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NEWS Brevetti e Modelli 2000


Intermediazione estero su estero: contraffazione di brevetto.

La Corte di Appello di Milano ha dichiarato colpevole di contraffazione una compagnia italiana in quanto svolgeva attività di intermediazione tra due compagnie estere in relazione ad un prodotto brevettato in Italia.
20 settembre 2000

Con sentenza del 16 Luglio 1999, passata in giudicato, la Corte di Appello di Milano ha dichiarato colpevole di contraffazione di brevetto una compagnia italiana che svolgeva attività di intermediazione tra due compagnie estere in relazione ad un prodotto brevettato in Italia.

Il prodotto, un composto farmaceutico, è protetto in Italia da una domanda di brevetto Europeo a nome di una compagnia svedese.

L'intermediario svolgeva la sua attività per due compagnie aventi entrambe sede fuori dell'Italia e attive in paesi dove il prodotto non è brevettato.

L'intermediario italiano è stato condannato per violazione degli articoli 1 e 1-bis della Legge Brevetti italiana, sulla base delle seguenti motivazioni:

I) l'Articolo 1 stabilisce che i diritti di brevetto per invenzione industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato, e che i diritti esclusivi si estendono anche al commercio del prodotto brevettato.

II) L'Articolo 1-bis stabilisce che, in particolare, il brevetto conferisce al suo titolare i seguenti diritti esclusivi: se l'oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione.

III) Nelle sue motivazioni davanti la Corte, l'intermediario appellante affermava di non aver violato i sopra menzionati articoli poiché il composto non veniva prodotto né venduto in Italia. La compagnia italiana agiva solo come intermediario tra una prima compagnia, che produce il composto in un paese dove lo stesso non è brevettato, e una seconda compagnia che vende e usa il prodotto in un altro paese dove lo stesso non è brevettato.

IV) Al contrario, il titolare del brevetto affermava che l'intermediario italiano traeva profitto dall'invenzione in Italia, in questo modo violando quanto prevede esplicitamente l'articolo 1, e che, in realtà, l'intermediazione rappresenta uno dei tanti possibili tipi di commercio, in quanto quest'ultimo termine è stato sempre interpretato in senso lato, comprendendo anche il significato di "offrire in vendita o pubblicizzare".

V) La Corte ha emesso sentenza contro l'intermediario stabilendo che:

l'attività di intermediazione può essere considerata come una forma di partecipazione ad un'attività di commercio, per "profitto" si deve intendere un arricchimento raggiunto dal soggetto nel luogo dove è domiciliato, residente o ha la sede centrale, quindi un'attività di intermediazione come quella in questione costituisce una violazione degli articoli 1 e 1-bis della Legge Brevetti italiana.
Breve commento:
non c'è alcun dubbio che un'attività di intermediazione possa essere considerata un'attività di commercio; risulta meno ovvio che - qualora la realizzazione del profitto da parte dell'intermediario non sia stata realmente provata - la Corte abbia deciso che l'esistenza di una struttura stabile è sufficiente per sé che si sia realizzato un profitto.



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