NEWS Brevetti
e Modelli 1999  |
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Regolamento di Esecuzione della Legge Quadro sui Marchi e Brevetti
del 24 giugno 1997 n.64. 26 novembre 1999
Decreto 29 giugno 1999 n.74
REPUBBLICA DI SAN MARINO
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE QUADRO SUI MARCHI E BREVETTI
DEL
24 GIUGNO 1997 n.64
Noi Capitani Reggenti
La Serenissima Repubblica di San Marino
Visto l’art.34 della Legge 24 giugno 1997 n. 64;
Vista la delibera del Congresso di Stato in data 28 giugno 1999
n.17;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Decretiamo, promulghiamo e mandiamo a pubblicare:
Titolo 1 - BREVETTI D‘INVENZIONE
Art. 1
Invenzioni brevettabili
Non sono considerate come invenzioni ai sensi dell‘articolo
1 della Legge quadro sui marchi e brevetti in particolare:
le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici,
le creazioni estetiche,
i piani, i principi e i metodi per attività intellettuali,
per gioco o per attività commerciali e i programmi di elaboratori,
le presentazioni di informazioni.
Le disposizioni del comma 1 precedente escludono la brevettabilità
degli oggetti e delle attività in esse nominate solo nella
misura in cui la domanda di brevetto o il brevetto concerne detti
oggetti o attività considerati come tali.
La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere
l‘invenzione, può solamente essere conseguita con
domanda a parte, ai sensi della legge sui marchi.
Art. 2
Novità
Per determinare la novità di una invenzione, gli elementi
dello stato della tecnica possono essere considerati solo individualmente.
Lo stato della tecnica comprende anche il contenuto delle domande
di brevetto depositate nella Repubblica di San Marino, o di altre
domande di brevetto aventi effetto nello Stato medesimo, in particolare
le domande di brevetto italiane, protette ai sensi dell‘Articolo
43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino
e l‘Italia del 31 marzo 1939, così come sono state
depositate, che abbiano una data di deposito anteriore a quella
menzionata al comma 2) lettera b) dell‘articolo 2 della
Legge quadro sui marchi e brevetti, e che siano pubblicate o rese
accessibili al pubblico a questa data o più tardi.
Le disposizioni dei precedenti commi e dell‘articolo 2 comma
2) della Legge quadro sui marchi e brevetti non escludono la brevettabilità
per l‘attuazione di uno dei metodi di cui all‘articolo
2 comma 5), 1° paragrafo della Legge quadro sui marchi e brevetti,
di una sostanza o di una composizione di sostanze già considerata
nello stato della tecnica a condizione che la sua utilizzazione
in uno qualsiasi di questi metodi non sia compresa nello stato
della tecnica.
Non è presa in considerazione la divulgazione avvenuta
in esposizioni ufficiali o ufficialmente riconosciute ai sensi
della convenzione concernente le esposizioni internazionali firmata
a Parigi il 22 novembre 1928 e successive revisioni, purché
essa non sia avvenuta prima dei sei mesi che precedono la data
di deposito.
Art. 3
Attività inventiva
Per la determinazione dell‘attività inventiva, non
sono presi in considerazione i documenti dello stato della tecnica
di cui all’Articolo 2, punto 2) del presente Regolamento.
Art. 4
Titolare del brevetto
Il diritto al brevetto spetta all‘inventore o ai suoi aventi
causa. Se l‘invenzione è dovuta a più inventori,
i diritti derivanti dal brevetto sono regolati dalla legge, salvo
accordi contrari.
In caso due o più inventori abbiano fatto un‘invenzione,
indipendentemente l‘uno dagli altri, il diritto al brevetto
per tale invenzione apparterrà alla persona la cui domanda
di brevetto ha la data di deposito anteriore o, se applicabile,
la data di priorità anteriore, a condizione che la domanda
di brevetto sia stata pubblicata.
Ai fini delle procedure avanti all‘USBM, si presume che
il richiedente sia titolare del diritto al brevetto e legittimato
a esercitarlo.
Il richiedente il brevetto, può designare nella domanda
una o più persone alle quali attribuisca diritti sul brevetto,
specificando la natura di tali diritti.
Questa designazione deve essere annotata nel Registro dei brevetti
e nel brevetto stesso, purché l'accettazione del designato
sia comunicata all'USBM prima della concessione del brevetto.
Se l'invenzione è dovuta a più inventori, i diritti
derivanti dal brevetto sono regolati, salvo convenzioni in contrario,
dalle disposizioni delle leggi relative alla comunione.
Salvo convenzione contraria, il trasferimento dei diritti derivanti
dal brevetto importa nell'acquirente l'onere di pagare le relative
tasse; e se il trasferimento avvenga a favore di più persone,
congiuntamente o per quote, tutte sono tenute solidalmente al
pagamento di dette tasse.
Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono,
abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio
della Repubblica di San Marino, in materia di brevetti, s'intendono
estesi ai cittadini sammarinesi.
Non possono, né direttamente, né per interposta
persona, chiedere brevetti, o divenire cessionari o essere comunque
ad essi interessati, gli impiegati addetti all'USBM, se non dopo
due anni da quando abbiano cessato di appartenere al detto ufficio.
Art. 5
Invenzioni fatte da dipendenti
Qualora non ricorrano le condizioni previste ai commi 6) e 7)
dell‘Articolo 5 della Legge quadro sui marchi e brevetti
e si tratti di invenzione industriale che rientri nel campo di
attività dell'azienda privata o dell'Amministrazione pubblica
a cui è addetto l'inventore, il datore di lavoro ha il
diritto di prelazione per l'uso esclusivo, o non esclusivo, dell'invenzione,
o per l'acquisto del brevetto, nonché per la facoltà
di chiedere, od acquistare, per la medesima invenzione, brevetti
all'estero, verso corresponsione del canone o del prezzo, da fissarsi
con deduzione di una somma corrispondente agli aiuti e/o opportunità
che l'inventore abbia comunque ricevuti dal datore di lavoro per
pervenire all'invenzione.
Nella fattispecie di cui al comma precedente sussiste in capo
all‘inventore l‘onere di comunicare al datore di lavoro
la realizzazione dell‘invenzione, il deposito della stessa
come domanda di brevetto ed infine il conseguimento della concessione.
Il datore di lavoro potrà esercitare il diritto di prelazione
entro tre mesi dalla ricevuta comunicazione da parte del dipendente
inventore del conseguito brevetto.
I rapporti costituiti con l'esercizio della prelazione di cui
ai precedenti commi 1) e 2) si risolvono di diritto ove non venga
integralmente pagato alla scadenza il corrispettivo dovuto.
Nei casi previsti ai precedenti commi 1) a 3) di questo Articolo,
se non si raggiunga l'accordo circa il premio, il canone o il
prezzo, o sulle rispettive modalità, provvede un collegio
di arbitri, composto di tre membri, nominati uno da ciascuna delle
parti, e il terzo nominato dai primi due, o, in caso di disaccordo,
dal Tribunale Commissariale della Repubblica di San Marino.
Agli effetti dei commi precedenti, si considera fatta durante
l'esecuzione del contratto o del rapporto di lavoro, l'invenzione
industriale per la quale sia stato chiesto il brevetto entro un
anno da quando l'inventore ha lasciato l'azienda privata o l'Amministrazione
pubblica, nel cui campo di attività l'invenzione stessa
rientra.
Art. 6
Designazione dell‘inventore
L‘inventore ha il diritto, nei riguardi del richiedente
della domanda di brevetto o del brevetto, a essere menzionato
avanti l‘USBM.
Ogni inventore designato sarà menzionato sulla domanda
di brevetto o sul fascicolo di brevetto stesso, a meno che esso
non vi rinunci espressamente con domanda scritta rivolta all‘USBM.
L'USBM non verifica l'esattezza della designazione dell'inventore.
Una designazione incompleta o errata dell'inventore può
essere rettificata soltanto su istanza corredata da una dichiarazione
di consenso della persona precedentemente designata e, qualora
l'istanza non sia presentata dal richiedente o dal titolare del
brevetto, anche da una dichiarazione di consenso di quest'ultimo.
Se un terzo presenta all'USBM una sentenza, passata in giudicato,
in base alla quale il richiedente o il titolare di un brevetto
è tenuto a designarlo come inventore, l'USBM lo annota
sul Registro dei brevetti e ne pubblica notizia nel Bollettino
Ufficiale.
L'inventore, al quale l'USBM abbia respinto la richiesta di inserire
il suo nome nel Registro dei brevetti e nel brevetto può
presentare ricorso.
Il ricorso ai sensi del comma precedente non sospende la concessione
del brevetto, salva la successiva inserzione nel Registro dei
brevetti del nome dell'inventore.
Art. 7
Data di deposito
Salve le disposizioni dell‘Art. 9 e dell‘Art. 10
di questo Regolamento, la data di deposito di una domanda è
la data alla quale sono stati depositati almeno i documenti seguenti:
una richiesta di brevetto d‘invenzione sammarinese,
l‘informazione sufficiente a identificare il richiedente,
una descrizione dell‘invenzione,
Nel caso che l‘USBM rilevi che alla data di ricevimento
di una domanda di brevetto, le disposizioni del comma 1) non sono
state adempiute, inviterà il richiedente ad adempiere alle
disposizioni di questo Regolamento. Se il richiedente adempie
alle disposizioni, la data di deposito sarà quella del
ricevimento di tutti i documenti mancanti. In caso contrario la
domanda sarà considerata come non depositata.
In caso nel testo della domanda di brevetto sia fatto riferimento
a dei disegni, l‘USBM inviterà il richiedente a produrre
i disegni mancanti. Se il richiedente adempie alla richiesta,
la data di deposito sarà quella della data di ricevimento
dei disegni mancanti. Se il richiedente non adempie all‘invito,
la data di deposito sarà la data di ricevimento della descrizione
e ogni riferimento a disegni sarà eliminato.
Nel caso in cui la data di deposito sia stata assegnata, l‘USBM
ne informa il richiedente per iscritto o gli consegna ricevuta.
Art. 8
Presentazione della domanda di brevetto
Se con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto
al brevetto spetta ad una persona diversa da chi abbia depositato
la domanda, tale persona può, se il brevetto non sia stato
ancora concesso ed entro tre mesi dal passaggio in giudicato della
sentenza, a sua scelta:
assumere a proprio nome la domanda di brevetto rivestendo a tutti
gli effetti la qualità di richiedente;
depositare una nuova domanda di brevetto la cui decorrenza, nei
limiti in cui il contenuto di essa non ecceda da quello della
prima domanda, risale alla data di deposito o di priorità
della domanda iniziale la quale cessa comunque di avere effetti;
ottenere il rigetto della domanda.
Se il brevetto sia stato concesso a nome di persona diversa dall'avente
diritto, questi può a sua scelta:
ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento
a suo nome del brevetto;
far valere la nullità del brevetto concesso a chi non ne
aveva diritto.
Decorso il termine di due anni dalla pubblicazione di cui all'Art.
23 comma 1) di questo Regolamento, senza che l'avente diritto
si sia valso di una delle facoltà di cui al comma 2) b)
precedente, la nullità del brevetto concesso a chi non
ne abbia diritto può essere fatta valere da chiunque ne
abbia interesse.
Art. 9
Atti per la presentazione della domanda di brevetto
La domanda deve essere depositata dall'inventore o dal suo avente
causa, ovvero dal suo mandatario.
La domanda deve contenere:
il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del
richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;
l'indicazione dell'invenzione, in forma di titolo, che ne esprima
brevemente, ma con precisione, i caratteri e lo scopo.
Alla domanda debbono essere uniti:
la descrizione dell'invenzione contenente i disegni dell'invenzione,
ove sia necessario;
il documento comprovante il versamento delle tasse prescritte;
la designazione dell'inventore.
Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche
l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.
Qualora il richiedente non presenti la designazione dell'inventore
o la lettera di incarico all‘atto della domanda, è
concessa facoltà di presentare questi documenti entro due
mesi dal deposito della domanda.
In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì
uniti i documenti di cui all’Art. 10 seguente.
Art. 10
Atti per la rivendicazione di priorità
In caso di rivendicazione di priorità derivante dal deposito
di una precedente domanda, il richiedente fornirà all'USBM
i documenti e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità
come specificato nei commi seguenti.
È riconosciuto come idoneo a far nascere il diritto di
priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale
regolare a norme della legislazione nazionale dello Stato nel
quale è stato effettuato o di accordi bilaterali o plurilaterali.
Per deposito nazionale regolare si deve intendere ogni deposito
idoneo a stabilire la data alla quale la domanda è stata
depositata, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda.
Si deve unire alla domanda un documento da cui si rilevino il
nome del richiedente, il titolo dell'invenzione, la descrizione
e i disegni dell‘invenzione, che forma oggetto di quel deposito,
nonché la data in cui il deposito è avvenuto.
Se il deposito è stato eseguito da altri, il richiedente
deve anche dare la prova di essere successore o avente causa del
primo richiedente.
I documenti di cui ai commi 3 e 4 precedenti debbono essere accompagnati
dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali
indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle
rapportate al sistema metrico decimale.
L'USBM ha facoltà di richiedere che la traduzione sia asseverata
e autenticata dinanzi ad autorità sammarinesi.
I certificati, anch'essi tradotti in italiano, rilasciati da direttori
o da presidenti degli Uffici di proprietà industriale di
Stati facenti parte dell'Organizzazione mondiale della proprietà
intellettuale sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti
da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'Ufficio
da cui provengono.
Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni
anzidette con gli originali.
Priorità multiple possono essere rivendicate per una domanda
di brevetto anche se esse provengono da Stati diversi. Priorità
multiple possono essere rivendicate, ove occorra, per una medesima
rivendicazione. In caso di priorità multiple, i termini
che hanno inizio con la data di priorità incominciano a
decorrere dalla data della priorità più remota.
Se una o più priorità sono rivendicate per la domanda
di brevetto, il diritto di priorità copre soltanto gli
elementi della domanda di brevetto contenuti nella o nelle domande
la cui priorità è rivendicata. Il diritto di priorità
può essere rivendicato con una unica domanda se vi sia
unità d'invenzione.
Se taluni elementi dell'invenzione per i quali la priorità
è rivendicata non appaiono nelle rivendicazioni formulate
nella domanda anteriore, è sufficiente, per il riconoscimento
della priorità, che il complesso dei documenti della domanda
anteriore riveli in modo preciso detti elementi.
Per effetto del diritto di priorità, la data di priorità
è considerata come data del deposito della domanda. La
rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata
nella domanda di brevetto.
Il brevetto viene concesso senza menzione della priorità
qualora entro sei mesi dal deposito della domanda non vengano
prodotti, nelle forme dovute, i documenti indicati sopra. Qualora
la priorità di un deposito compiuto agli effetti delle
convenzioni internazionali vigenti venga comunque rifiutata, nel
brevetto dovrà farsi analoga annotazione del rifiuto.
Art. 11
Documenti formanti la descrizione
La descrizione deve contenere nell‘ordine
un estratto che ha solo fini di informazione tecnica,
l‘esposizione tecnica dell‘invenzione
una o più rivendicazioni in cui sia indicato, specificamente,
ciò che si intende debba formare oggetto del brevetto.
gli eventuali disegni.
La descrizione deve essere scritta, e impressa, in modo indelebile
e chiaro su carta di formato ISO A4. I margini minimi sono di
1,5 cm su tutti il lati del foglio.
Alla domanda si debbono unire quattro esemplari di detta descrizione,
della cui identità risponde il richiedente il brevetto.
I quattro esemplari debbono essere firmati dal richiedente o dal
mandatario.
Art. 12
Contenuto dell'estratto
L'estratto deve contenere il titolo dell'invenzione.
L'estratto deve comprendere un breve riassunto di ciò che
è esposto nella esposizione tecnica, nelle rivendicazioni
e nei disegni; il riassunto deve indicare il ramo della tecnica
al quale l'invenzione appartiene e deve essere redatto in modo
da permettere una chiara comprensione del problema tecnico, dell'essenza
della soluzione di questo problema mediante l'invenzione e della
o delle utilizzazioni principali dell'invenzione. L'estratto comprende
eventualmente la formula chimica che, fra quelle che figurano
nella domanda di brevetto, caratterizza nel miglior modo l'invenzione.
Esso non deve contenere dichiarazioni relative ai meriti o al
valore attribuiti all'invenzione o alle sue ipotetiche applicazioni.
L'estratto dovrà contenere, preferibilmente, non più
di centocinquanta parole.
Se la domanda di brevetto comprende dei disegni, il richiedente
deve indicare la figura del disegno o, eccezionalmente, le figure
dei disegni che egli propone di far pubblicare assieme all'estratto.
L‘USBM può decidere di pubblicare un'altra figura
o altre figure se ritiene che essa caratterizza o che esse caratterizzano
meglio l'invenzione. Ciascuna delle caratteristiche principali
menzionate nell'estratto e illustrate dal disegno deve essere
seguita da un segno di riferimento messo tra parentesi.
L'estratto deve essere redatto in modo che possa efficacemente
servire come strumento di selezione nel ramo della tecnica e permettere,
in particolare, di stabilire se sia necessario o no consultare
la domanda di brevetto stessa.
Art. 13
Contenuto della esposizione tecnica
L‘esposizione tecnica deve:
incominciare con il titolo dell'invenzione, formulato esattamente
come nella richiesta di concessione di brevetto;
precisare il ramo della tecnica al quale l'invenzione di riferisce;
indicare lo stato anteriore della tecnica nella misura in cui,
a conoscenza del richiedente, esso possa essere considerato utile
per la comprensione dell'invenzione e, preferibilmente, si citeranno
le fonti da cui risulta lo stato anteriore della tecnica;
esporre l'invenzione, quale è caratterizzata nelle rivendicazioni,
in termini tali che si possa comprendere il problema tecnico,
anche se esso non è esplicitamente designato come tale,
e la sua soluzione; indicare inoltre gli eventuali vantaggi procurati
dall'invenzione rispetto allo stato anteriore della tecnica;
descrivere brevemente le figure contenute nei disegni, se ve ne
sono;
indicare dettagliatamente almeno un modo di attuazione dell'invenzione
per la quale la protezione è richiesta; tale indicazione
deve riportare esempi, se del caso, e riferimenti ai disegni,
se ve ne sono;
indicare esplicitamente, se ciò non risulta in modo evidente
dalla descrizione o dalla natura dell'invenzione, in qual modo
questa ultima è atta ad avere un'applicazione industriale.
L‘esposizione tecnica deve essere presentata nel modo e
nell'ordine indicati nel comma 1, a meno che, a motivo della natura
dell'invenzione, un modo o un ordine differente non procuri una
migliore comprensione dell'invenzione o una presentazione più
concisa.
Art. 14
Forma e contenuto delle rivendicazioni
Le rivendicazioni devono definire, indicando le caratteristiche
tecniche dell'invenzione, l'oggetto della domanda per il quale
la protezione è richiesta. Qualora sia giustificato, le
rivendicazioni devono contenere:
un preambolo contenente la designazione dell'oggetto dell‘invenzione
e le caratteristiche tecniche necessarie per definire gli elementi
rivendicati ma che, nel loro complesso, fanno parte dello stato
della tecnica;
una parte caratterizzante, preceduta dall'espressione „caratterizzato
in" oppure „caratterizzato da", che espone le
caratteristiche tecniche per le quali, unitamente alle caratteristiche
di cui alla lettera a) si richiede la protezione.
