, essa sarà pubblicata sul
Registro dei brevetti e gli eventuali emendamenti apportati al
brevetto saranno pubblicati dall‘USBM.
Titolo II - Disegni e modelli industriali
Art. 37
Titolare della registrazione
Il diritto alla registrazione spetta all'autore del nuovo modello
o disegno ornamentale e ai suoi aventi causa. Salvo patto in contrario,
la registrazione per modelli e disegni ornamentali, che siano
opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro
mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto
del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno
e di far inserire il suo nome nel registro dei disegni e modelli
industriali e nella pubblicazione. In questo caso si applicano
mutatis mutandi le disposizioni dell‘Art. 5 di questo Regolamento.
Art. 38
Cumulo con la protezione mediante brevetto d‘invenzione
Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo
carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità,
ai sensi dell‘Articolo 1 della Legge quadro sui marchi e
brevetti, può essere chiesto contemporaneamente la registrazione
tanto per modello e disegno industriale, quanto la concessione
di brevetto d‘invenzione, ma l'una e l'altra protezione
non possono venire cumulate in un solo brevetto o registrazione.
Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma
o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso
tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'Art.
17 di questo Regolamento.
Art. 39
Domanda di registrazione
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione
per non più di cento modelli e disegni, purché destinati
ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe
della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata
ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8
ottobre 1968, e successive modificazioni.
Salvo il disposto del precedente comma e dell‘Art. 3, non
è ammessa la domanda concernente più registrazioni
ovvero concernente una sola registrazione per più modelli
o disegni. Se la domanda non è ammissibile, l'USBM invita
l'interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 17 di
questo Regolamento a limitare la domanda alla parte ammissibile.
Art. 40
Atti per la presentazione della domanda di registrazione
La domanda deve contenere:
il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del
richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;
l'indicazione del modello, in forma di titolo, nel quale siano
specificati i prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare
oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche dei prodotti
stessi che s'intendono rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza
del disegno e modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche
medesime.
Alla domanda debbono essere uniti:
la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica
dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto
del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi, secondo
il disposto dei successivi commi;
la descrizione del modello, se necessaria per l'intelligenza del
modello medesimo;
il prescritto documento, comprovante il versamento delle tasse
dovute;
quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche
l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.
In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì
uniti i documenti di cui al successivo Articolo 41.
La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere
i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda
a parte per la registrazione di un marchio, ai sensi della Legge
quadro sui marchi e brevetti, e comunque nel modello non devono
essere contenute denominazioni o segni del genere.
La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica
del modello, o dalla riproduzione grafica dei prodotti, o dal
campione dei prodotti stessi, di cui al precedente comma 1, deve
dare una idea del modello completa e chiara. Per quanto possibile,
dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica
che s'intenda rivendicare. La documentazione stessa deve essere
tale, comunque, che ogni persona esperta, con l'ausilio delle
indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione,
possa mettere in pratica il modello medesimo.
La riproduzione grafica o fotografica, del modello o dei prodotti,
di cui sopra, deve contenere specifiche indicazioni a riguardo
delle dimensioni dei prodotti, nonché a riguardo del rapporto
fra le loro parti, quando le dimensioni e detto rapporto abbiano
una consistente influenza sull'utilità funzionale o sull'effetto
estetico dei prodotti medesimi. Se il colore o i colori costituiscono
caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita
nel colore o nei colori rivendicati.
La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, può
essere o eseguita a mano, o ottenuta mediante la fotografia, la
stampa, la fototipia, la litografia o un processo analogo reso
disponibile dal progresso tecnico, purché permetta la riproduzione
del modello con la dovuta qualità.
Trattandosi di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente
due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della
riproduzione grafica, di cui ai precedenti commi, una tavola con
su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve
formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si
applica in ispecie ai modelli relativi ad esempio ai tessuti,
ai merletti, alle carte da parati o ad altri prodotti similari.
Trattandosi, come nel caso del comma precedente, di disegni e
modelli industriali per prodotti industriali aventi fondamentalmente
due sole dimensioni e qualora, inoltre, la registrazione sia chiesta
per un deposito multiplo ai sensi dell'Articolo 39, i singoli
modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni
grafiche o fotografiche di cui ai precedenti commi o da altrettante
tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma del comma
precedente.
Le riproduzioni grafiche del modello, o le riproduzioni grafiche
dei prodotti, o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in
più tavole, debbono essere numerati progressivamente e
i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonché
i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono
essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se
presentata. I disegni debbono essere eseguiti in modo indelebile
a linee di colore nero su cartoncino, carta o tela da disegno.
Le tavole debbono avere le dimensioni ISO A4 e deve essere lasciato
un margine di almeno due centimetri. Alla domanda si debbono unire
tre esemplari di dette tavole, della cui identità risponde
il richiedente la registrazione. I tre esemplari debbono essere
firmati dal richiedente o dal mandatario. L'USBM può tuttavia
accettare delle riproduzioni grafiche o dei campioni che abbiano
uno sviluppo inferiore alla riquadratura interna di cui al precedente
comma, ferma ogni altra disposizione.