Una domanda di brevetto può contenere più rivendicazioni
indipendenti della medesima categoria (prodotto, procedimento,
dispositivo o utilizzazione) se l'oggetto dell'invenzione non
può essere convenientemente coperto da una sola rivendicazione.
Ogni rivendicazione menzionante le caratteristiche essenziali
dell'invenzione può essere seguita da una o più
rivendicazioni concernenti modi particolari di attuazione di questa
invenzione.
Ogni rivendicazione che contiene tutte le caratteristiche di un'altra
rivendicazione (rivendicazione dipendente) deve presentare, possibilmente
nel preambolo, un riferimento a questa altra rivendicazione e
precisare le caratteristiche supplementari per le quali la protezione
è richiesta. Una rivendicazione dipendente è ugualmente
ammessa quando la rivendicazione alla quale essa si riferisce
direttamente è essa pure una rivendicazione dipendente.
Tutte le rivendicazioni dipendenti che si riferiscono a una rivendicazione
anteriore unica o a più rivendicazioni anteriori devono,
per quanto possibile, essere raggruppate nel modo più appropriato.
Il numero di rivendicazioni deve essere ragionevole, tenuto conto
della natura dell'invenzione per la quale la protezione è
richiesta. Se vi sono più rivendicazioni, esse devono essere
numerate progressivamente in cifre arabe.
Le rivendicazioni, salvo in caso di assoluta necessità,
non devono fondarsi, per quanto concerne le caratteristiche tecniche
dell‘invenzione, su riferimenti alla descrizione o ai disegni;
in particolare, esse non devono fondarsi su riferimenti del genere
di: „come descritto nella parte della descrizione"
o „come illustrato nella figura dei disegni".
Se la domanda di brevetto contiene dei disegni, le caratteristiche
tecniche menzionate nelle rivendicazioni devono, di regola, se
ciò facilita la comprensione della rivendicazione, essere
seguite da segni di riferimento relativi a queste caratteristiche,
messi tra parentesi. I segni di riferimento non possono essere
intesi come una limitazione della rivendicazione.
Art. 15
Forma dei disegni
La superficie utile dei fogli che contengono disegni non deve
superare 26,2 cm x 17 cm. La superficie utile o utilizzata di
questi fogli non deve essere inquadrata. I margini minimi sono
i seguenti:
margine superiore: 2,5 cm
margine sinistro: 2,5 cm
margine destro: 1,5 cm
margine inferiore: 1,5 cm
I disegni devono essere eseguiti come segue:
I disegni devono essere eseguiti a linee e tratti persistenti,
neri o blu, sufficientemente densi e scuri, di larghezza uniforme
e con bordi ben delineati, senza colori né tinteggiature.
Le sezioni devono essere indicate con tratteggi che non ostacolino
la lettura dei segni di riferimento e delle linee direttrici.
La scala dei disegni e la chiarezza della loro esecuzione grafica
devono essere tali che una riproduzione fotografica con riduzione
lineare ai due terzi permetta di distinguere senza sforzo tutti
i dettagli. Nei casi eccezionali, in cui figura sul disegno, la
scala deve essere rappresentata graficamente.
Le cifre, le lettere e i segni di riferimento che figurano sui
disegni devono, senza eccezioni, essere semplici e chiari. L'uso
di parentesi, cerchietti o virgole, in combinazione con cifre
e lettere, non è consentito.
Tutte le linee dei disegni vanno normalmente tracciate mediante
strumenti da disegno.
Gli elementi di una medesima figura devono essere proporzionati
gli uni agli altri, a meno che una differenza di proporzioni non
sia indispensabile per la chiarezza della figura.
L'altezza delle cifre e delle lettere non deve essere inferiore
a 0,32 cm. L'alfabeto latino e, se tale è la consuetudine,
l'alfabeto greco, devono essere usati per le lettere che figurano
sui disegni.
Un foglio di disegno può contenere più figure. Quando
le figure disegnate su più fogli sono parti di una figura
completa, esse devono essere presentate in modo che si possa costituire
la figura completa senza che risulti occultata alcuna parte delle
figure che si trovano sui diversi fogli. Le figure devono essere
disposte, preferibilmente, nel senso verticale, su uno o più
fogli, nettamente separate le une dalle altre, ma senza spreco
di spazio; esse devono essere numerate progressivamente in cifre
arabe, indipendentemente dalla numerazione dei fogli.
Si possono utilizzazre segni di riferimento sui disegni solo se
essi figurano nella descrizione e nelle rivendicazioni e viceversa.
I segni di riferimento dei medesimi elementi devono essere identici
in tutta la domanda.
I disegni non devono contenere spiegazioni, fatta eccezione per
indicazioni brevi indispensabili; quali „acqua", „vapore",
„aperto", „chiuso", „sezione AB"
e, per gli schemi elettrici, i diagrammi schematici di impianti
e i diagrammi che rappresentano schematicamente le fasi di un
processo, brevi parole-chiave indispensabili per la loro comprensione.
Gli schemi delle fasi di un processo e i diagrammi sono considerati
come disegni.
Qualora il richiedente presenti un solo esemplare della descrizione
o dei disegni, è concessa facoltà di presentare
gli altri due esemplari entro due mesi dal deposito della domanda.
Art. 16
Modalità di deposito di materiale microbiologico
Se una invenzione riguarda un procedimento microbiologico o un
prodotto ottenuto mediante tale procedimento e implica l'utilizzazione
di un microrganismo non accessibile al pubblico e che non può
essere descritto in modo tale da permettere ad ogni persona esperta
del ramo di attuare l'invenzione, nella domanda di brevetto si
dovranno osservare, quanto alla descrizione, le norme seguenti
perché sia considerata descritta:
una coltura del microorganismo sia stata depositata, al più
tardi il giorno stesso del deposito della domanda di brevetto,
presso un centro di raccolta di tali colture;
la domanda depositata contenga le informazioni pertinenti di cui
il richiedente dispone sulle caratteristiche del microorganismo;
la domanda venga completata con l'indicazione di un centro di
raccolta di colture abilitato presso il quale una coltura del
microorganismo sia stata depositata nonché il numero e
la data di deposito di detta coltura, salva la facoltà
per l'USBM di chiedere copia della ricevuta di deposito. Si considerano
centri abilitati quelli riconosciuti ai fini dell'ottenimento
di un brevetto europeo o un’autorità internazionale
riconosciuta in forza di convenzione ratificata dalla Repubblica
di San Marino.
Le indicazioni di cui alla lettera c) del precedente comma possono
essere comunicate entro un termine di 2 mesi a decorrere dal deposito
della domanda di brevetto. La comunicazione di queste indicazioni
è considerata quale consenso irrevocabile e senza riserve
del titolare della domanda a mettere la coltura depositata a disposizione
di qualsiasi persona, che a partire dalla data in cui la domanda
di brevetto è resa accessibile al pubblico, presenti richiesta
al centro di raccolta presso il quale il microorganismo è
stato depositato.
Tale richiesta dovrà essere notificata al titolare della
domanda o del brevetto e dovrà essere completata dalle
seguenti indicazioni:
il nome e l'indirizzo di chi fa la richiesta:
l'impegno di chi presenta la richiesta nei confronti del titolare
del brevetto o della domanda di brevetto di non rendere accessibile
coltura a qualsiasi terzo;
l'impegno ad effettuare l'utilizzazione di tale coltura attraverso
un esperto qualificato nominativamente indicato esclusivamente
a fini sperimentali fino alla data in cui la domanda di brevetto
non venga rigettata o ritirata o il brevetto sia definitivamente
decaduto o dichiarato nullo e sia venuta meno qualsiasi possibilità
di reintegrazione a favore del richiedente o del titolare del
brevetto.
L'esperto designato per l'utilizzazione è responsabile
solidalmente per gli abusi commessi dal richiedente.
Art. 17
Unità d‘invenzione
Ogni domanda deve avere per oggetto una sola invenzione.
Se la domanda comprende più invenzioni, l'USBM inviterà
l'interessato, assegnandogli un termine, a limitare tale domanda
ad una sola invenzione, con facoltà di presentare, per
le rimanenti invenzioni, altrettante domande divisionali, che
avranno effetto dalla data di deposito o, se rilevante, di priorità
della domanda primitiva
Il ricorso contro questa decisione sospende il termine assegnato
dall'USBM.
Il richiedente può anche, di sua propria iniziativa dividere
una domanda di brevetto pendente in due o più domande divisionali
fino al momento in cui l’USBM abbia provveduto in merito
alla concessione del brevetto.
Il contenuto delle domande divisionali non deve estendersi oltre
il contenuto divulgato nella domanda originale nella forma in
cui è stata depositata.
I documenti di priorità e qualsiasi loro traduzione richiesta
che è stata depositata all‘USBM riguardo alla domanda
originale, è considerata come depositata per ognuna delle
domande divisionali.
Se al momento della conferma ai sensi dell‘Art. 22 di questo
Regolamento, risulta chiaro che il brevetto già concesso
manchi di unità, il brevetto può essere diviso opportunamente
in conformità con quanto disposto da questo Regolamento.
Per ogni domanda divisionale, il richiedente deve pagare le tasse
previste.
Art. 18
Emendamento, correzione e ritiro della domanda
Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di esame,
anche dopo la pubblicazione della domanda di cui all‘Art.
19 di questo Regolamento, comunque prima che l'USBM abbia provveduto
in merito alla concessione del brevetto, ha facoltà di
correggere, integrare anche con nuovi esempi o limitare la descrizione,
le rivendicazioni o i disegni originariamente depositati, mediante
postilla sulla descrizione e rettifiche dei disegni, sottoscritte
dal richiedente o dal suo mandatario.
L'USBM deve conservare la documentazione relativa alla domanda
iniziale, fare risultare la data di ricezione delle modifiche,
ed adottare ogni altra opportuna modalità cautelare.
Nessun emendamento o correzione può estendere il contenuto
della domanda oltre il contenuto descritto nella domanda al momento
del deposito.
Il richiedente può sempre ritirare la domanda, purché
la sua richiesta pervenga all‘USBM in tempo utile durante
la procedura di concessione, in ogni caso prima che l'USBM abbia
provveduto in merito alla concessione del brevetto.
Art. 19
Pubblicazione della domanda e protezione provvisoria
Salve le disposizioni dei successivi commi 4) e 5) di questo
Articolo, l‘USBM pubblica nelle forme previste ogni domanda
depositata nei più brevi termini dopo il compimento di
un periodo di 18 mesi dalla data di deposito o, nel caso che sia
rivendicata una priorità, dalla data di quest‘ultima.
I fascicoli della descrizione e dei disegni delle singole domande
di brevetto, stampati sono posti in vendita a cura dell‘USBM.
Detti fascicoli sono inviati gratuitamente, in scambio, agli Uffici
di proprietà industriale di altri Stati che ne facciano
richiesta.
Nessuna domanda viene pubblicata se viene ritirata o è
stata oggetto di un rifiuto finale, prima che gli eventuali preparativi
tecnici per la pubblicazione siano stati completati.
Qualora il richiedente presenti una richiesta scritta perché
la domanda venga pubblicata prima del compimento del periodo di
18 mesi di cui al comma 1) di questo Articolo, l‘USBM pubblicherà
la domanda nei più brevi termini dopo la ricezione di tale
richiesta.
Dopo la data di pubblicazione della domanda di brevetto, chiunque
può prendere visione dei fascicoli relativi alla domanda.
La domanda di brevetto, dal momento della sua pubblicazione, conferisce
al richiedente gli stessi diritti conferiti da un brevetto. Nei
confronti delle persone alle quali la domanda con la descrizione
e gli eventuali disegni è stata notificata a cura del richiedente,
la domanda di brevetto, dalla data di tale notifica, conferisce
al richiedente gli stessi diritti conferiti dal brevetto. La domanda
è considerata, fin dall‘origine, senza effetto, se
è in seguito ritirata o è rifiutata la concessione
del brevetto.
Art. 20
Rapporti di ricerca e osservazioni dei terzi
Dopo la pubblicazione della domanda di brevetto, qualsiasi terzo
può presentare osservazioni o divulgazioni contro la brevettabilità
dell'invenzione che forma oggetto della domanda. Le osservazioni
devono essere presentate per iscritto e debitamente motivate.
In tal caso esse vengono allegate al fascicolo di domanda di brevetto.
I terzi non diventano parti della procedura dinanzi all'USBM.
I rapporti di ricerca prodotti, per domande di brevetto corrispondenti
alla domanda di brevetto sammarinese, da autorità od organismi
che compiono ricerche documentali vengono allegati al fascicolo
di domanda di brevetto.
Le osservazioni, i rapporti di ricerca e le divulgazioni di cui
ai commi 1 e 2, sono notificate al richiedente o al titolare che
hanno facoltà di prendere posizione.
L‘USBM può inoltre domandare al richiedente di dare
un‘opinione scritta su tali rapporti di ricerca e sulle
osservazioni di cui ai commi precedenti e su eventuali altre divulgazioni
dello stato della tecnica che siano state prodotte nel corso della
procedura di concessione e che possano costituire elementi validi
per mettere in causa i requisiti di brevettabilità dell‘invenzione
che forma l‘oggetto della domanda di brevetto.
Il richiedente può, pagando le relative tasse, richiedere
che venga effettuata un ricerca documentale presso una autorità
o organizzazione nazionale o internazionale, pubblica o privata
convenzionata con l‘USBM al fine di stabilire se l‘oggetto
della domanda soddisfi ai criteri di brevettabilità previsti
dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e da questo Regolamento.
Questa richiesta può essere presentata in qualsiasi momento
fino alla data della decisione di concessione del brevetto. In
questo caso, L‘USBM può domandare al richiedente
che venga prodotta una traduzione in un‘altra lingua delle
rivendicazioni e/o di tutta la descrizione se necessario, da fornire
all‘autorità di ricerca.
La procedura di concessione viene sospesa dall‘USBM nell‘attesa
della produzione del rapporto di ricerca richiesto.
Il Direttore dell‘USBM pubblicherà le informazioni
riguardanti eventuali uffici o organizzazioni che avessero firmato
un accordo per effettuare ricerche di novità per le domande
di brevetto sammarinese, le relative tasse e le modalità
da seguire.
Art. 21
Esame della domanda, rilievi e concessione del brevetto
L'esame della domanda è rivolto ad accertare se l'invenzione
sia conforme alle disposizioni della Legge quadro sui marchi e
brevetti e di questo Regolamento. Esso è rivolto a verificare
in primo luogo la regolarità formale della domanda di brevetto
e non riguarda in ogni caso il valore tecnico od economico dell'invenzione
L‘USBM non esamina in quanto al merito se l‘invenzione
soddisfa ai requisiti degli articoli 1, 2 e 3, commi 3 a 7 della
Legge quadro sui marchi e brevetti, articoli 1, 2, 3 e Art. 17
del presente Regolamento.
Salve le disposizioni dei precedenti comma 1 e 2, se l‘USBM
rileva che la domanda non soddisfa alcuni dei requisiti previsti
dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e del presente Regolamento,
i rilievi, ai quali dia luogo l'esame della domanda, debbono essere
comunicati per iscritto, all'interessato, con l'assegnazione di
un termine, prorogabile su richiesta motivata, ai sensi del presente
Regolamento. Se il richiedente non risponde, nei termini prescritti,
ai rilievi o obiezioni dell‘USBM, la domanda verrà
rifiutata.
Il provvedimento col quale l'USBM respinge la domanda di brevetto,
o comunque non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato
per iscritto al richiedente, il quale ha facoltà di presentare
ricorso.
Se l‘USBM rileva che tutti i requisiti richiesti dalla Legge
quadro sui marchi e brevetti e di questo Regolamento sono soddisfatti
dalla domanda concederà il brevetto, dopo il pagamento
delle relative tasse.
La concessione del brevetto non pregiudica l'esercizio delle azioni
giudiziarie circa la validità di esso e i diritti derivanti
dall'invenzione.
Art. 22
Conferma della concessione del brevetto
Salve le disposizioni dell‘Art. 20 e dell‘Art. 21
di questo Regolamento, il richiedente o il titolare del brevetto
o di licenza esclusiva sottoporrà all‘USBM, prima
dello scadere di un periodo di nove anni dalla data di deposito
della domanda, attestazioni scritte che l‘invenzione soddisfa
i criteri di brevettabilità di cui agli Articoli 1, 2 e
3, commi 3 a 7 della Legge quadro sui marchi e brevetti e Articoli
1 a 3 e 17 del presente Regolamento, in caso contrario, il brevetto
decade al termine del nono anno.
Sono in particolare considerate come attestazioni qualunque brevetto
concesso per la stessa invenzione dall‘Ufficio Europeo dei
Brevetti o da altra organizzazione o autorità avente funzione
di autorità internazionale ai sensi del Trattato di Cooperazione
sui Brevetti (PCT), a seguito di un esame basato sugli stessi
criteri di brevettabilità, o corrispondenti, di quelli
previsti agli Articoli 1, 2 e 3, commi 3 a 7 della Legge quadro
sui marchi e brevetti e Articoli 1, 2, 3 e 17 di questo Regolamento.
La portata della protezione conferita dal brevetto sammarinese
non può andare oltre la portata conferita da qualunque
brevetto straniero sottoposto quale attestazione ai sensi del
comma precedente. La descrizione, le rivendicazioni e i disegni
devono essere emendati in modo tale da essere conformi a tali
attestazioni.
Il Direttore dell‘USBM pubblicherà le informazioni
su uffici o organizzazioni e relative attestazioni accettabili
dall‘USBM ai fini disposti da questo Articolo.
Art. 23
Pubblicazione del brevetto
L'USBM pubblica nel Bollettino Ufficiale la notizia dei brevetti
concessi e quella dei brevetti confermati.
Dopo la concessione del brevetto la descrizione e i disegni verranno
posti a disposizione del pubblico. Nella pubblicazione del Bollettino
Ufficiale verrà inserito il nome dell'inventore e altri
dati anagrafici atti a descrivere i brevetto.
Agli attestati di concessione dei brevetti deve essere allegato
uno degli esemplari della descrizione, rivendicazioni e dei disegni
dell'invenzione nella forma in cui il brevetto viene concesso.
E‘ data facoltà all‘USBM di effettuare la pubblicazione
del fascicolo di brevetto.
Art. 24
Registro dei brevetti.
Il Registro dei brevetti, deve contenere, per ogni domanda accolta,
per ogni brevetto concesso o confermato almeno le indicazioni
seguenti:
numero d'ordine della domanda di brevetto;
data di deposito della domanda;
cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvero
denominazione e sede, se trattasi di società, di organizzazione
o di ente morale;
cognome, nome dell‘inventore o degli inventori;
titolo dell‘invenzione;
estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne
rivendichi la priorità, con la data, il nome del richiedente
e il numero del brevetto, se questo è stato conseguito;
estremi del caso, quando invece si rivendichi la priorità
per la protezione temporanea in esposizioni;
data della concessione del brevetto;
numero d'ordine del brevetto, se diverso da quello della domanda;
Sullo stesso Registro ed in relazione ad ogni brevetto, deve essere
preso nota dei pagamenti delle tasse, nonché degli atti
elencati all’Articolo 80.
I sudetti dati verranno annotati man mano che vengono definiti
nel corso della procedura di concessione, di conferma e durante
la vita del brevetto.
Art. 25
Diritti conferiti dal brevetto
In applicazione dell‘Articolo 5 della Legge quadro sui marchi
e brevetti, il titolare del brevetto ha inoltre la facoltà
di impedire a terzi, che non abbiano il suo consenso, di fornire
a persona, che non abbia alcun diritto di attuare tale invenzione,
mezzi relativi ad un elemento essenziale dell‘invenzione,
per attuarla, quando ai terzi è noto, o le circostanze
rendono ovvio, che tali mezzi sono adatti ad attuare l‘invenzione.
Questa disposizione non si applica qualora tali mezzi siano prodotti
commerciali principali, se non qualora i terzi inducano detta
persona ad attuare l‘invenzione. Le persone di cui al comma
8) del presente Articolo, non sono considerate quali parti aventi
diritto ad attuare l‘invenzione.
Se il brevetto riguarda un processo o metodo e il prodotto così
ottenuto è nuovo, ogni prodotto identico si presume ottenuto,
salvo prova contraria, con il metodo o processo che è oggetto
del brevetto.
Quando il titolare di un brevetto concernente un nuovo metodo
o processo industriale somministra ad altri i mezzi destinati
ad attuare l'oggetto del brevetto, si presume che abbia anche
dato licenza di fare uso di tale metodo o processo purché
non esistano patti contrari.
Salve le disposizioni previste dall‘articolo 5 comma 5)
della Legge quadro sui marchi e brevetti, i diritti esclusivi
conferiti da un brevetto sammarinese si esauriscono una volta
che il prodotto sia stato messo in commercio dal titolare del
brevetto o col suo consenso nella Repubblica di San Marino.
I diritti esclusivi considerati da questo Regolamento e dalla
Legge quadro sui marchi e brevetti sono conferiti con la concessione
del brevetto. Gli effetti del brevetto decorrono dalla data in
cui la domanda con la descrizione e gli eventuali disegni è
resa accessibile al pubblico.
Il brevetto non può essere rinnovato né può
esserne prorogata la durata oltre i venti anni.
Il brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi
quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni
industriali ancora in vigore, non può essere attuato, né
utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
Qualunque sia l‘oggetto dell‘invenzione, i diritti
conferiti dal brevetto non si estendono:
agli atti compiuti in ambito privato ed a fini non commerciali,
ovvero in via sperimentale,
alla preparazione estemporanea, e per unità, di medicinali
nelle farmacie su ricetta medica, e ai medicinali così
preparati.
Art. 26
Intererferenza di diritti derivanti da brevetti sammarinesi e
italiani
In attuazione dell‘Articolo 43 della Convenzione di amicizia
e buon vicinato fra San Marino e l‘Italia del 31 marzo 1939,
si applicano le seguenti disposizioni regolamentari:
nel caso che una medesima invenzione è protetta contemporaneamente
da domande di brevetto o da brevetti italiano e sammarinese ugualmente
validi e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa:
l‘attuazione, da parte di terzi, dell‘invenzione nel
territorio della Repubblica di San Marino, ma non in Italia costituisce
contraffazione o usurpazione della domanda o brevetto sammarinese,
ma non della domanda o del brevetto italiano, e il richiedente,
titolare o avente causa può promuovere azioni giudiziarie
contro i contraffattori o usurpatori a San Marino,
l‘attuazione, da parte di terzi, dell‘invenzione in
Italia, ma non a San Marino, costituisce contraffazione o usurpazione
della domanda o brevetto italiano, ma non della domanda o brevetto
sammarinese, e il richiedente, titolare o avente causa può
promuovere azioni giudiziarie contro i contraffattori o usurpatori
in Italia.
Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da
brevetto italiano valido, ma non da domanda o brevetto sammarinese,
l‘attuazione, da parte di terzi, dell‘invenzione nel
territorio della Repubblica di San Marino costituisce contraffazione
o usurpazione del titolo di protezione italiano e il titolare
o avente causa può promuovere azioni giudiziarie secondo
quanto disposto da questo Regolamento e dalla Legge quadro sui
marchi e brevetti.
Se una invenzione è protetta da domanda di brevetto o da
brevetto sammarinese, l‘attuazione, da parte di terzi, dell‘invenzione
nel territorio italiano costituisce contraffazione o usurpazione
del titolo di protezione sammarinese e si possono promuovere azioni
giudiziarie secondo quanto disposto dalle leggi italiane.
In attuazione dell‘ Articolo 2, comma 2) della Legge quadro
sui marchi e brevetti e salve le disposizioni dell‘Art di
questo Regolamento, se per una medesima invenzione sussistono
contemporaneamente una domanda di brevetto o un brevetto italiano
e una domanda di brevetto o un brevetto sammarinese, entrambi
valide, con differenti richiedenti, titolari o aventi causa, non
uniti da alcun legame giuridico o economico:
l‘attuazione, solo nella Repubblica di San Marino, ma non
in Italia, da parte del titolare stesso o di un suo avente causa,
dell‘invenzione oggetto della domanda di brevetto o brevetto
sammarinese non costituisce contraffazione o usurpazione della
domanda di brevetto o brevetto italiano e contro di esso non possono
venire promosse azioni giudiziarie,
e l‘attuazione solo in Italia da parte del titolare stesso
o di un suo avente causa, dell‘invenzione oggetto della
domanda di brevetto o brevetto italiano non costituisce contraffazione
o usurpazione della domanda di brevetto o brevetto sammarinese
e contro di esso non possono venire promosse azioni giudiziarie.
Art. 27
Diritti di preuso
Chiunque, in buona fede, nel corso dei dodici mesi anteriori alla
data di deposito della domanda di brevetto o alla data di priorità
abbia fatto uso nella propria azienda dell'invenzione può
continuare a usarne gratuitamente nei limiti del preuso.
Tale facoltà è trasferibile soltanto insieme all'azienda
in cui l'invenzione viene utilizzata. La prova del preuso e della
sua estensione è a carico del preutente.
Art. 28
Portata dell‘invenzione e interpretazione delle rivendicazioni
La portata della protezione conferita dal brevetto è definita
dalle rivendicazioni, che devono essere interpretate alla luce
della descrizione e dei disegni in modo tale da combinare la giusta
protezione per il titolare del brevetto con un grado ragionevole
di certezza per i terzi.
Ai fini della determinazione della portata della protezione deve
essere tenuto conto degli elementi che al momento di una presupposta
contraffazione sono equivalenti agli elementi ai quali è
fatto riferimento nelle rivendicazioni.
Nella determinazione della portata della protezione, è
necessario tenere adeguatamente conto di qualsiasi dichiarazione
che limiti in modo non ambiguo la portata delle rivendicazioni
fatta dal richiedente o dal titolare del brevetto durante le procedure
di concessione del brevetto o sulla validità del brevetto.
Se il brevetto contiene esempi di realizzazione, funzioni o risultati
dell‘invenzione, le rivendicazioni non devono essere interpretate
come essendo limitate a tali esempi.
Nel periodo che va fino alla concessione del brevetto, la portata
della protezione conferita dalla domanda di brevetto, è
determinata dalle rivendicazioni quali pubblicate nella domanda
di brevetto ai sensi dell’Art. 19 di questo Regolamento.
Tuttavia, il brevetto nella forma nella quale è concesso
o emendato durante le procedure di conferma ai sensi dell’Art.
22, di limitazione ai sensi dell‘Art. 3 o di annullamento
ai sensi dell’Art. 3 di questo Regolamento determina retroattivamente
la protezione conferita dalla domanda di brevetto, purché
la portata della protezione non sia in tal modo estesa.
Art. 29
Attuazione dell‘invenzione
L'invenzione industriale che costituisce oggetto di brevetto sammarinese
deve essere attuata nel territorio della Repubblica di San Marino
o dello Stato italiano in misura tale da non risultare in grave
sproporzione con i bisogni della Repubblica.
L'introduzione o la vendita nel territorio di San Marino di oggetti
prodotti all'estero costituisce attuazione dell'invenzione
Le invenzioni riguardanti oggetti che per la prima volta figurano
in una esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta
nel territorio di San Marino o dello Stato italiano, si considerano
attuate da quando gli oggetti vi sono introdotti fino alla chiusura
della medesima, purché siano stati esposti almeno per dieci
giorni o, in caso di esposizione di più breve durata, per
tutto il periodo di essa.
Arti. 30
Licenze obbligatorie
La licenza obbligatoria di cui all‘articolo 7 della Legge
quadro sui marchi e brevetti può ugualmente venire concessa:
qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre
anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave
sproporzione con i bisogni della Repubblica di San Marino;
se l'invenzione protetta da brevetto italiano o sammarinese non
possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi
a un brevetto sammarinese concesso in base a domanda precedente.
In tal caso la licenza può essere concessa al titolare
del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione,
purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente
brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni
hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è
concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza
sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore,
qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva
stessa.
Ai fini dell‘applicazione delle disposizioni dell‘articolo
7 della Legge quadro sui marchi e brevetti, l‘attuazione
dell‘invenzione brevettata nel territorio dello Stato italiano
in modo sufficiente da soddisfare ai bisogni della Repubblica
di San Marino è da considerarsi ragione sufficiente per
non concedere una licenza obbligatoria.
Ai fini dell‘applicazione delle disposizioni dell‘articolo
7 comma 2 della Legge quadro sui marchi e brevetti, non sono comprese
fra le cause indipendenti dalla volontà del titolare del
brevetto o del suo avente causa la mancanza di mezzi finanziari
e, qualora il prodotto stesso sia diffuso all'estero, la mancanza
di richiesta nel mercato interno del prodotto brevettato od ottenuto
con il procedimento brevettato.
La licenza obbligatoria può essere concessa a un licenziatario
che attui l‘invenzione in Italia, purché soddisfi
così i bisogni della Repubblica di San Marino, salvi i
diritti di eventuali brevetti italiani che abbiano per oggetto
la stessa invenzione.
La licenza obbligatoria è revocata qualora le circostanze
che hanno portato alla sua concessione cessino di esistere in
modo permanente e tenuto conto degli interessi del proprietario
del brevetto e del licenziatario. La revisione della permanenza
di tali circostanze è rivista su richiesta del titolare
del brevetto.
La licenza obbligatoria non può essere accordata al contraffattore
dell‘invenzione.
La licenza obbligatoria è concessa per durata non superiore
alla rimanente durata del brevetto e, salvo che vi sia il consenso
del titolare del brevetto o del suo avente causa, può essere
trasferita soltanto con l'azienda del licenziatario o con il ramo
particolare di questa nel quale la licenza stessa viene utilizzata.
La concessione della licenza obbligatoria non pregiudica l'esercizio,
anche da parte del licenziatario, dell‘azione giudiziaria
circa la validità del brevetto o dei diritti che ne derivano.
La concessione della licenza obbligatoria non esonera il titolare
del brevetto o il suo avente causa dall‘onere di attuare
l‘invenzione.
Il brevetto decade qualora l'invenzione non sia stata attuata
entro due anni dalla concessione della prima licenza obbligatoria
o lo sia stata in misura tale da risultare in grave sproporzione
con i bisogni del paese.
Colui che vuol ottenere la licenza di cui all'art. 7 della Legge
quadro sui marchi e brevetti deve farne istanza motivata all'USBM
indicando la misura e le modalità di pagamento del compenso
offerto. L'USBM dà pronta notizia dell'istanza mediante
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al titolare del
brevetto e a coloro che abbiano acquistato diritti sul brevetto
in base ad atti trascritti o annotati.
Entro sessanta giorni dal ricevimento della raccomandata, il titolare
del brevetto e tutti coloro che ne hanno diritto in base ad atti
trascritti o annotati possono opporsi all'accoglimento della istanza
ovvero dichiarare di non accettare la misura e le modalità
di pagamento del compenso. L'opposizione deve essere motivata.
L'USBM dà pronta comunicazione all'istante, mediante raccomandata
con avviso di ricevimento, dell'opposizione prevista al comma
12 precedente e dei suoi motivi.
Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della raccomandata,
l'istante deve far pervenire all'USBM le proprie osservazioni.
La licenza è concessa o negata con provvedimento dell‘USBM.
Nel provvedimento di concessione della licenza vengono determinate
la durata, le modalità per l'attuazione, le garanzie e
le altre condizioni alle quali, eventualmente, è subordinata
la concessione. La misura e le modalità di pagamento del
compenso, in caso di opposizione presentata ai sensi del comma
12) del presente articolo, sono determinate a norma del comma
2) dell‘Articolo 98 di questo Regolamento
I presupposti e le condizioni della licenza possono, con provvedimento
dell‘USBM, essere variate su richiesta di ognuna delle parti
interessate, qualora sussistano validi motivi al riguardo.
Per la modificazione del compenso si applica il comma 3) dell’Articolo
98.
La licenza è revocata con provvedimento dell‘USBM,
qualora non risultino adempiute le condizioni stabilite per l'attuazione
dell'invenzione oppure il titolare della licenza non abbia provveduto
al pagamento del compenso nella misura e con le modalità
prescritte. Nel caso in cui il titolare del brevetto per il quale
sia stata concessa licenza obbligatoria o il suo avente causa,
conceda l'uso del brevetto medesimo a condizioni più vantaggiose
di quelle stabilite per la licenza obbligatoria, le condizioni
stesse sono estese alla licenza obbligatoria, su istanza del licenziatario.
La comunicazione alle parti interessate dei provvedimenti adottati
è effettuata a cura dell'USBM.
Il provvedimento di concessione della licenza, quello di variazione
delle condizioni relative, quello di revoca e la determinazione
o la variazione del compenso sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale
e annotati nel Registro dei brevetti.
Art. 31
Modifiche ed emendamenti del brevetto
Il richiedente può chiedere all‘USBM di emendare
o fare dei cambi al testo del brevetto per limitarne la portata
della protezione.
Nessuna modifica può estendere la portata della protezione
conferita dal brevetto oltre quella della domanda iniziale.
Il titolare di un brevetto può chiedere all‘USBM
di effettuare delle correzioni per eliminare errori di trascrizione
fatti in buona fede.
Se l‘USBM effettua dei cambiamenti al brevetto, essi saranno
pubblicati o messi alla disposizione del pubblico e notizia ne
sarà data nel Registro dei brevetti.
Art. 32
Rinuncia e limitazione del brevetto
Il titolare può rinunciare al brevetto con atto ricevuto
dall‘USBM, da annotare sul Registro dei brevetti.
Qualora in relazione al brevetto siano trascritti atti o sentenze
che attribuiscono o accertano diritti patrimoniali di terzi sul
brevetto, ovvero domande giudiziali con le quali si chiede l‘attribuzione
o l‘accertamento di tali diritti, la rinunzia è senza
effetto se non è accompagnata dal consenso scritto dei
terzi medesimi.
Il brevetto può essere limitato nella portata della protezione
richiesta su istanza del titolare alla quale debbono unirsi la
descrizione e i disegni modificati.
Ove l'USBM accolga l'istanza, il richiedente dovrà provvedere
a versare nuovamente la tassa di pubblicazione a stampa qualora
si fosse già provveduto alla stampa del brevetto originariamente
concesso.
L'istanza di limitazione non può essere accolta se è
pendente un giudizio di nullità del brevetto e finché
non sia passata in giudicato la relativa sentenza. Neppure può
essere accolta in mancanza del consenso delle persone indicate
al comma 2) del presente Articolo.
L'USBM pubblica sul Bollettino Ufficiale la notizia della limitazione
del brevetto.
Art. 33
Decadenza
Il brevetto decade:
alla scadenza del termine fissato nell‘Articolo 6, comma
1 della Legge quadro sui marchi e brevetti;
se il titolare ha rinunciato al brevetto, alla data in cui tale
rinuncia prende effetto;
per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa annuale
dovuta ai sensi dell‘Articolo 6, comma 2 della Legge quadro
sui marchi e brevetti e se, entro sei mesi da tale data di scadenza,
il titolare del brevetto o il suo avente causa non ha provveduto
al pagamento della tassa annuale dovuta, aumentata della soprattassa
dovuta per il ritardo. In questo caso sono da osservare le disposizioni
dell’4.
Per quanto la portata della protezione sia stata limitata ai sensi
degli Articoli 22, 31 e 32 e alla data in cui la limitazione è
stata pubblicata nel Registro dei brevetti, per la parte del brevetto
non mantenuta.
L‘USBM provvede a prendere nota nel Registro dei brevetti
dei motivi della decadenza del brevetto.
Art. 34
Decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnovo
Trascorso il mese di scadenza della tassa annuale e trascorsi
altresì inutilmente i successivi sei mesi di grazia di
cui all'Articolo 6 della Legge quadro sui marchi e brevetti per
il pagamento della soprattassa, l'USBM notifica all'interessato,
che non risulta effettuato, nel termine prescritto, il pagamento
della tassa dovuta e della sovrattassa e ne dà atto nel
Registro dei brevetti, con apposita annotazione, dell'avvenuta
decadenza del brevetto per mancato pagamento della tassa annuale,
pubblicando poi nel Bollettino Ufficiale la notizia della decadenza
stessa.
Il titolare del brevetto, ove possa provare di aver effettuato
il pagamento in tempo, può chiedere, presentando ricorso
secondo le modalità previsti da questo Regolamento, entro
tre mesi dalla data di pubblicazione del Bollettino Ufficiale,
l'annullamento dell'anzidetta annotazione di decadenza e la rettifica
della pubblicazione.
Il brevetto s'intende decaduto, nei confronti di chiunque, dal
compimento dell'ultimo anno per il quale sia stata pagata la tassa.
Art. 35
Nullità del brevetto
In applicazione dell‘Articolo 28 della Legge quadro sui
marchi e brevetti, l‘autorità giudiziaria della Repubblica
di San Marino, su richiesta di un terzo, può dichiarare
nullo in intero o in parte un brevetto alle condizioni seguenti:
se l‘oggetto del brevetto non è brevettabile ai sensi
degli Articoli 1 e 2 della Legge quadro sui marchi e brevetti
e degli Articoli 1, 2 e 3 del presente Regolamento;
se l‘invenzione non è descritta in modo sufficientemente
chiaro e completo da consentire all‘uomo del mestiere di
attuarla (Articolo 3, commi 3 e 5 della Legge quadro sui marchi
e brevetti);
se l‘oggetto del brevetto si estende oltre il contenuto
della domanda iniziale o, se il brevetto è stato concesso
sulla base di una domanda divisionale, oltre il contenuto della
domanda iniziale da cui è derivata la domanda divisionale.
se la portata della protezione conferita dal brevetto è
stata estesa;
se il proprietario del brevetto non ne ha titolo ai sensi dell‘Art.
4 e dell‘Art. 5 del presente Regolamento.
La richiesta di nullità può essere presentata all‘autorità
giudiziaria anche dopo la data di decadenza del brevetto.
Se le cause di nullità colpiscono solo parzialmente il
brevetto, la relativa sentenza di nullità parziale comporta
una corrispondente limitazione del brevetto stesso.
Art. 36
Effetti della declaratoria di nullità
La declaratoria di nullità ha effetto retroattivo, ma non
pregiudica:
gli atti di esecuzione di sentenze di contraffazione passate in
giudicato già compiuti;
i contratti aventi per oggetto l'invenzione conclusi anteriormente
al passaggio in giudicato della sentenza che ha dichiarato la
nullità della misura in cui siano già stati eseguiti.
In questo caso tuttavia il giudice, tenuto conto delle circostanze,
può accordare un equo rimborso di importi già versati
in esecuzione del contratto
Gli effetti del brevetto di cui all‘Art. 19 comma 7 e Articolo
25 del presente Regolamento, decadono con effetto retroattivo
per la parte del brevetto dichiarata nulla.