La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata deve essere
scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, su carta di
formato ISO A4. Alla domanda si debbono unire tre esemplari di
detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente
la registrazione. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente
o dal mandatario.
Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole
contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione
grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure
un solo esemplare della descrizione, è concessa facoltà
di presentare gli altri esemplari entro due mesi dal deposito
della domanda.
Art. 41
Atti per la priorità.
Quando si rivendichi la priorità di un deposito fatto
agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve
unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del
richiedente, il titolo del modello, che forma oggetto di quel
deposito, la riproduzione grafica del modello stesso e l'eventuale
descrizione, nonché la data in cui il deposito è
avvenuto. Se il deposito è stato eseguito da altri, il
richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente
causa del primo depositante.
I documenti di cui al comma precedente debbono essere accompagnati
dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali
indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle
rapportate al sistema metrico decimale. L'USBM ha facoltà
di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi
ad autorità sammarinesi. I certificati, anch'essi tradotti,
rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati
facenti parte dell‘Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale, sono esenti da legalizzazione e possono essere
sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del
visto dell'ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde
della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli
originali.
La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi
alla domanda considerata come prima agli effetti delle convenzioni
internazionali vigenti.
Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'Articolo
39 può essere rivendicata la priorità di più
depositi esteri.
La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata
nella domanda di registrazione. La registrazione viene, in ogni
caso, concessa senza menzione della priorità, qualora,
entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti
nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del presente
Articolo. Qualora la priorità di un deposito compiuto agli
effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque
rifiutata, nella registrazione dovrà farsi analoga annotazione
del rifiuto.
Art. 42
Pubblicazione dei disegni e modelli industriali
L'USBM mette a disposizione del pubblico la domanda di modello
e disegno industriale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali
descrizioni come emendate dopo il deposito, purché il richiedente
non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per
un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi
dalla data di deposito o da quella di priorità.
E‘ data facoltà all‘USBM prevedere la pubblicazione
per mezzo di stampa of altro mezzo tipografico dei disegni e modelli
industriali se le risorse tecniche di detto Ufficio lo permettono
e se la qualità dei mezzi di riproduzioni disponibili permettono
la riproduzione fedele dei campioni, delle tavole grafiche o di
disegno e degli eventuali colori. Sulla pubblicazione della registrazione
sono riportate almeno le indicazioni di cui al primo comma dell‘Articolo
40. Alla pubblicazione delle registrazioni deve essere allegato
uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione
grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o
il campione dei prodotti stessi, nonché uno degli esemplari
dell'eventuale descrizione.
Art. 43
Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione
Il richiedente può sempre ritirare la domanda di registrazione
del modello o disegno industriale, purché la sua richiesta
pervenga all‘USBM in tempo utile, durante la procedura di
esame, in ogni caso prima che l'USBM abbia provveduto in merito
alla registrazione.
La registrazione concernente più modelli o disegni industriali
ai sensi dell‘Articolo 39 può essere limitata, mutatis
mutandi, su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di
cui agli Articoli 18 e 32 di questo Regolamento.
Art. 44
Emendamento e correzione della domanda di registrazione
Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di registrazione,
o di ricorso, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, ha
facoltà di correggere, nei rispetti formali e su richiesta
motivata, le tavole contenenti la riproduzione grafica del modello,
o dei prodotti, e la descrizione, originariamente depositate,
mediante rettifiche delle tavole a postille sulla descrizione,
sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.
L'USBM deve conservare la documentazione relativa alla domanda
di registrazione iniziale, fare risultare la data di ricezione
delle modifiche, ed adottare la dovuta cautela.
Nessun emendamento o correzione può estendere il contenuto
della domanda di registrazione oltre il contenuto descritto nella
domanda al momento del deposito.
Art. 45
Esame delle domande e rilievi
Il richiedente, su invito dell'USBM, deve completare la documentazione
presentando appropriata descrizione, o nuova o altra descrizione,
qualora essa sia necessaria per l'intelligenza del modello.
La disposizione del comma precedente si applica anche in caso
di manchevolezze nella documentazione di cui all'Articolo 40,
comma 2, lettera a) e altresì in caso di manchevolezze
nel titolo del modello, specialmente in fatto di caratteristiche
rivendicate.
Art. 46
Registro dei modelli e disegni industriali
Il registro dei disegni e modelli industriali, deve contenere,
per ogni domanda accolta, almeno le indicazioni seguenti:
numero d'ordine della registrazione;
giorno di deposito, e numero d'ordine della domanda;
cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvvero
denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione
o di ente morale;
titolo del modello;
estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne
rivendichi la priorità, la data, il nome del depositante
e il numero della registrazione, se questo è stato conseguito;
data della concessione della registrazione;
data della decadenza della registrazione.
Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve
essere presa nota dei pagamenti delle tasse, nonché gli
atti, relativi a registrazioni per disegni e mo