Quando la declaratoria di nullità pronunciata dall‘autorità
giudiziaria diventa definitiva, essa sarà pubblicata sul
Registro dei brevetti e gli eventuali emendamenti apportati al
brevetto saranno pubblicati dall‘USBM.
Titolo II - Disegni e modelli industriali
Art. 37
Titolare della registrazione
Il diritto alla registrazione spetta all'autore del nuovo modello
o disegno ornamentale e ai suoi aventi causa. Salvo patto in contrario,
la registrazione per modelli e disegni ornamentali, che siano
opera di dipendenti, in quanto tale opera rientri tra le loro
mansioni, spetta al datore di lavoro, fermo rimanendo il diritto
del dipendente di essere riconosciuto autore del modello o disegno
e di far inserire il suo nome nel registro dei disegni e modelli
industriali e nella pubblicazione. In questo caso si applicano
mutatis mutandi le disposizioni dell‘Art. 5 di questo Regolamento.
Art. 38
Cumulo con la protezione mediante brevetto d‘invenzione
Se la forma o il disegno di un oggetto conferisce ad esso nuovo
carattere ornamentale e nello stesso tempo ne accresce l'utilità,
ai sensi dell‘Articolo 1 della Legge quadro sui marchi e
brevetti, può essere chiesto contemporaneamente la registrazione
tanto per modello e disegno industriale, quanto la concessione
di brevetto d‘invenzione, ma l'una e l'altra protezione
non possono venire cumulate in un solo brevetto o registrazione.
Se la domanda di registrazione comprende un oggetto la cui forma
o disegno gli conferisca nuovo carattere ornamentale e nello stesso
tempo ne accresca l'utilità, è applicabile l'Art.
17 di questo Regolamento.
Art. 39
Domanda di registrazione
Con una sola domanda può essere chiesta la registrazione
per non più di cento modelli e disegni, purché destinati
ad essere incorporati in oggetti inseriti nella medesima classe
della classificazione internazionale dei disegni o modelli, formata
ai sensi delle disposizioni di cui all'accordo di Locarno dell'8
ottobre 1968, e successive modificazioni.
Salvo il disposto del precedente comma e dell‘Art. 3, non
è ammessa la domanda concernente più registrazioni
ovvero concernente una sola registrazione per più modelli
o disegni. Se la domanda non è ammissibile, l'USBM invita
l'interessato ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 17 di
questo Regolamento a limitare la domanda alla parte ammissibile.
Art. 40
Atti per la presentazione della domanda di registrazione
La domanda deve contenere:
il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del
richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia;
l'indicazione del modello, in forma di titolo, nel quale siano
specificati i prodotti industriali la cui fabbricazione deve formare
oggetto del diritto esclusivo, le caratteristiche dei prodotti
stessi che s'intendono rivendicare e, ove necessario per l'intelligenza
del disegno e modello, gli scopi da raggiungere con le caratteristiche
medesime.
Alla domanda debbono essere uniti:
la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione grafica
dei prodotti industriali, la cui fabbricazione deve formare oggetto
del diritto esclusivo, o un campione dei prodotti stessi, secondo
il disposto dei successivi commi;
la descrizione del modello, se necessaria per l'intelligenza del
modello medesimo;
il prescritto documento, comprovante il versamento delle tasse
dovute;
quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche
l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico.
In caso di rivendicazione di priorità, debbono essere altresì
uniti i documenti di cui al successivo Articolo 41.
La protezione di speciali denominazioni o segni, destinati a distinguere
i prodotti, può solamente essere conseguita con domanda
a parte per la registrazione di un marchio, ai sensi della Legge
quadro sui marchi e brevetti, e comunque nel modello non devono
essere contenute denominazioni o segni del genere.
La parte di documentazione, costituita o dalla riproduzione grafica
del modello, o dalla riproduzione grafica dei prodotti, o dal
campione dei prodotti stessi, di cui al precedente comma 1, deve
dare una idea del modello completa e chiara. Per quanto possibile,
dalla documentazione anzidetta deve risultare ogni caratteristica
che s'intenda rivendicare. La documentazione stessa deve essere
tale, comunque, che ogni persona esperta, con l'ausilio delle
indicazioni contenute nel titolo e nella eventuale descrizione,
possa mettere in pratica il modello medesimo.
La riproduzione grafica o fotografica, del modello o dei prodotti,
di cui sopra, deve contenere specifiche indicazioni a riguardo
delle dimensioni dei prodotti, nonché a riguardo del rapporto
fra le loro parti, quando le dimensioni e detto rapporto abbiano
una consistente influenza sull'utilità funzionale o sull'effetto
estetico dei prodotti medesimi. Se il colore o i colori costituiscono
caratteristica del modello, la riproduzione deve essere eseguita
nel colore o nei colori rivendicati.
La riproduzione grafica, del modello o dei prodotti, può
essere o eseguita a mano, o ottenuta mediante la fotografia, la
stampa, la fototipia, la litografia o un processo analogo reso
disponibile dal progresso tecnico, purché permetta la riproduzione
del modello con la dovuta qualità.
Trattandosi di modelli per prodotti industriali aventi fondamentalmente
due sole dimensioni, può essere presentata, in luogo della
riproduzione grafica, di cui ai precedenti commi, una tavola con
su fissato il campione del prodotto, la cui fabbricazione deve
formare oggetto del diritto esclusivo. Questa disposizione si
applica in ispecie ai modelli relativi ad esempio ai tessuti,
ai merletti, alle carte da parati o ad altri prodotti similari.
Trattandosi, come nel caso del comma precedente, di disegni e
modelli industriali per prodotti industriali aventi fondamentalmente
due sole dimensioni e qualora, inoltre, la registrazione sia chiesta
per un deposito multiplo ai sensi dell'Articolo 39, i singoli
modelli devono essere individuati o da altrettante riproduzioni
grafiche o fotografiche di cui ai precedenti commi o da altrettante
tavole con su fissati i rispettivi campioni, a norma del comma
precedente.
Le riproduzioni grafiche del modello, o le riproduzioni grafiche
dei prodotti, o i campioni dei prodotti stessi, se compresi in
più tavole, debbono essere numerati progressivamente e
i numeri delle riproduzioni o dei campioni stessi, nonché
i numeri e le lettere che ne contrassegnano le varie parti, debbono
essere richiamati nella descrizione se dovuta o, comunque, se
presentata. I disegni debbono essere eseguiti in modo indelebile
a linee di colore nero su cartoncino, carta o tela da disegno.
Le tavole debbono avere le dimensioni ISO A4 e deve essere lasciato
un margine di almeno due centimetri. Alla domanda si debbono unire
tre esemplari di dette tavole, della cui identità risponde
il richiedente la registrazione. I tre esemplari debbono essere
firmati dal richiedente o dal mandatario. L'USBM può tuttavia
accettare delle riproduzioni grafiche o dei campioni che abbiano
uno sviluppo inferiore alla riquadratura interna di cui al precedente
comma, ferma ogni altra disposizione.
La descrizione, se dovuta, o, comunque, se presentata deve essere
scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro, su carta di
formato ISO A4. Alla domanda si debbono unire tre esemplari di
detta descrizione, della cui identità risponde il richiedente
la registrazione. I tre esemplari debbono essere firmati dal richiedente
o dal mandatario.
Qualora il depositante presenti un solo esemplare delle tavole
contenenti o la riproduzione grafica del modello, o la riproduzione
grafica dei prodotti, o il campione dei prodotti stessi, oppure
un solo esemplare della descrizione, è concessa facoltà
di presentare gli altri esemplari entro due mesi dal deposito
della domanda.
Art. 41
Atti per la priorità.
Quando si rivendichi la priorità di un deposito fatto
agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve
unire alla domanda un documento da cui si rilevino il nome del
richiedente, il titolo del modello, che forma oggetto di quel
deposito, la riproduzione grafica del modello stesso e l'eventuale
descrizione, nonché la data in cui il deposito è
avvenuto. Se il deposito è stato eseguito da altri, il
richiedente deve anche dare la prova di essere successore o avente
causa del primo depositante.
I documenti di cui al comma precedente debbono essere accompagnati
dalla traduzione in lingua italiana, contenente, per le eventuali
indicazioni quantitative, oltre le misure originarie, anche quelle
rapportate al sistema metrico decimale. L'USBM ha facoltà
di richiedere che la traduzione sia asseverata e autenticata dinanzi
ad autorità sammarinesi. I certificati, anch'essi tradotti,
rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati
facenti parte dell‘Organizzazione Mondiale della Proprietà
Intellettuale, sono esenti da legalizzazione e possono essere
sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del
visto dell'ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde
della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli
originali.
La rivendicazione dei diritti di priorità deve riferirsi
alla domanda considerata come prima agli effetti delle convenzioni
internazionali vigenti.
Con una sola domanda per deposito multiplo ai sensi dell'Articolo
39 può essere rivendicata la priorità di più
depositi esteri.
La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata
nella domanda di registrazione. La registrazione viene, in ogni
caso, concessa senza menzione della priorità, qualora,
entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti
nelle forme dovute, i documenti indicati nel primo comma del presente
Articolo. Qualora la priorità di un deposito compiuto agli
effetti delle convenzioni internazionali vigenti venga comunque
rifiutata, nella registrazione dovrà farsi analoga annotazione
del rifiuto.
Art. 42
Pubblicazione dei disegni e modelli industriali
L'USBM mette a disposizione del pubblico la domanda di modello
e disegno industriale con le riproduzioni o i campioni e le eventuali
descrizioni come emendate dopo il deposito, purché il richiedente
non ne abbia escluso nella domanda l'accessibilità per
un periodo che non può essere superiore ai dodici mesi
dalla data di deposito o da quella di priorità.
E‘ data facoltà all‘USBM prevedere la pubblicazione
per mezzo di stampa of altro mezzo tipografico dei disegni e modelli
industriali se le risorse tecniche di detto Ufficio lo permettono
e se la qualità dei mezzi di riproduzioni disponibili permettono
la riproduzione fedele dei campioni, delle tavole grafiche o di
disegno e degli eventuali colori. Sulla pubblicazione della registrazione
sono riportate almeno le indicazioni di cui al primo comma dell‘Articolo
40. Alla pubblicazione delle registrazioni deve essere allegato
uno degli esemplari delle tavole contenenti o la riproduzione
grafica del modello, o la riproduzione grafica dei prodotti, o
il campione dei prodotti stessi, nonché uno degli esemplari
dell'eventuale descrizione.
Art. 43
Rinuncia o limitazione della domanda di registrazione
Il richiedente può sempre ritirare la domanda di registrazione
del modello o disegno industriale, purché la sua richiesta
pervenga all‘USBM in tempo utile, durante la procedura di
esame, in ogni caso prima che l'USBM abbia provveduto in merito
alla registrazione.
La registrazione concernente più modelli o disegni industriali
ai sensi dell‘Articolo 39 può essere limitata, mutatis
mutandi, su istanza del titolare ai sensi e per gli effetti di
cui agli Articoli 18 e 32 di questo Regolamento.
Art. 44
Emendamento e correzione della domanda di registrazione
Il richiedente, in tempo utile, durante la procedura di registrazione,
o di ricorso, nei casi in cui sia stato interposto ricorso, ha
facoltà di correggere, nei rispetti formali e su richiesta
motivata, le tavole contenenti la riproduzione grafica del modello,
o dei prodotti, e la descrizione, originariamente depositate,
mediante rettifiche delle tavole a postille sulla descrizione,
sottoscritte dal richiedente o dal suo mandatario.
L'USBM deve conservare la documentazione relativa alla domanda
di registrazione iniziale, fare risultare la data di ricezione
delle modifiche, ed adottare la dovuta cautela.
Nessun emendamento o correzione può estendere il contenuto
della domanda di registrazione oltre il contenuto descritto nella
domanda al momento del deposito.
Art. 45
Esame delle domande e rilievi
Il richiedente, su invito dell'USBM, deve completare la documentazione
presentando appropriata descrizione, o nuova o altra descrizione,
qualora essa sia necessaria per l'intelligenza del modello.
La disposizione del comma precedente si applica anche in caso
di manchevolezze nella documentazione di cui all'Articolo 40,
comma 2, lettera a) e altresì in caso di manchevolezze
nel titolo del modello, specialmente in fatto di caratteristiche
rivendicate.
Art. 46
Registro dei modelli e disegni industriali
Il registro dei disegni e modelli industriali, deve contenere,
per ogni domanda accolta, almeno le indicazioni seguenti:
numero d'ordine della registrazione;
giorno di deposito, e numero d'ordine della domanda;
cognome, nome, residenza, o domicilio, del richiedente, ovvvero
denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione
o di ente morale;
titolo del modello;
estremi del precedente deposito fatto all'estero, quando se ne
rivendichi la priorità, la data, il nome del depositante
e il numero della registrazione, se questo è stato conseguito;
data della concessione della registrazione;
data della decadenza della registrazione.
Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve
essere presa nota dei pagamenti delle tasse, nonché gli
atti, relativi a registrazioni per disegni e modelli industriali,
elencati all'Articolo 80 di questo Regolamento.
Art. 47
Decadenza della registrazione
La registrazione per disegni e modelli industriali decade:
alla scadenza del termine fissato nell‘Articolo 12, comma
4 della Legge quadro sui marchi e brevetti;
se il titolare ha rinunciato alla registrazione ai sensi dell‘Articolo
43, alla data alla quale tale rinuncia prende effetto;
per mancato pagamento, alla data di scadenza, della tassa quinquennale
dovuta ai sensi dell‘Articolo 12, comma 4 della Legge quadro
sui marchi e brevetti e se, entro sei mesi da tale data di scadenza,
il titolare del brevetto o il suo avente causa non ha provveduto
al pagamento della tassa quinquennale dovuta, aumentata della
soprattassa dovuta per il ritardo. In questo caso sono da osservare
le disposizioni dell’Articolo 34 di questo Regolamento.
L‘USBM provvede a prendere nota nel Registro dei disegni
e modelli industriali dei motivi della decadenza della registrazione.
Titolo III - Marchi d‘impresa e marchi collettivi
Art. 48
Diritti conferiti dalla registrazione del marchio
In applicazione dell‘Articolo 17 Legge quadro sui marchi
e brevetti, il titolare del marchio può in particolare
vietare ai terzi di apporre il segno sui prodotti o sulle loro
confezioni; di offrire i prodotti, di immetterli in commercio
o di detenerli a tali fini, oppure di offrire o fornire i servizi
contraddistinti dal segno; di importare o esportare prodotti contraddistinti
dal segno stesso; di utilizzare il segno nella corrispondenza
commerciale e nella pubblicità.
I diritti esclusivi, considerati da questo Regolamento e dalla
Legge quadro sui marchi e brevetti, sono conferiti con la registrazione,
salvo il disposto del successivo Articolo 59. Questi diritti si
esauriscono una volta che i prodotti o servizi siano stati messi
in commercio dal titolare del marchio o col suo consenso nella
Repubblica di San Marino.
Art. 49
Limitazione sui diritti conferiti dal marchio
I diritti sul marchio d‘impresa non permettono al titolare
di esso di vietare ai terzi l‘uso nell‘attività
economica:
del loro nome e indirizzo;
di indicazioni relative alla specie, alla qualità alla
quantità, alla destinazione, al valore, alla provenienza
geografica, all‘epoca della fabbricazione del prodotto o
di prestazione del servizio o ad altre caratteristiche del prodotto
o del servizio;
del marchio d‘impresa se esso è necessario per indicare
la destinazione di un prodotto o servizio, in particolare come
accessori o pezzi di ricambio; purché l‘uso sia conforme
ai principi della correttezza professionale, e quindi non in funzione
di marchio, ma solo in funzione descrittiva.
La limitazione sui diritti conferiti dalla registrazione del marchio
di cui all‘Articolo 17, comma 4) della Legge quadro sui
marchi e brevetti, tuttavia non si applica quando sussistano motivi
legittimi perché il titolare stesso si opponga all‘ulteriore
commercializzazione dei prodotti, in particolare quando lo stato
di questi è modificato o alterato dopo la loro immissione
in commercio.
Art. 50
Marchi collettivi
Le disposizioni dell‘Articolo 19 Legge quadro sui marchi
e brevetti sono applicabili anche ai marchi collettivi stranieri
registrati nel paese d'origine, purché in esso sia accordata
alla Repubblica di San Marino reciprocità di trattamento.
I marchi collettivi sono soggetti a tutte le altre disposizioni
del presente Regolamento in quanto non contrastino con la natura
di essi.
In deroga all‘Articolo 57, comma 1) lettera a) di questo
Regolamento, un marchio collettivo può consistere in segni
o indicazioni che nel commercio possono servire per designare
la provenienza geografica dei prodotti o servizi. In tale caso
peraltro l‘USBM può rifiutare, con provvedimento
motivato, la registrazione quando i marchi richiesti possono creare
situazioni di ingiustificato privilegio, o comunque recare pregiudizio
allo sviluppo di altre analoghe iniziative nella regione. L'USBM
ha facoltà di chiedere al riguardo l'avviso delle amministrazioni
pubbliche, in particolare sammarinesi e italiane, categorie e
organi interessati o competenti.
L'avvenuta registrazione del marchio collettivo costituito da
nome geografico non autorizza il titolare a vietare a terzi l‘uso
nel commercio del nome stesso, purché quest‘uso sia
conforme ai principi della correttezza professionale e quindi
limitato alla funzione di indicazione di provenienza.
Art. 51
Durata della protezione conferita dalla registrazione del marchio
La rinnovazione della registrazione di primo deposito, comunque
di una precedente registrazione, spettante allo stesso titolare,
o al suo avente causa, ha luogo mediante la concessione di una
registrazione di rinnovazione.
Art. 52
Protezione temporanea
Entro i limiti ed alle condizioni indicati nei commi seguenti,
può essere accordata, mediante provvedimento del Segretario
di Stato all‘industria una protezione temporanea ai nuovi
marchi apposti su prodotti o merci che figurano in esposizioni,
nazionali od internazionali, ufficiali o ufficialmente riconosciute,
tenute nel territorio della Repubblica di San Marino, o in uno
Stato estero che accordi reciprocità di trattamento, in
particolare l‘Italia.
La protezione temporanea fa risalire la priorità della
registrazione, a favore del titolare o del suo avente causa, al
giorno della consegna del prodotto o merce per l'esposizione ed
ha effetto sempre quando la domanda di registrazione sia depositata
entro sei mesi dalla data della consegna ed in ogni caso non oltre
sei mesi dall'apertura dell'esposizione.
Nel caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, se ivi è
stabilito un termine più breve, la domanda di registrazione
deve essere depositata entro questo termine.
Tra più marchi per prodotti o merci consegnati per l'esposizione
nello stesso giorno, la priorità spetta al marchio pel
quale è stata depositata prima la domanda di registrazione.
Le date anzidette debbono essere indicate dall'interessato e menzionate
nel Registro dei marchi e nella registrazione, previa la loro
verifica da parte dell‘USBM.
Art. 53
Rinuncia al marchio, limitazione e modifica
Il titolare può in qualsiasi momento ritirare la sua domanda
di registrazione, o limitare l‘elenco dei prodotti o servizi
che essa contiene.
Il titolare del marchio o il suo avente causa, può in qualsiasi
momento prima del termine di dieci anni dalla registrazione di
primo deposito o da una successiva registrazione di rinnovazione
rinunciare al marchio con relativa dichiarazione inviata per iscritto
all‘USBM.
La rinuncia e la limitazione divengono efficaci con la loro annotazione
nel Registro dei marchi e di esse deve esser data notizia nel
Bollettino Ufficiale.
Nessuna modifica del marchio nel Registro dei marchi è
ammessa durante la durata della registrazione, né all‘atto
della sua rinnovazione, salvo quanto disposto all‘Articolo
54 comma 1).
Art. 54
Modalità di rinnovazione della registrazione del marchio
La registrazione può essere rinnovata per lo stesso marchio
precedente, o per il marchio precedente modificato solo nei suoi
caratteri non distintivi, che non alterino sostanzialmente l‘identità
del marchio inizialmente registrato, e con riguardo allo stesso
genere di prodotti o merci o a generi affini, comunque compresi
nella stessa classe, secondo la classificazione risultante dall‘accordo
di Nizza del 15 giugno 1957, e successive modificazioni.
La rinnovazione si effettua per periodi di dieci anni, su domanda
da depositarsi entro gli ultimi dodici mesi di scadenza del decennio
in corso, trascorso il quale la registrazione può essere
rinnovata nei sei mesi successivi al mese di detta scadenza, con
l'applicazione di una sopratassa.
La rinnovazione della registrazione di un marchio che è
stato oggetto di trasferimento per una parte dei prodotti o servizi
è effettuata separatamente dai rispetivi titolari.
Art. 55
Trasferimento del marchio e licenza
Il marchio può essere trasferito, indipendentemente dal
trasferimento dell'azienda, o di un ramo particolare di questa,
o per la totalità o parte dei prodotti e dei servizi per
i quali è stato registrato.
Il marchio può essere oggetto di licenza anche non esclusiva
per la totalità o parte dei prodotti o servizi per i quali
è stato registrato e per la totalità o parte dello
Stato, a condizione che in caso di licenza non esclusiva, il licenziatario
si obblighi espressamente ad usare il marchio per contraddistinguere
prodotti o servizi eguali a quelli corrispondenti messi in commercio
o prestati nel territorio dello Stato con lo stesso marchio dal
titolare o da altri licenziatari.
Il titolare del marchio di impresa può far valere il diritto
all‘uso esclusivo del marchio stesso contro il licenziatario
che violi le disposizioni del contratto di licenza relativamente
alla durata, al modo di utilizzazione del marchio, alla natura
dei prodotti o servizi per i quali la licenza è concessa,
al territorio in cui il marchio può essere usato o alla
qualità dei prodotti fabbricati e dei servizi prestati
dal licenziatario.
In ogni caso, dal trasferimento e dalla licenza del marchio non
deve derivare inganno in quei caratteri dei prodotti o merci che
sono essenziali nell'apprezzamento del pubblico.
Art. 56
Oggetto della registrazione
In applicazione dell‘Articolo 13 della Legge quadro sui
marchi e brevetti, possono costituire oggetto di registrazione,
come marchio d'impresa, tutti i nuovi segni suscettibili di essere
rappresentati graficamente, in particolare parole, compresi i
nomi di persone, i disegni, le lettere e i suoni, le cifre, la
forma del prodotto o della confezione di esso, le combinazioni
o le tonalità cromatiche, salvo quanto disposto all‘Articolo57.
Non sono nuovi, ai sensi del precedente comma, i segni che alla
data del deposito della domanda:
consistano esclusivamente in segni divenuti di uso comune nel
linguaggio corrente o negli usi costanti del commercio;
siano identici o simili ad un segno già noto come marchio
o segno distintivo di prodotti o servizi fabbricati, messi in
commercio o prestati da altri per prodotti o servizi identici
o affini, se a causa dell‘identità o somiglianza
tra i segni e dell‘identità o affinità fra
i prodotti o servizi possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico, che può consistere anche in un rischio
di associazione fra i due segni. Si considera altresì noto
il marchio „notoriamente conosciuto" ai sensi dell‘articolo
6-bis della convenzione di Parigi. L‘uso precedente del
segno, quando non comporti notorietà di esso, o importi
notorietà puramente locale, non toglie la novità.
L‘uso precedente del segno da parte del richiedente o del
suo avente causa, non è di ostacolo alla registrazione;
siano identici o simili a un segno già noto come ditta,
denominazione o ragione sociale e insegna adottato da altri, se
a causa dell‘identità o affinità fra l‘attività
d‘impresa da questi esercitata ed i prodotti o servizi per
i quali il marchio è registrato possa determinarsi un rischio
di confusione per il pubblico, che può consistere anche
in un rischio di associazione tra i due segni. L‘uso precedente
del segno, quando non importi notorietà di esso, o importi
notorietà puramente locale, non toglie la novità;
siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato
nella Repubblica di San Marino o con efficacia in essa in seguito
a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità per prodotti
o servizi identici o affini, se a causa dell‘identità
o somiglianza fra i segni e dell‘identità o affinità
fra i prodotti o servizi, possa determinarsi un rischio di confusione
per il pubblico che può consistere anche in un rischio
di associazione tra i due segni. Non toglie la novità il
marchio anteriore che sia scaduto da oltre due anni ovvero tre
se si tratta di marchio collettivo o possa considerarsi decaduto
per non uso ai sensi dell‘Articolo 28 comma B) Legge quadro
sui marchi e brevetti e dell‘Articolo 68 di questo Regolamento
al momento della proposizione della domanda principale o riconvenzionale
di nullità;
siano identici o simili ad un marchio già da altri registrato
nella Repubblica di San Marino o con efficacia in essa in seguito
a domanda depositata in data anteriore o avente effetto da data
anteriore in forza di un diritto di priorità per prodotti
o servizi non affini, quando il marchio anteriore goda nella Repubblica
di San Marino o in Italia di rinomanza e quando l‘uso di
quello successivo senza giusto motivo trarrebbe ingiusto vantaggio
dal carattere distintivo o dalla rinomanza del segno anteriore
o recherebbe pregiudizio agli stessi.
Ai fini previsti dal comma 2, lettere d) ed e) precedenti, le
domande anteriori sono assimilate ai marchi anteriori registrati,
sotto riserva della conseguente registrazione.
Per la valutazione di quanto disposto nei commi precedenti di
questo Articolo, i marchi depositati o registrati in Italia sono
assimilati a quelli della Repubblica di San Marino, in forza dell‘Articolo
43 della Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino
e l‘Italia del 31 marzo 1939.
Art. 57
Esclusioni dalla registrazione
Oltre ai segni elencati all‘Articolo 14 Legge quadro sui
marchi e brevetti, non possono altresì costituire oggetto
di registrazione:
i segni costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche
di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive che ad essi
si riferiscono, come i segni che in commercio possono servire
a designare la specie, la quantità, la qualità,
la destinazione, il valore, la provenienza geografica ovvero l‘epoca
di fabbricazione del prodotto o della prestazione del servizio,
o altre caratteristiche del prodotto o servizio;
i segni costituiti esclusivamente dalla forma imposta dalla natura
stessa del prodotto, dalla forma del prodotto necessaria per ottenere
un risultato tecnico, o dalla forma che dà un valore sostanziale
al prodotto;
i segni il cui uso costituirebbe violazione di un altrui diritto
d‘autore, di proprietà industriale o altro diritto
esclusivo di terzi.
In deroga a quanto disposto all‘Articolo 56, comma 2) lettera
a) e al comma 1) lettera a) del presente Articolo, possono costituire
oggetto di registrazione come marchio d‘impresa i segni
che prima della domanda di registrazione, a seguito dell‘uso
che ne sia stato fatto, abbiano acquistato carattere distintivo.
I ritratti di persone non possono essere registrati, come marchi,
senza il consenso delle medesime, e, dopo la loro morte, senza
il consenso del coniuge e dei figli, in loro mancanza, o dopo
la loro morte, dei genitori e degli altri ascendenti; e, in mancanza,
o dopo la morte di questi ultimi dei parenti fino al quarto grado
incluso.
I nomi di persona, diversi da quello di chi chiede la registrazione,
possono essere registrati come marchi, purché il loro uso
non sia tale da ledere la fama, il credito o il decoro di chi
ha diritto di portare tali nomi. L'USBM ha tuttavia facoltà
di subordinare la concessione della registrazione, anche in tal
caso, al consenso stabilito al comma 3) del presente Articolo.
In ogni caso, la concessione della registrazione non impedirà,
a chi abbia diritto al nome, di farne uso anche nella ditta da
lui prescelta.
Se notori, possono essere registrati come marchio solo dall‘avente
diritto, o con il consenso di questi o dei soggetti di cui al
comma 3) i nomi di persona, i segni usati in campo artistico,
letterario, scientifico, politico o sportivo, le denominazioni
e sigle di manifestazioni e quelle di Enti ed associazioni non
aventi finalità economiche, nonché gli emblemi caratteristici
di questi.
Art. 58
Titolare del marchio
Può ottenere la registrazione per marchio d'impresa chi
lo utilizzi, o si proponga di utilizzarlo, nella fabbricazione
o commercio di prodotti o nella prestazione di servizi della propria
impresa o di imprese di cui abbia il controllo o che ne facciano
uso con il suo consenso.
Non può ottenere una registrazione per marchio d‘impresa
chi abbia fatto la domanda in malafede.
Anche le amministrazioni dello Stato, delle Province e dei Comuni
possono ottenere registrazioni per marchi.
La registrazione per marchio, a favore di stranieri che non abbiano
nel territorio della Repubblica di San Marino le imprese da cui
provengono i prodotti o le merci contraddistinti dal marchio stesso,
può essere concessa se gli Stati ai quali appartengono
i richiedenti accordano ai cittadini sammarinesi reciprocità
di trattamento.
Tutti i benefici che le convenzioni internazionali riconoscono,
abbiano riconosciuto o riconosceranno agli stranieri nel territorio
della Repubblica di San Marino in materia di marchi, si intendono
estesi ai cittadini sammarinesi.
Il diritto di ottenere, ai sensi delle Convenzioni internazionali,
la registrazione per un marchio, registrato precedentemente all'estero,
al quale si fa riferimento nella domanda, spetta al titolare del
marchio all'estero, o al suo avente causa.
Art. 59
Uso del marchio
In caso di uso precedente, da parte di terzi, di un marchio non
registrato, che non importi notorietà di esso, o importi
notorietà puramente locale, i terzi medesimi hanno diritto
di continuare nell'uso del marchio, anche ai fini della pubblicità,
nei limiti della diffusione locale, nonostante la concessione
della registrazione per il marchio stesso.
È vietato a chiunque di far uso di un marchio già
registrato e di fatto usato, dopo che la relativa registrazione
sia stata dichiarata nulla, quando la causa di nullità
comporta la illiceità dell‘uso del marchio.
Non è consentito di usare il marchio in modo contrario
alla legge, né in modo da generare un rischio di confusione
sul mercato con altri segni conosciuti come distintivi di imprese,
prodotti o servizi altrui, o da indurre comunque in inganno il
pubblico, in particolare circa la natura, qualità o provenienza
dei prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui
viene utilizzato o da ledere un altrui diritto d‘autore,
di proprietà industriale o altro diritto esclusivo di terzi.
Il commerciante può apporre il proprio marchio alle merci
che mette in vendita, ma non può sopprimere il marchio
del produttore e/o del commerciante dal quale abbia ricevuto i
prodotti o le merci.
È vietato adottare come ditta, denominazione o ragione
sociale e insegna un segno uguale o simile all‘altrui marchio
se a causa dell‘identità o dell‘affinità
tra l‘attività d‘impresa dei titolari di quei
segni ed i prodotti o servizi per i quali il marchio è
adottato possa determinarsi un rischio di associazione tra i due
segni.
Il divieto di cui al comma precedente si estende all‘adozione
come ditta, denominazione o ragione sociale e insegna di un segno
uguale o simile ad un marchio registrato per prodotti o servizi
non affini, che goda nella Repubblica di San Marino o in Italia
di rinomanza se l‘uso del segno senza giusto motivo consente
di trarre indebitamente vantaggio del carattere distintivo o della
rinomanza del marchio o reca pregiudizio agli stessi.
Le disposizioni dei commi precedenti si applicano, per quanto
applicabili, anche qualora gli atti da essi descritti si compiono
in Italia, in forza dell‘Articolo 43 della Convenzione di
amicizia e buon vicinato fra San Marino e l‘Italia del 31
marzo 1939.
Art. 60
Diritti al marchio
La domanda di registrazione per marchio, deve essere fatta da
chi ha diritto di ottenerlo, ai sensi della Legge quadro sui marchi
e brevetti, di questo Regolamento e delle Convenzioni internazionali
o dal suo avente causa.
Qualora con sentenza passata in giudicato si accerti che il diritto
alla registrazione del marchio spetta a una persona diversa da
chi abbia depositato la domanda, tale persona può, se la
registrazione non sia stata ancora effettuata ed entro tre mesi
dal passaggio in giudicato della sentenza, a sua scelta:
assumere a proprio nome la domanda di registrazione rivestendo
a tutti gli effetti la qualità di richiedente;
depositare una nuova domanda di registrazione la cui decorrenza,
nei limiti in cui il marchio contenuto in essa sia sostanzialmente
identico a quello della prima domanda, risale alla data di deposito
o di priorità della domanda iniziale la quale comunque
cessa di avere effetti;
0ttenere il rigetto della domanda.
Se la registrazione sia stata effettuata a nome di persona diversa
dall‘avente diritto, questi può a sua scelta:
ottenere con sentenza, avente efficacia retroattiva, il trasferimento
a suo nome dell‘attestato di registrazione;
far valere la nullità della registrazione effettuata da
chi non ne aveva diritto.
Per i marchi collettivi la domanda deve essere fatta da chi ha
la rappresentanza dell'ente o dell'associazione.
Art. 61
Atti necessari per la domanda di registrazione e di rinnovazione
Una medesima domanda non può contenere né la richiesta
di più registrazioni, né la richiesta di una sola
registrazione per più marchi. Se la domanda riguarda più
marchi, l'USBM inviterà l'interessato, assegnandogli un
termine, a limitare tale domanda ad un solo marchio, con facoltà
di presentare, per i rimanenti marchi, altrettante domande, che
avranno effetto dalla data della domanda primitiva.
La domanda di registrazione del marchio, redatta in triplo esemplare
e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta,
o impressa, in modo indelebile e chiaro su carta di formato ISO
A4.
La domanda deve contenere:
il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del
richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia.
l'indicazione del genere dei prodotti, merci o servizi che il
marchio è destinato a contraddistinguere.
l'indicazione del modo di applicazione del marchio ai detti prodotti,
merci o servizi, se come etichetta o come incisione o come rilievo
o altro.
la descrizione del marchio, che metta in evidenza i caratteri
delle sue diverse parti;
l'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla
o allegare alla domanda ottenuto con opportuni mezzi di riproduzione
tipografica su carta bianca comune, deve avere dimensioni non
superiori a quelle del formato ISO A4 margini inclusi.
la prescritta attestazione di versamento comprovante il pagamento
delle tasse dovute.
Nel caso di registrazione di un marchio grafico, le copie devono
essere in colore identiche all'esemplare del marchio che si vuole
registrare e riprodotte con opportuni mezzi di riproduzione tipografica
di qualità sufficiente a permettere la loro riproduzione
e stampa con moderni mezzi di riproduzione a disposizione dell‘USBM,
mantenendo la qualità originale. L‘USBM ha facoltà
di decidere quali mezzi di riproduzione possono essere usati e
quali esclusi a salvaguardia della qualità della riproduzione.
La descrizione del marchio deve contenere l'indicazione del colore
o dei colori, compresi il bianco o il nero ove tali colori costituiscano
caratteristica del marchio stesso.
L'esemplare della riproduzione del marchio non può contenere
alcun richiamo o riferimento a eventuali brevetti di invenzione
o di modelli e disegni industriali, neppure se riguardano i prodotti
o merci che il marchio è destinato a contraddistinguere.
Alla domanda di brevetto per marchi collettivi, deve unirsi, oltre
i documenti indicati nei commi precedenti, anche copia delle norme
statutarie di cui all‘Articolo 19, comma 2) della Legge
quadro sui marchi e brevetti concernenti l'uso dei marchi collettivi,
e le relative sanzioni, le modificazioni statutarie debbono essere
comunicate, a cura dei legali rappresentanti degli enti o delle
associazioni, titolari dei marchi collettivi, all'USBM, per essere
incluse tra i documenti allegati alla domanda.
In caso di rivendicazione di priorità, derivante dal deposito
di una domanda all'estero, ovvero dall'esposizione del prodotto
o merce, il richiedente fornirà all'Ufficio i documenti
e le notizie comprovanti l'esistenza della priorità come
specificato nell‘Articolo 62.
La domanda per rinnovazione di marchio deve essere fatta dal titolare
della registrazione o dal suo avente causa, nel modo prescritto
per le domande di prima registrazione.
La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza
della registrazione di primo deposito, nonché i numeri
delle eventuali registrazioni di rinnovazione.
Alla domanda di rinnovazione debbono unirsi i documenti richiesti
al precedenti commi 3 e 4 . Se nessuno di tali documenti ha subito
cambiamenti rispetto alla registrazione di primo o precedente
deposito, il titolare della registrazione o il suo avente causa
può presentare una dichiarazione scritta, sotto propria
responsabilità, che tutti i documenti richiesti o parte
di essi sono rimasti invariati. Alla domanda di rinnovazione deve
essere comunque allegata la prescritta attestazione di versamento
comprovante il pagamento delle tasse dovute.
Se la registrazione precedente appartiene a più persone,
la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto,
nell'interesse di tutte.
Se la registrazione di rinnovazione è chiesta per un marchio
costituente modificazione, nei suoi caratteri distintivi, del
marchio precedente, l'Ufficio inviterà l'interessato, assegnandogli
un termine, a trasformare la domanda di rinnovazione in domanda
di registrazione di primo deposito, che avrà effetto dalla
data di tale domanda di rinnovazione. Il richiedente può
presentare ricorso contro la decisione dell‘USBM.
La documentazione incompleta all'atto del deposito può
essere completata nel termine di due mesi dalla data del deposito
stesso.
Art. 62
Atti per la rivendicazione di priorità
Chi nella registrazione faccia riferimento ad una precedente
registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da
lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla dichiarazione
un certificato dal quale risulti in quale data e sotto quale numero
d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero.
Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri,
il richiedente deve produrre il titolo di acquisto per il quale
è consentito il trasferimento del marchio.
Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente
fatto in altro Stato, agli effetti delle convenzioni internazionali
vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente la
riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito,
con l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si riferisce e da
cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito,
nonché la data ed il numero di registrazione del marchio
stesso, se sia stato già registrato.
Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il
richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto per il quale
è consentito il trasferimento del marchio.
I documenti di cui ai precedenti commi debbono essere accompagnati
dalla traduzione in lingua italiana.
L'USBM ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata
conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o
consolare dello Stato in cui il documento fu formato, ovvero da
un traduttore ufficiale.
I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da
presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale , sono esenti da
legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali,
munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono.
Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni
anzidette con gli originali.
La rivendicazione dei diritti di proprietà, deve riferirsi
alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati
dell'Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale
.
Quando all'estero siano state depositate domande separate sotto
date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali
parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per
ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico,
deve depositarsi separata domanda.
Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni
o più depositi delle dette parti diverse di uno stesso
marchio, alle nuove domande separate è applicabile l'Articolo
60, commi 6,7 e 8.
Quando sia intervenuto il provvedimento del Segretario di Stato
all‘Industria per la protezione temporanea dei nuovi marchi
apposti su prodotti o merci che hanno figurato in una esposizione
e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione
temporanea, a norma dell‘Articolo 52, commi 1) e 2), il
richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato
debitamente legalizzato, del Comitato esecutivo o direttivo o
della Presidenza della esposizione.
Il certificato deve contenere:
il cognome, nome e domicilio dell'espositore;
la data in cui il prodotto o merce, portante il marchio, è
stato consegnato per l'esposizione;
una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che
cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno
e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio
stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione.
Al certificato medesimo deve essere allegato, necessariamente
nel caso di un marchio grafico, un esemplare della riproduzione
del marchio.
In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato
anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di
cui al comma 12, deve essere vistato dalle competenti Autorità
consolari.
Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in
uno Stato estero, rimane sempre salva la facoltà di rivendicare,
agli effetti della priorità, la data di deposito della
domanda di registrazione fatta all'estero.
Qualora il richiedente la registrazione non sia l'espositore,
deve produrre il titolo di acquisto per il quale è consentito
il trasferimento del marchio.
La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata
nella domanda di registrazione.
Il marchio viene in ogni caso concesso senza menzione della priorità,
qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano
prodotti, nelle forme dovute, i documenti prescritti da questo
Regolamento.
Art. 63
Esame della domanda e rilievi
L'esame della domanda, della quale sia stata riconosciuta la regolarità
formale, è rivolto ad accertare:
se può trovare applicazione l'Articolo 50 di questo Regolamento
e l‘Articolo 19 Legge quadro sui marchi e brevetti, quando
si tratta di marchi collettivi;
se la parola, figura o segno possono essere registrati come marchio
a norma degli articoli 13 e 14 Legge quadro sui marchi e brevetti,
Articolo 56 commi 1) e 2), lettera a) e Articolo 57 commi 1),
lettere a), b), c) e commi 3), 4) e 5) di questo Regolamento;
se, nell‘ipotesi di cui all'Articolo 58, commi 4, 5 e 6,
se concorrono le condizioni volute dalle convenzioni internazionali.
Qualora non si riscontrino le condizioni sopra indicate, l'USBM
respinge la domanda.
Trattandosi di marchio contenente parole, figure o segni con significazione
politica o religiosa, o di alto valore simbolico, o contenente
elementi araldici, l'USBM, prima di concedere il registrazione,
invierà l'esemplare del marchio e quant'altro potrà
occorrere, alle Amministrazioni pubbliche interessate, o competenti,
per sentirne l'avviso, in conformità di quanto è
disposto nel comma 5 seguente.
L'USBM ha facoltà di provvedere, ai termini del precedente
comma 3 in ogni caso di cui sussista dubbio che il marchio possa
essere contrario all'ordine pubblico o al buon costume.
Se l'Amministrazione interessata, o competente, di cui al precedente
comma 3, esprime avviso contrario alla concessione della registrazione,
l'USBM respinge la domanda.
Il provvedimento col quale l'USBM respinge la domanda, o comunque
non l'accoglie integralmente, deve essere comunicato per iscritto
al richiedente, il quale ha facoltà di presentare ricorso.
Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la
procedura di esame, prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito
alla registrazione del marchio.
Il richiedente, prima che l'Ufficio abbia provveduto alla registrazione,
ha facoltà di correggere nei rispetti formali la dichiarazione
di protezione, originariamente depositata. La richiesta per la
correzione del documento anzidetto deve essere motivata..
Il richiedente, su invito dell'USBM, deve completare, o rettificare,
la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare
l'ambito della tutela richiesta.
Il richiedente la registrazione di rinnovazione, quando sia l'avente
causa del titolare della registrazione di primo deposito, è
tenuto a giustificare il suo titolo.
Art. 64
Osservazioni dei terzi
Per un periodo di dodici mesi a partire dalla data di pubblicazione
della domanda di registrazione di un marchio, qualsiasi terzo,
incluso i gruppi che rappresentano fabbricanti , produttori, prestatori
di servizi, commercianti o consumatori, può presentare
osservazioni contro la registrazione del marchio che forma oggetto
della domanda.
Le osservazioni devono essere presentate per iscritto e specificando
i motivi per i quali il marchio dovrebbe essere escluso dalla
registrazione. In tal caso esse vengono allegate al fascicolo
di domanda di registrazione e sono notificate al richiedente che
può presentare le proprie deduzioni. I terzi non diventano
parti della procedura dinanzi all'USBM.
Art. 65
Concessione della registrazione
La registrazione non pregiudica l'esercizio delle azioni giudiziarie
circa la validità di esso o l'appartenenza del marchio.
L'USBM pubblica la notizia delle registrazioni e l'esemplare dei
marchi nel Bollettino Ufficiale e ne prende nota nel Registro
dei marchi.
Avvenuta la registrazione, gli esemplari del marchio e in genere
i documenti di ciascuna registrazione sono posti a disposizione
del pubblico.
Art. 66
Registro dei marchi.
Il registro deve contenere, per ogni domanda accolta, almeno le
indicazioni seguenti:
il numero d'ordine e il giorno di deposito della domanda;
cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione
e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente
morale, e del mandatario, se vi sia;
un esemplare della riproduzione del marchio;
l'indicazione dei prodotti o merci che il marchio è destinato
a contraddistinguere;
estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello
Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero;
le indicazioni prescritte dall'Articolo 52, del presente Regolamento,
quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea
in una esposizione;
data della concessione della registrazione.
Il registro deve contenere inoltre informazioni sui pagamenti
delle tasse.
L'USBM prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della
domanda. Nel Registro dei marchi deve essere annotato qualunque
altro dato eventualmente previsto dalla Legge quadro sui marchi
e brevetti o dal presente Regolamento.
Sullo stesso registro ed in relazione ad ogni registrazione, deve
essere presa nota degli atti elencati all'Articolo 80 e dei relativi
mutamenti di cui all'Articolo 89.
Il registro deve contenere, per le registrazioni di rinnovazione,
anche gli estremi della registrazione di primo deposito, nonché
il numero d'ordine della rinnovazione.
Sulla registrazione di primo deposito sono riportate le indicazioni
di cui al precedente comma 1.
Sulla registrazione di rinnovazione sono altresì indicati
gli estremi di cui al precedente comma 5.
Alla registrazione di primo deposito o di rinnovazione deve essere
allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione.
Art. 67
Marchi internazionali
Rimangono ferme, per la registrazione dei marchi presso l'Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra, le disposizioni
vigenti ai sensi delle Convenzioni internazionali.
Il rifiuto del riconoscimento nella Repubblica di San Marino di
detti marchi può essere fatto entro un anno dalla data
della pubblicazione del marchio nel Bollettino dell‘Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra „Les
Marques Internationales".
Art. 68
Decadenza della registrazione
Oltre quanto disposto nell‘Articolo 28 della Legge quadro
sui marchi e brevetti, la registrazione per marchio d'impresa
decade nei casi seguenti:
se il marchio sia divenuto nel commercio, per il fatto dell‘attivitá
o dell‘inattività del suo titolare, denominazione
generica del prodotto o servizio;
se il marchio diviene idoneo a indurre in inganno il pubblico,
in particolare circa la natura, qualità o provenienza dei
prodotti o servizi, a causa del modo e del contesto in cui viene
utilizzato dal titolare o con il suo consenso, per i prodotti
e i servizi per i quali é registrato;
se il marchio sia diventato contrario alla legge, all‘ordine
pubblico e al buon costume.
Ai fini dell‘Articolo 28 comma B) della Legge quadro sui
marchi e brevetti, sono equiparati all‘uso del marchio l‘uso
dello stesso in una forma modificata che non ne alteri il carattere
distintivo, nonché l‘apposizione nella Repubblica
di San Marino o in Italia del marchio sui prodotti o sulle loro
confezioni ai fini dell‘esportazione di essi.
Inoltre, neppure avrà luogo la decadenza per non uso se
il titolare del marchio non usato sia , in pari tempo, titolare
di altra o di altre registrazioni, tuttora in vigore, per marchi
simili, di uno almeno dei quali faccia effettiva utilizzazione
per contraddistinguere gli stessi prodotti o servizi.
Salvo il caso di diritti acquistati sul marchio da terzi con il
deposito o con l‘uso, la decadenza non può essere
fatta valere qualora fra la scadenza del quinquennio di non uso
e la proposizione della domanda principale o riconvenzionale di
decadenza sia iniziato o ripreso l‘uso effettivo del marchio.
Tuttavia se il titolare effettua i preparativi per l‘inizio
o la ripresa dell‘uso del marchio solo dopo aver saputo
che sta per essere proposta la domanda principale o riconvenzionale
di decadenza, tali inizio o ripresa non vengono presi in considerazione,
se non effettuati almeno tre mesi prima della proposizione di
domanda principale o riconvenzionale di decadenza; tale periodo
assume peraltro rilievo solo se decorso successivamente alla scadenza
del quinquennio di mancato uso.
La registrazione decade inoltre per omissione da parte del titolare
dei controlli previsti dalle disposizioni regolamentari sull'uso
del marchio collettivo.
La prova della decadenza per non uso può essere fornita
con qualsiasi mezzo comprese le presunzioni semplici.
Art. 69
Decadenza per mancato pagamento della tassa di rinnovazione
Si applica, mutatis mutandi, la stessa procedura descritta nell‘Articolo
34.
Art. 70
Nullità della registrazione del marchio
La registrazione del marchio è nulla, salvo il disposto
del comma 2) del presente Articolo:
se manca di uno dei requisiti previsti nell‘ Articolo 13
Legge quadro sui marchi e brevetti e nel precedente Articolo 56
comma 2) del presente Regolamento;
se è in contrasto col disposto dell' Articolo 57, commi
1, 3), 4) e 5) del presente Regolamento;
se è in contrasto col disposto dell‘Articolo 58 comma
2) del presente Regolamento;
nel caso dell‘Articolo 60 comma 4) lettera b).
In deroga al comma 1) lettere a) e b), in relazione all‘Art.
5 comma 2), lettera a) e all‘Articolo 57 comma 1), lettera
a), il marchio non può essere dichiarato nullo se prima
della proposizione della domanda principale o riconvenzionale
di nullità, il segno a seguito dell‘uso che ne è
stato fatto, ha acquistato carattere distintivo.
Se i motivi di decadenza o di nullità di un marchio d‘impresa
sussistono soltanto per una parte dei prodotti o servizi per i
quali il marchio è registrato, la decadenza o nullità
riguardano solo questa parte dei prodotti o servizi.
Il titolare di un marchio d‘impresa anteriore ai sensi dell‘Articolo
56 comma 2, lettere d), e), e il titolare di un diritto di preuso
che importi notorietà non puramente locale, i quali abbiano,
durante cinque anni consecutivi, tollerato, essendone a conoscenza,
l‘uso di un marchio posteriore registrato uguale o simile,
non possono domandare la dichiarazione di nullità del marchio
posteriore né opporsi all‘uso dello stesso per i
prodotti o servizi in relazione ai quali il detto marchio è
stato usato sulla base del proprio marchio anteriore o del proprio
preuso, salvo il caso in cui il marchio posteriore sia stato domandato
in malafede. Il titolare del marchio posteriore non può
opporsi all‘uso di quello anteriore o alla continuazione
del preuso.
La preclusione dell‘azione di cui al comma precedente si
estende anche ai terzi.
La disciplina del comma 4) si applica anche al caso di marchio
registrato in violazione dell‘Articolo 57, comma 1), lettera
c) e commi 3), 4) e 5)
L‘onere di provare la nullità o la decadenza di un
marchio registrato incombe in ogni caso a chi lo impugna. La decadenza
e la nullità del marchio hanno efficacia nei confronti
di tutti quando siano dichiarate con sentenza passata in giudicato
Art. 71
Preesistenza di un marchio registrato in Italia
In applicazione dell‘Articolo 43 della Convenzione di amicizia
e buon vicinato fra San Marino e l‘Italia del 31 marzo 1939,
valgono le seguenti disposizioni con riguardo ai marchi:
se uno stesso marchio è protetto contemporaneamente da
domanda di registrazione o da registrazione italiane e sammarinese
e aventi il medesimo richiedente, titolare o avente causa, l‘uso
illecito, da parte di un terzo, del marchio nel territorio della
Repubblica di San Marino non costituisce contraffazione o usurpazione
del marchio italiano e l‘uso illecito del marchio in Italia
non costituisce contraffazione o usurpazione del marchio sammarinese.
In tali casi il richiedente la domanda di registrazione o il titolare
del marchio può adire l‘Autorità giudiziaria
italiana esclusivamente in forza dei diritti conferitigli dalla
domanda di registrazione o dal marchio italiano e l‘Autorità
giudiziaria sammarinese esclusivamente in forza dei diritti conferitigli
dalla domanda di registrazione o dal marchio sammarinese.
Se un marchio è protetto da domanda di registrazione o
registrazione italiana ma non sammarinese, l‘uso, da parte
di un terzo, del marchio nel territorio della Repubblica di San
Marino costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di
protezione italiano e si applicano le disposizioni rilevanti di
questo Regolamento e della Legge quadro sui marchi e brevetti.
se un marchio è protetto da domanda di registrazione o
da registrazione sammarinese, ma non italiana, l‘uso illecito,
da parte di un terzo, del marchio nel territorio dello Stato italiano
costituisce contraffazione o usurpazione del titolo di protezione
sammarinese e si applicano le leggi italiane.
Titolo IV - Nomi commerciali, Indicazione di provenienza, denominazione
d‘origine e atti di concorrenza sleale
Art. 72
Disciplina delle indicazioni di provenienza e denominazioni d‘origine
La tutela conferita dagli Articoli 22 a 24 della Legge quadro
sui marchi e brevetti,non permette di vietare ai terzi l‘uso
nell‘attività del proprio nome, o del nome del proprio
dante causa nell‘attività medesima, salvo che tale
nome sia usato in modo da indurre in confusione o da ingannare
il pubblico.
Art. 73
Atti di concorrenza sleale
Ferme le altre disposizioni della Legge quadro sui marchi e brevetti
e di questo Regolamento, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
usa nomi e segni distintivi idonei a produrre confusione con i
nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o
imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi
altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con
l‘attività di un concorrente;
diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull‘attività
di un concorrente, idonei a determinare il discredito, o si appropria
di pregi dei prodotti o dell‘impresa di un concorrente:
Si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non
conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo
a danneggiare l‘altrui azienda;
Riveli a terzi in modo contrario alla correttezza professionale
informazioni aziendali ivi comprese le informazioni commerciali
soggette al legittimo controllo di un concorrente ove tali informazioni
siano segrete, nel senso che non siano nel loro insieme o nella
precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente
noti o facilmente accessibili agli esperti e agli operatori del
settore; abbiano valore economico in quanto segrete; siano sottoposte,
da parte delle persone al cui legittimo controllo siano soggette,
a misure da ritenersi ragionevolmente adeguate a mantenerle segrete.
Costituisce altresì concorrenza sleale la rivelazione a
terzi oppure l‘acquisizione o utilizzazione da parte di
terzi in modo contrario alla correttezza professionale di dati
relativi a prove o di altri dati segreti la cui elaborazione comporti
un considerevole impegno, e alla cui presentazione sia subordinata
l‘autorizzazione dell‘immissione in commercio di prodotti
chimici, farmaceutici o agricoli implicanti l‘uso di nuove
sostanze.
Art. 74
Sanzioni
La sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce
la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché
ne vengano eliminati gli effetti.
Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con
colpa, l‘autore è tenuto al risarcimento dei danni.
In tale ipotesi può essere ordinata la pubblicazione della
sentenza. Accertati gli atti di concorrenza sleale, la colpa si
presume.
Quando gli atti di concorrenza sleale pregiudicano gli interessi
di una categoria professionale, l‘azione per la repressione
della concorrenza sleale può essere promossa anche dalle
associazioni professionali e dagli enti che rappresentano la categoria.
Titolo V - Disposizioni generali
Art. 75
Disposizioni per la richiesta di titolo di protezione
La domanda di brevetto per invenzione industriale, di registrazione
per disegno e modello industriale o di marchio d‘impresa
o collettivo può essere presentata tanto da cittadini sammarinesi,
quanto da stranieri, siano essi individui, società, associazioni
od enti morali, od anche da più individui collettivamente.
Se la domanda è fatta da una società, da una associazione
o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede
della società o dell'ente.
La domanda di concessione di brevetto d‘invenzione, la domanda
di registrazione per disegno e modello industriale o di marchio
d‘impresa o collettivo deve essere depositata dall'autore
o dal suo avente causa ovvero dal suo mandatario.
Art. 76
Reintegrazione nei diritti
Il titolare o il richiedente di un titolo di protezione ai sensi
della Legge quadro sui marchi e brevetti che si sia trovato nell’impossibilità
di osservare un termine prescritto dalla stessa legge o dal presente
Regolamento o fissato dall‘USBM per una azione nei confronti
dell‘USBM stesso è reintegrato nei suoi diritti se
la non osservanza di un termine ha per conseguenza diretta il
rigetto di una domanda di concessione di brevetto, di registrazione
di un marchio o modello o disegno industriale, o di una istanza
ad essi relativa, o la perdita di qualsiasi altro diritto, o di
una facoltà di ricorso.
Nel termine di due mesi dalla ricezione di una communicazione
dell‘USBM che informa l‘avente diritto della mancata
osservanza di un termine, deve essere presentata la richiesta
di reintegrazione da parte dell‘avente causa. L‘istanza
non è ricevibile se siano trascorsi sei mesi dalla scadenza
del termine non osservato. L‘istanza è considerata
valida solo dopo il pagamento della tassa prescritta.
L‘accettazione dell‘istanza annulla le consequenze
legali che la mancata osservanza del termine comporterebbe o determina
la loro revoca, se tali consequenze legali hanno nel frattempo
prodotto il loro effetto.
Le disposizioni di questo Articolo non sono applicabili ai termini
previsti:
al comma 2 di questo Articolo,
al termine per la rivendicazione dei diritti di priorità,
al termine assegnato per la scissione delle domande di registrazione
e per la presentazione della domanda divisionale e
all‘Articolo 6 della Legge quadro sui marchi e brevetti.
Chiunque abbia fatto preparativi seri ed effettivi o abbia iniziato
ad utilizzare l'invenzione nel periodo compreso fra la perdita
dell'esclusiva o del diritto di acquistarla e la reintegrazione
ai sensi del presente Articolo può a titolo gratuito attuare
l'invenzione nei limiti del preuso o quali risultano dai preparativi.
Art. 77
Lingua della procedura
Le domande e gli atti previsti nella Legge quadro sui marchi e
brevetti e nel presente Regolamento debbono essere scritte in
lingua italiana e così gli atti allegati. Degli atti in
lingua diversa dall'italiana, deve essere unita la traduzione
in lingua italiana.
Se non altrimenti disposto dal presente Regolamento, l‘avente
causa certifica della corrispondenza della traduzione italiana
all‘originale.
Art. 78
Modalità di deposito delle domande
E‘ consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti
mediante servizio postale, o servizio equivalente, con plico raccomandato
con avviso di ricevimento, diretto all'USBM. In tal caso si considera
data del deposito quella del ricevimento dal predetto USBM.
E‘ consentito l'invio delle domande e dei relativi documenti
mediante telecopiatrice, osservando le disposizioni dell‘Articolo
86 del presente Regolamento.
Art. 79
Rappresentanza
Il richiedente o il mandatario se vi sia deve, in ciascuna domanda,
indicare o eleggere il suo domicilio nella Repubblica di San Marino
per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di
questo Regolamento e della Legge quadro sui marchi e brevetti
La nomina di uno o più mandatari, qualora non sia fatta
con separato atto, autentico od autenticato, può farsi
con apposita lettera d'incarico. La lettera d'incarico deve essere
sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.
La lettera d'incarico è considerata scrittura privata.
Il mandato conferito con essa vale soltanto per l'oggetto in essa
specificato e limitatamente ai rapporti con l'USBM.
Il mandatario, che abbia presentato la procura generale, ha facoltà,
in ciascuna successiva domanda di privativa, a nome dello stesso
mandante, di fare riferimento a tale procura.
Nessun richiedente residente à San Marino è tenuto
a farsi rappresentare da un mandatario abilitato nelle procedure
di fronte all'USBM ; le persone fisiche e giuridiche sammarinesi
possono agire per mezzo di un loro dipendente anche se non abilitato.
Il mandato può essere conferito soltanto a mandatari iscritti
in un albo all'uopo tenuto dall'USBM. Il mandato può anche
essere conferito ad un avvocato o procuratore legale iscritto
nel rispettivo albo professionale.
Art. 80
Trascrizioni di diritti sui titoli di privativa
Debbono essere resi pubblici per mezzo della trascrizione presso
L‘USBM, fatte salve in ogni caso le disposizioni del precedente
Articolo 55:
gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che trasferiscono,
in tutto o in parte, diritti su privative sammarinesi;
gli atti fra vivi, a titolo oneroso o gratuito, che costituiscono,
modificano o trasferiscono diritti personali o reali di godimento,
o diritti di garanzia, costituiti ai sensi del successivo comma
10) dell‘Articolo 81 concernente le privative anzidette.
gli atti di divisione, di società, di transazione, di rinuncia,
relativi ai diritti enunciati nei due commi precedenti;
il verbale di pignoramento;
il verbale di aggiudicazione in seguito a vendita forzata di titoli
di privative;
il verbale di sospensione della vendita di parte di titoli di
privative pignorati per essere restituita al debitore a norma
di legge;
le sentenze che dichiarano la esistenza degli atti indicati nelle
precedenti lettere a), b) e c), quando tali atti non siano stati
precedentemente trascritti.
le sentenze che pronunciano la nullità, l'annullamento,
la risoluzione, la rescissione, la revocazione di un atto trascritto
devono essere annotate in margine alla trascrizione dell'atto
al quale si riferiscono;
possono inoltre essere trascritte le domande giudiziali dirette
ad ottenere le sentenze di cui al presente Articolo. In tal caso,
gli effetti della trascrizione della sentenza risalgono alla data
della trascrizione della domanda giudiziale;
i testamenti e gli atti che provano l'avvenuta cessione legittima
e le sentenze relative;
le sentenze di annullamento di titoli di privativa e le relative
domande giudiziali.
La trascrizione è soggetta al pagamento della tassa prescritta.
Art. 81
Modalità di trascrizione
Per ottenere la trascrizione di un atto relativo ad un titolo
di privativa sul relativo Registro tenuto a cura dell‘USBM,
il richiedente deve presentare apposita domanda di trascrizione
redatta in doppio esemplare. Le domande devono essere depositate
all'USBM, allegando copia autentica dell'atto pubblico, ovvero
orignale o la copia autentica della scrittura privata autenticata.
Quando l'autenticazione non sia possibile, è in facoltà
dell'USBM di ammettere alla trascrizione una scrittura privata
non autenticata. Essa deve contenere:
il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario,
se vi sia;
il cognome e nome del titolare del titolo di privativa e l'indicazione
del numero e della data del titolo di privativa stesso;
la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se
trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto;
l'indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere.
Alla domanda di trascrizione, di cui all' Articolo 80 , debbono
essere uniti:
il titolo legale che si intende trascrivere;
il documento comprovante il pagamento della tassa prescritta,
nelle forme stabilite nel presente Regolamento.
Il titolo che fosse redatto in altra lingua, deve essere accompagnato
dalla traduzione in lingua italiana, autenticata.
Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di
procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.
Contro il rifiuto dell'USBM di effettuare una trascrizione, il
richiedente può presentare ricorso.
L'ordine delle trascrizioni è determinato dall'ordine di
presentazione delle domande.
Le omissioni o le inesattezze, che non inducano incertezza assoluta
sull'atto che si intende trascrivere, o sul titolo di privativa,
a cui l'atto si riferisce, non nuociono alla validità della
trascrizione.
Gli atti e le sentenze di cui ai precedenti commi, tranne i testamenti
e gli altri atti e sentenze indicati alle lettere d), j), k) dell‘Articolo
80 finché non siano trascritti, non hanno effetto di fronte
ai terzi che a qualunque titolo hanno acquistato e legalmente
conservato diritti sul titolo di privativa.
Nel concorso di più acquirenti dello stesso diritto dal
medesimo titolare, è preferito chi ha prima trascritto
il suo titolo di acquisto.
La trascrizione di verbale di pignoramento, finché dura
l'efficacia di questo, sospende gli effetti delle trascrizioni
ulteriori degli atti e delle sentenze anzidetti; gli effetti di
tali trascrizioni vengono meno dopo la trascrizione del verbale
di aggiudicazione, purché avvenga entro tre mesi dalla
data dell'aggiudicazione stessa.
I testamenti e gli atti che provano l'avvenuta legittima successione,
e le sentenze relative, sono trascritti solo per stabilire la
continuità dei trasferimenti.
I diritti di garanzia sui titoli di privativa per invenzioni industriali
debbono essere costituiti per crediti di danaro. Nell'eseguire
la trascrizione, l'ammontare del credito, ove non sia espresso
in moneta nazionale, sarà convertito nella somma, equivalente
di quest'ultima.
Nel concorso di più diritti di garanzia, il grado è
determinato dall'ordine delle trascrizioni.
La cancellazione delle trascrizioni dei diritti di garanzia è
eseguita in seguito alla produzione dell'atto di consenso del
creditore con sottoscrizione autenticata, ovvero quando la cancellazione
sia ordinata con sentenza passata in giudicato, ovvero in seguito
al soddisfacimento dei diritti assistiti da garanzia.
Per la cancellazione è dovuta la stessa tassa prescritta
per la trascrizione.
Le sentenze e gli atti pervenuti all'USBM in conformità
al presente Regolamento devono essere trascritte sul relativo
Registro e di esse deve esser data notizia nel Bollettino Ufficiale.
Per ogni trascrizione di atto o sentenza, si deve indicare:
la data di presentazione della domanda, che è quella della
trascrizione;
il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione
e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché
il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia;
la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
L'USBM restituisce al richiedente un'esemplare della domanda,
con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le
sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'USBM
stesso.
Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere
fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite
per le domande di trascrizioni e annotate nel relativo Registro.
Qualora, per la trascrizione dei diritti di garanzia, sia necessario
convertire l'ammontare del credito in moneta nazionale, tale conversione
sarà fatta in base al corso del cambio del giorno in cui
la garanzia è stata concessa.
Le transazioni in materia di titoli di privativa di proprietà
industriale hanno carattere di azioni commerciali mobiliari.
Art. 82
Procedura di esecuzione
I diritti patrimoniali in materia di titoli di privativa possono
formare oggetto di esecuzione forzata. All'esecuzione si applicano
le norme stabilite dalla legge per l'esecuzione sui beni mobili.
L'atto di pignoramento deve contenere:
la dichiarazione di pignoramento del titolo di privativa, previa
menzione degli elementi atti ad identificarlo, in corrispondenza
delle risultanze del rispettivo Registro;
la data del titolo e della sua esposizione in forma esecutiva;
la somma per cui si procede all'esecuzione;
il cognome, nome e domicilio, o residenza, del creditore e del
debitore;
il cognome e nome dell'ufficiale giudiziario.
Se colui al quale l'atto di pignoramento deve essere notificato
non abbia domicilio o residenza nella Repubblica di San Marino
o in Iitalia, né vi abbia eletto domicilio, la notificazione,
è eseguita presso l'USBM. In quest'ultimo caso, copia dell'atto
è affissa nell'albo dell'USBM ed inserita nel Bollettino
Ufficiale.
I titoli di privativa, ancorché in corso di concessione,
possono essere oggetto di sequestro.
Le controversie, in materia di esecuzione forzata e di sequestro
di titolo di privativa, si propongono avanti all'Autorità
giudiziaria della Repubblica di San Marino.
Art. 83
Ricorsi
In attuazione dell‘Articolo 32 della Legge quadro sui marchi
e brevetti, ognuna delle parti di una procedura avanti l‘USBM,
conclusasi con una decisione, può ricorrere contro questa
decisione a condizione che questa non abbia accolto le sue richieste.
Titolo VI - Disposizioni amministrative
Art. 84
Direttive amministrative
Ai servizi attinenti alla materia regolata da questo Regolamento,
provvede l'Ufficio Sammarinese dei brevetti e marchi (USBM).
Il direttore dell‘USBM può definire delle Direttive
amministrative per gli impiegati dell‘USBM e i richiedenti
al fine di rendere più facile e spedite le procedure di
deposito, registrazione e concessione delle privative, salve le
disposizioni della Legge quadro sui marchi e brevetti e del presente
Regolamento.
Se i termini stabiliti da questo Regolamento e dalla Legge quadro
sui marchi e brevetti scadono in un giorno festivo, la scadenza
è prorogata al successivo giorno non festivo
Del deposito di un titolo di privativa avanti l‘USBM verrà
dato atto con ricevuta rilasciata all'interessato.
Art. 85
Comunicazioni inviate all‘Ufficio
Le domande di titolo di privativa e le comunicazioni possono essere
presentate all‘USBM inviando unitamente agli esemplari del
documento richiesti:
per posta, nel caso trattasi di domanda di privativa, tramite
raccomandata;
con consegna a mano,
con altri mezzi equivalenti ed ammessi dall‘USBM,
per telecopia di un originale firmato, con le modalità
dell‘Articolo 86 seguente,
con trasmissione del contenuto della comunicazione mediante mezzi
elettronici, con le modalità dell’Articolo 87 seguente.
Art. 86
Comunicazioni mediante telecopia
La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di privativa
sammarinese presentata all‘USBM e ogni altra comunicazione
inviata mediante telecopia deve avere le qualità di leggibilità
necessarie.
Se il documento è incompleto e/o parzialmente o interamente
illegibile, o sussistono fondati dubbi quanto alla precisione
della trasmissione, l‘USBM ne informa lo speditore che può
ripetere l‘invio finché necessario per completare
il documento.
L‘USBM assegna, al documento così ricevuto, una data
di ricezione provvisoria, che è quella dell‘arrivo
dell‘ultima pagina del documento. Se il documento originale
perviene all‘USBM entro un mese dalla data di ricezione
della telecopia ed è conforme alla telecopia già
ricevuta, l‘USBM conferma al richiedente o all‘avente
causa la data della telecopia come data ufficiale di ricezione,
altrimenti al documento ricevuto dall‘USBM viene assegnata
la data della ricezione dell‘originale.
Se l‘invio dell‘originale non è effettuato,
la comunicazione si considera non avvenuta.
In ogni caso, la telecopia viene conservata agli atti.
Il Direttore dell‘USBM può stabilire condizioni supplementari
per l‘invio di comunicazioni mediante telecopia, in particolare
per il materiale da utilizzare, i dati tecnici della comunicazione
e i metodi di indicazione del mittente
Art. 87
Comunicazioni tramite mezzi elettronici
La domanda di deposito o di registrazione di un titolo di privativa
sammarinese presentata all‘USBM e ogni altra comunicazione
inviata mediante mezzi elettronici deve avere le qualità
di leggibilità necessarie.
Il mezzo elettronico scelto deve essere uno tra quelli definito
dal Direttore dell‘USBM, che possa garantire la sicurezza
dell‘invio e la compatibilità coi mezzi di ricezione
e lettura dell‘USBM.
L‘USBM assegna, al documento così ricevuto, una data
di ricezione, che è quella in cui la comunicazione è
ricevuta dall‘USBM.
Il Direttore dell‘USBM può stabilire condizioni supplementari
per l‘invio di comunicazioni mediante mezzi elettronici
in particolare per il materiale da utilizzare, i dati tecnici
della comunicazione e i metodi di indicazione del mittente, per
il tipo di documenti da escludere da questa forma di trasmissione.
Egli stabilirà nelle Direttive se i mezzi elettronici scelti
possano richiedere l‘invio del documento originale per conferma
o se il documento inviato eletronicamente costituisce in sé
un invio valido ai sensi delle procedure previste da questo Regolamento.
Art. 88
Comunicazioni dell‘USBM
Ogni comunicazione, rilievo o decisione inviata al richiedente,
o al suo incaricato, durante le procedure avanti l‘USBM,
è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione
di un termine per la risposta.
Il termine può variare da un minimo di un mese a un massimo
di tre mesi con possibilità di proroga fino ad un massimo
di sei mesi.
La richiesta di proroga deve essere motivata. L'USBM, non terrà
conto delle risposte pervenute dopo la scadenza del termine da
esso concesso o prorogato.
Se il progresso tecnico consente di garantire la sicurezza e la
privatezza delle telecomunicazioni con gli utenti, il Direttore
dell‘USBM può emanare direttive che ammettono lo
scambio di corrispondenza per via elettronica o per altra via
che eventualmente possa svilupparsi in futuro, tenedo conto delle
necessità di sicurezza e di riservatezza dei documenti
e delle informazioni scambiate.
Art. 89
Domicilio e mutamenti
Il richiedente o il suo avente causa deve, in ciascuna domanda,
indicare o eleggere il suo domicilio nella Repubblica di San Marino
per tutte le comunicazioni e notificazioni da farsi a norma di
questo Regolamento. I mutamenti del domicilio debbono essere portati
a conoscenza dell'USBM, che li annota nel rispettivo Registro.
Ove manchi l'indicazione o l'elezione del domicilio, ovvero nel
caso in cui sia comunicata all'USBM la cessazione del domicilio
eletto ai termini del comma precedente, e finché non sia
comunicata nuova elezione di domicilio nella Repubblica di San
Marino, le comunicazioni e notificazioni anzidette si eseguono
mediante affissione di copia dell'atto, o avviso del contenuto
di esso, nell'albo dell'USBM.
Ogni mutamento di domicilio del mandatario deve essere portato
a conoscenza dell'USBM, che lo annota nell‘albo dei mandatari
sammarinesi.
I mutamenti del nome del titolare del brevetto o della registrazione
del marchio, disegno o modello industriale debbono essere portati
a conoscenza dell'USBM, con i documenti giustificativi, per l'annotazione
nel relativo Registro.
L'indicazione di domicilio annotata nel registro dei brevetti
vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
Art. 90
Modalità di pubblicazione
Il Registro dei brevetti, quello dei marchi e quello dei modelli
e disegni industriali, le domande di privativa e i relativi documenti
sono pubblici. L‘USBM tiene a disposizione gratuita del
pubblico, perché possano essere consultati, un esemplare
dei documenti depositati nel corso delle procedure.
Salvo quanto disposto altrimenti nel presente Regolamento, chiunque
può prendere visione ed ottenere, per certificato o per
estratto, notizia delle registrazioni, delle trascrizioni e delle
annotazioni contenute nei registri, nonché copia delle
domande e dei relativi documenti, quali tavole con la riproduzione
grafica dei modelli, o dei prodotti, o i campioni dei prodotti
medesimi, sia dell'eventuale descrizione, allegati ai fascicoli.
Il Direttore dell'USBM può consentire che si estragga copia
delle domande, delle descrizioni e dei disegni, nonché
degli altri documenti di cui è consentita la visione al
pubblico, a chi ne faccia domanda.
Tali certificati o estratti, nonché l'autenticazione di
copie di atti e documenti, sono soggetti al pagamento delle tasse
prescritte o dei diritti di visione.
Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo
pagamento all'USBM dei diritti di visione, i documenti relativi
agli attestati stranieri, allegati alle domande, ove si sia rivendicata
la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti
di altre priorità.
Le copie e gli estratti dei vari Registri e dei certificati relativi
a notizie da estrarsi da altri registri, nonché i duplicati
degli originali dei documenti relativi a brevetti, marchi, modelli
o disegni industriali, sono fatti esclusivamente dall'USBM, in
seguito a domanda.
Sono determinate, dal Direttore dell‘USBM, nello stesso
modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione
fotografica, ai quali provveda l’USBM e per i diritti di
segreteria per servizi offerti al pubblico.
Le pubblicazioni previste in questo decreto si effettuano nel
Bollettino Ufficiale, edito a cura dell'USBM.
Le privative depositate e concesse, sono pubblicate nel Bollettino
Ufficiale. Sul Bollettino medesimo sarà altresì
data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente,
mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione
Mondiale della Proprietà Intellettuale di Ginevra „Les
Marques Internationales", contenenti le indicazioni riguardanti
tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.
La pubblicazione conterrà le indicazioni fondamentali comprese
nelle privative e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione
.
Il Direttore dell‘USBM ha facoltà di far pubblicare
nel Bollettino Ufficiale anche gli indici analitici e per classi
delle rispettive classificazioni dei titoli di privativa domandati
e/o concessi, gli indici alfabetici dei titolari delle privative
concesse, eventualmente i riassunti delle descrizioni e le trascrizioni
avvenute.
Anche al Bollettino anzidetto si applicano le disposizioni per
la distribuzione gratuita a Uffici di proprietà industriale
di altri Stati.
Il Direttore dell‘USBM può decidere di effettuare
la pubblicazione in qualunque altra forma, quale quella elettronica,
in funzione delle disponibilità offerte dal progresso tecnico.
Egli ha la facoltà di determinare quali informazioni o
dati anagrafici, oltre a quelli specificati nel presente Regolamento,
sono da includere, nella pubblicazione dei Registri e del Bollettino
Ufficiale, in funzione dell‘interesse del pubblico.
Art. 91
Formulari
Il Direttore dell‘USBM ha facoltà di stabilire,
con proprio provvedimento, i modelli in conformità dei
quali debbono essere redatte le domande e gli altri atti, inerenti
alla materia delle privative che l‘USBM registra o rilascia
e se essi possono essere distribuiti o depositati per via elettronica.
In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli,
di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere
alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli
atti stessi.
Titolo VII - Tasse
Art. 92
Tasse per brevetto d‘invenzione
In applicazione della Legge quadro sui marchi e brevetti, il brevetto
per invenzione industriale è soggetto alle seguenti tasse:
tassa di domanda comprensiva della tassa di rinnovo per i primi
tre anni e della tassa per la pubblicazione a stampa del fascicolo
di domanda di brevetto;
tassa aggiuntiva di pubblicazione per fascicoli di oltre 20 pagine;
tassa di rinnovo annuale, a partire dal quarto anno dalla data
di deposito.
tassa di trascrizione,
tassa di ricerca, se richiesta dal richiedente.
La tassa di domanda e la tassa di pubblicazione, devono essere
pagate al deposito della domanda In caso di rinuncia alla domanda,
prima che essa sia stata pubblicata, è rimborsata la metà
della somma versata per la pubblicazione.
Art. 93
Tasse per modello e disegno industriale
In applicazione della Legge quadro sui marchi e brevetti, la registrazione
per modelli e disegni industriali è soggetta alle seguenti
tasse:
tassa di domanda comprensiva di tassa di registrazione per il
primo quinquennio e di tassa per la pubblicazione a stampa del
disegno o modello;
tassa di rinnovazione quinquennale a partire dal secondo quinquennio;
tassa di trascrizione.
La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione, devono
essere pagate al deposito della domanda. In caso di rigetto della
domanda, o di rinuncia alla medesima, prima che la registrazione
sia stata concessa, sono rimborsate le somme versate, ad eccezione
della tassa di domanda, che è irripetibile.
Art. 94
Tasse di registrazione dei marchi
In applicazione della Legge quadro sui marchi e brevetti la registrazione
per marchio d'impresa e collettivo è soggetta alle seguenti
tasse:
tassa di domanda e di prima registrazione comprensiva di tassa
di prima registrazione, inclusiva di designazione di tre classi
e di tassa di pubblicazione a stampa del marchio;
è dovuta una tassa per ogni classe addizionale della classificazione
di cui all'articolo 1 dell‘accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi,
del 15 giugno 1957, riveduto e modificato;
tassa di rinnovazione a partire dal secondo decennio, anch'essa
da commisurarsi in ragione delle classi di cui alla lettera precedente.
tassa di trascrizione.
Per la registrazione internazionale del marchio, oltre le tasse
stabilite dalle Convenzioni internazionali, deve essere pagata
la tassa di domanda sammarinese.
La tassa di domanda e la tassa di prima registrazione, devono
essere pagate al deposito della domanda.
Del pari, la tassa di rinnovazione, deve essere pagata prima del
deposito della relativa domanda di rinnovazione.
In caso di rigetto della domanda, o di rinuncia alla medesima,
prima che la registrazione sia stata concessa, sono rimborsate
le somme versate, ad eccezione della tassa di domanda, che è
irripetibile.
Art. 95
Modalità di pagamento
Il Direttore dell‘USBM pubblica le informazioni relative
ai vari conti postali o bancari sui quali è possibile fare
i pagamenti e alle modalità di pagamento ammesse.
All‘occasione di ogni pagamento deve essere chiaramente
indicata la causale del versamento, con la specificazione, del
numero del brevetto o domanda o registrazione, del titolare, e
dell'annualità per la quale il versamento viene effettuato,
se trattasi di versamento per annualità, il tutto seguito
dalla firma e dal domicilio del mittente.
Se le indicazioni fornite con il pagamento non permettono di associare
il pagamento ad una data domanda di brevetto o ad un brevetto,
ad una domanda di registrazione o ad una registrazione, il pagamento
viene considerato come non avvenuto e il montante rimborsato al
pagatore, purché noto o riconoscibile.
Il rimborso di tasse pagate, nei casi previsti dalle disposizioni
di legge o regolamentari viene effettuato su richiesta dell'avente
diritto. I rimborsi non si riferiscono in alcun caso alla tassa
di deposito o di domanda di privativa, che è irripetibile.
I versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti
postali o mediante operazioni bancarie prendono data:
dal giorno del versamento, nel caso che si sia provveduto mediante
corresponsione diretta agli uffici postali o alle banche della
somma dovuta;
dal giorno dell'addebitamento sul conto corrente traente nel caso
che si sia provveduto mediante postagiro o bonifico, tratto per
la somma dovuta su altro conto corrente postale o bancario.
Il Direttore dell‘USBM ha facoltà di ammettere altri
mezzi di pagamento qualora lo riterrà opportuno.
Art. 96
Evidenza di pagamento
La domanda diretta ad ottenere un provvedimento, per cui è
prescritto il pagamento di una tassa, non è ricevibile
qualora non sia corredata dal documento che ne comprovi l'effettuato
pagamento.
ll mittente deve curare che ricevute o copie di ricevute attestanti
il pagamento, qualunque sia il mezzo utilizzato siano spediti
all'USBM raccomandati o con mezzi equivalenti o consegnati di
persona presso l‘USBM.
I pagamenti possono essere effettuati anche da persona diversa
dal titolare del titolo di privativa.
Art. 97
Errore di pagamento
Se, per evidente errore, o per altri scusabili motivi, una tassa
fra quelle considerate nei precedenti articoli venga pagata incompletamente,
o comunque irregolarmente, l'USBM, su istanza dell'interessato,
può ammettere come utile l'integrazione o la regolarizzazione,
anche tardiva, ma non oltre un anno dal termine ultimo di scadenza
del pagamento, con pagamento di soprattassa, altrimenti il pagamento
si considera come non effettuato.
Le domande intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione
tardiva di tasse pagate incompletamente o, comunque, irregolarmente
per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere
depositate presso l‘USBM o possono essere spedite direttamente
con raccomandata postale o con altro mezzo equivalente, a detto
Ufficio.
Ove l'Ufficio respinga l'istanza, l'interessato può presentare
ricorso.
Art. 98
Riduzione e esenzione dalle tasse di brevetto
Il richiedente o il titolare del brevetto nella domanda o con
comunicazione scritta che pervenga all'USBM, se non è trascritta
licenza esclusiva, può offrire al pubblico licenza per
l'uso non esclusivo dell’invenzione.
Gli effetti della licenza decorrono dalla notifica al titolare
dell'accettazione dell'offerta, anche se non è accettato
il compenso. In quest'ultimo caso alla determinazione della misura
e delle modalità di pagamento del compenso provvede un
collegio di arbitratori, composto di tre membri, nominati uno
da ciascuna delle parti, e il terzo nominato dai primi due o,
in caso di disaccordo, dal Commissario della Legge. Il collegio
degli arbitratori deve procedere con equo apprezzamento. Se la
determinazione è manifestamente iniqua od erronea, oppure
se una delle parti rifiuta di nominare il proprio arbitratore
la determinazione è fatta dal Commissario della Legge.
Il compenso può essere modificato negli stessi modi prescritti
per la determinazione di quello originario qualora si siano prodotti
o rivelati fatti che fanno apparire manifestamente inadeguato
il compenso già fissato.
Il richiedente o titolare del brevetto che abbia offerto al pubblico
licenza sul brevetto ha diritto alla riduzione alla metà
delle tasse annuali. La riduzione è concessa dall'USBM.
La dichiarazione di offerta viene annotata nel Registro dei brevetti,
pubblicata nel Bollettino Ufficiale e gli effetti di essa perdurano
finché non è revocata.
Se l'offerta al pubblico di licenza è fatta in data posteriore
al deposito della domanda di brevetto, la riduzione riguarderà
le tasse delle annualità successive alla comunicazione
dell'offerta.
TITOLO VIII Ordinamento giurisdizionale
Articolo 99
Ordinamento giurisdizionale
Tutte le azioni in giustizia in materia di privative sammarinesi,
si propongono davanti all'Autorità giudiziaria della Repubblica,
qualunque sia la cittadinanza, il domicilio o la residenza delle
parti fatte salve le disposizioni dell‘ Articolo 43, della
Convenzione di amicizia e buon vicinato fra San Marino e l‘Italia
del 31 marzo 1939.
L‘indicazione del domicilio annotata nel relativo registro
vale come elezione di domicilio ai fini della determinazione della
competenza e di ogni notificazione amministrativa e giudiziaria.
L'onere di provare la nullità o la decadenza di una privativa
incombe in ogni caso a chi impugna il titolo.
L‘onere di dimostrare la validità del titolo di privativa
spetta al titolare che promuove l‘azione in giustizia per
contraffazione o usurpazione.
Le decadenze o le nullità anche parziali di una privativa
hanno efficacia nei confronti di tutti quando siano dichiarate
con sentenze passate in giudicato. Tali sentenze debbono essere
trascritte nel rispettivo Registro a cura dell'USBM.
Art. 100
Azione promossa d‘ufficio
L'azione diretta ad ottenere la dichiarazione di decadenza o di
nullità di un titolo di privativa può essere promossa
anche d‘ufficio dal Procuratore del Fisco, per sopravvenuto
contrasto della privativa con la legge, l'ordine pubblico o il
buon costume.
L'azione di cui al comma precedente, deve essere esercitata in
contraddittorio di tutti coloro che risultano annotati nel relativo
Registro quali aventi diritto sulla privativa.
Art. 101
Registrazione dell‘atto introduttivo del giudizio
Una copia dell'atto introduttivo di ogni giudizio civile in materia
di brevetti, marchi, modelli e disegni industriali deve essere
comunicata all'USBM a cura di chi promuove il giudizio. Ove alla
comunicazione anzidetta non si sia provveduto, l'Autorità
giudiziaria, in qualunque grado del giudizio, prima di decidere
sul merito, dispone che tale comunicazione venga fatta. Il cancelliere
deve trasmettere all'USBM copia delle sentenze che pronunciano
sulla nullità o sulla decadenza dei brevetti, marchi, disegni
o modelli industriali.
Art. 102
Descrizione, sequestro e inibitoria
In attuazione dell‘Articolo 32, comma 3) della Legge quadro
sui marchi e brevetti, il titolare della privativa può
chiedere al Commissario della Legge che sia disposta l’ispezione
giudiziale con descrizione degli oggetti o il sequestro degli
oggetti, siano essi prodotti o merci, o siano involucri prodotti
in violazione o costituenti violazione di tali diritti e dei mezzi
adibiti alla produzione dei medesimi.
Il Commissario della Legge, assunte sommarie informazioni e sentita,
ove lo creda opportuno, la persona contro cui l’azione è
proposta, qualora ravvisi l’esistenza di gravi motivi, provvede
d'urgenza e può condizionare il sequestro alla prestazione
di una cauzione.
La descrizione e il sequestro vengono eseguiti a mezzo di ufficiale
giudiziario, con l'assistenza, ove occorra, di uno o più
periti ed anche con l'impiego di mezzi tecnici di accertamento,
fotografici o di altra natura. Gli interessati possono essere
autorizzati ad assistere alle operazioni, anche a mezzo di loro
rappresentanti, o ad essere assistiti da tecnici di loro fiducia.
La descrizione può concernere anche oggetti appartenenti
a terzi, purché non adibiti ad uso personale. Il sequestro
può colpire anche oggetti appartenenti a terzi, purché
questi ne facciano commercio.
La descrizione ed il sequestro, che non siano stati ordinati in
corso di giudizio, perdono ogni efficacia qualora entro otto giorni
dalla loro esecuzione:
non sia notificata copia del ricorso e del decreto che li ordina
a coloro nei confronti dei quali il decreto venne emanato;
non sia instaurato il giudizio di merito;
non siano chiamati nel giudizio di merito, e per la convalida
del sequestro, coloro nei confronti dei quali il decreto venne
emanato.
Colui contro il quale sia stata ordinata una descrizione o un
sequestro, divenuti inefficaci ai termini del comma precedente,
ovvero riconosciuti poi senza causa e perciò revocati,
ha diritto al risarcimento dei danni in confronto di chi ha ottenuto
la descrizione o il sequestro, quando questi abbia agito con colpa.
Nel corso del giudizio per violazione dei diritti di privativa,
su richiesta della parte interessata, può essere disposta,
con decreto provvisoriamente eseguibile, con o senza cauzione,
la inibitoria della fabbricazione o dell'uso di quanto forma oggetto
del brevetto fino al passaggio in giudicato della sentenza definitiva.
La inibitoria può essere revocata con la sentenza che pronuncia
sul merito.
Chiunque intenda esperire taluna delle azioni previste ai commi
precedenti può chiedere, con ricorso, al Commissario della
Legge di ordinare l‘esecuzione provvisoria di provvedimenti
inibitori, cautelativi o conservativi necessari per tutelare l‘esercizio
effettivo del diritto di pagamento del risarcimento del danno.
Il Commissario della Legge provvede con decreto, dopo aver sentito
senza ritardo, per ottenere sommarie informazioni, la parte a
carico della quale il provvedimento deve essere eseguito.
Nei casi di particolare gravità o urgenza, o qualora la
parte nei confronti della quale il provvedimento deve essere eseguito
non abbia nel territorio della Repubblica la residenza o la dimora
abituale o un rappresentante autorizzato a stare in giudizio,
il Commissario della Legge può soprassedere all‘audizione
della controparte e disporre l‘esecuzione del provvedimento,
imponendo eventualmente al ricorrerente di prestare una cauzione
commisurata alle sue possibilità economiche ed alla gravità
del provvedimento richiesto.
Il decreto va notificato alla parte, nei confronti della quale
esso deve essere eseguito, anteriormente alla sua esecuzione o,
al più tardi contemporaneamente ad essa. L‘esecuzione
può avvenire senza limitazioni relative all‘ora ed
al giorno.
I provvedimenti di cui ai commi precedenti possono essere chiesti
dal richiedente un brevetto dal momento in cui la domanda di brevetto
è resa accessibile ai terzi.
In deroga a quanto è disposto nei commi precedenti e salve
le esigenze della giustizia penale, non possono essere sequestrati,
ma soltanto descritti, gli oggetti nei quali si ravvisi una violazione
di titolo di privativa finché figurino nel recinto di una
esposizione, ufficiale o ufficialmente riconosciuta, tenuta nel
territorio della Repubblica di San Marino o dello Stato italiano,
o siano in transito da o per la medesima.
Quando gli oggetti provengono da fuori San Marino o Italia, l'istante
per ottenere la descrizione, deve dimostrare di essere titolare
del titolo di privativa nella Repubblica o in Italia e nel paese
di provenienza degli oggetti.
L'Autorità giudiziaria può ordinare che la sentenza
emessa in dipendenza di violazioni di diritti di privativa sia
pubblicata, integralmente o in sunto, o nella sola parte dispositiva,
in uno o più giornali, anche stranieri, da essa indicati,
a spese del soccombente.
Art. 103
Risarcimento
La sentenza che accerta la violazione dei diritti di privativa
può ordinare che gli oggetti così prodotti o importati
o venduti, e i mezzi specifici che hanno servito a produrli, o
ad attuare il metodo o processo tutelato, siano assegnati in proprietà
al titolare del brevetto stesso, salvo restando il diritto al
risarcimento del danno.
E‘ altresì in facoltà del Commissario della
Legge, su richiesta del proprietario di tali oggetti o mezzi di
produzione, tenuto conto della residua durata del brevetto, della
registrazione o delle particolari circostanze del caso, ordinare
il sequestro, a spese dell'autore della violazione, fino all'estinzione
del brevetto, se applicabile, degli oggetti e dei mezzi di produzione.
In quest'ultimo caso, il titolare del brevetto può chiedere
che gli oggetti sequestrati gli siano aggiudicati al prezzo che,
in mancanza di accordo tra le parti, verrà stabilito a
norma di legge sentito, occorrendo, un perito.
La sentenza che accerta la contraffazione del marchio, o la lesione
dei diritti che ne derivano, può ordinare la distruzione
delle elementi denominativi, figurativi o grafici con i quali
tale contraffazione o lesione è stata commessa. La distruzione
può comprendere gli involucri e, quando l'autorità
giudiziaria lo ritenga conveniente, anche il prodotto o la merce,
se ciò sia necessario per sopprimere il marchio contraffatto.
La sentenza che provvede sul risarcimento dei danni può
farne, ad istanza di parte, la liquidazione in una somma complessiva
stabilita in base agli atti della causa e alle presunzioni che
ne derivano. Può fissare altresì una somma dovuta
per ogni violazione o inosservanza successivamente constatata
e per ogni ritardo nella esecuzione dei provvedimenti contenuti
nella sentenza stessa.
Nel corso dello stesso giudizio, il Commissario della Legge decide
anche l’ammontare del risarcimento dovute dall’autore
della violazione al titolare della privativa.
Art. 104
Misure varie
Delle cose costituenti violazione dei diritti di privativa non
si può disporre la rimozione o la distruzione, né
può esserne interdetto l'uso quando appartengano a chi
in buona fede ne fa uso personale o domestico.
Sulle contestazioni che sorgono nell'eseguire le misure menzionate
in questo e nel precedente articolo decide, con decreto non soggetto
a gravame, sentite le parti e assunte informazioni sommarie, il
Commissario della Legge.
TITOLO IX - Disposizioni transitorie e finali
Art. 105
Disposizioni transitorie per i marchi
I marchi già registrati al momento dell'entrata in vigore
di questo Regolamento sono soggetti, quanto alle cause di decadenza
per non uso e nullità, alle norme di questo Regolamento
e della Legge quadro sui marchi e brevetti
Le norme del presente Regolamento che disciplinano il trasferimento
e la licenza del marchio si applicano anche ai marchi già
concessi ma non ai contratti conclusi prima dell’entrata
in vigore del presente Regolamento.
Salvi i termini di scadenza, anche per la concessione di registrazioni
di rinnovazione dei marchi valgono le disposizioni del precedente
Articolo 54.
I marchi in uso legittimamente alla data di entrata in vigore
di questo Regolamento, possono essere registrati entro sei mesi
da tale data, previa verifica dei requisiti richiesti da questo
Regolamento; l’obbligo di richiedere la registrazione entro
i sei mesi dall’entrata in vigore del presente Regolamento
si intende già assolto per i marchi depositati in forza
dell’Accordo di Madrid.
In questo caso non è dovuta la tassa di domanda e di prima
registrazione. I periodi di dieci anni, ai fini della domanda
di rinnovazione, vengono calcolati a partire della data di deposito
della domanda di prima registrazione.
La sussistenza dei requisiti previsti nell‘Articolo 56 e
degli impedimenti di cui all'Articolo 14 Legge quadro sui marchi
e brevetti e all‘Articolo 57 di questo Regolamento, deve
valutarsi, in tal caso, con riferimento alla data alla quale risale
l'uso effettivo dei medesimi marchi.
Le domande di registrazione per marchio e le domande per la trascrizione
dei relativi atti, già depositate fino all'entrata in vigore
di questo Regolamento, sono trattate secondo le disposizioni in
esso contenute.
Inoltre resta abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione,
di legge o di regolamento, che sia contraria a questo Regolamento.
Tuttavia, resta ferma l'applicazione delle disposizioni delle
convenzioni internazionali esecutive nella Repubblica di San Marino
e delle leggi emanate per la loro esecuzione.
In applicazione dell‘Articolo 43 della Convenzione di amicizia
e buon vicinato fra la Repubblica di San Marino e l‘Italia
del 31 marzo 1939, qualora, nei primi due anni a contare dalla
data di entrata in vigore di questo Regolamento, il titolare di
un marchio sammarinese registrato anteriormente all‘entrata
in vigore di questo Regolamento venisse a conoscenza o fosse informato
che il marchio di cui è titolare nella Repubblica di San
Marino è identico o simile, tanto da confondere il pubblico,
ad un marchio registrato in Italia, presentante una data di registrazione
anteriore, e appartenente a un altro titolare, il titolare del
marchio sammarinese ha tempo sei mesi, dalla data a cui ne è
venuto a conoscenza o ne è stato informato, per modificare
il marchio nei suoi caratteri distintivi in modo tale da renderlo
inconfondibile con il marchio precedente, tanto che il pubblico
non possa essere ingannato e da eliminare un rischio di associazione
tra i due segni. Nel caso l'USBM venisse informato della esistenza
di tale marchio anteriore registrato in Italia, esso inviterà
l'interessato, assegnandogli un termine di sei mesi, a modificare
il marchio. In tal caso il nuovo marchio mantiene la stessa data
di deposito del marchio sammarinese originale.
Dopo il periodo transitorio di due anni si applicano le disposizioni
previste dalla Legge quadro sui marchi e brevetti e da questo
Regolamento.
Art. 106
Entrata in vigore
Il presente Regolamento entra in vigore il 1 Luglio.
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