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Intermediazione
estero su estero: contraffazione di brevetto.
La Corte di Appello di Milano ha dichiarato colpevole di contraffazione
una compagnia italiana in quanto svolgeva attività di intermediazione
tra due compagnie estere in relazione ad un prodotto brevettato
in Italia.
20 settembre 2000
Con sentenza del 16 Luglio 1999, passata in giudicato, la Corte
di Appello di Milano ha dichiarato colpevole di contraffazione
di brevetto una compagnia italiana che svolgeva attività
di intermediazione tra due compagnie estere in relazione ad un
prodotto brevettato in Italia.
Il prodotto, un composto farmaceutico, è protetto in Italia
da una domanda di brevetto Europeo a nome di una compagnia svedese.
L'intermediario svolgeva la sua attività per due compagnie
aventi entrambe sede fuori dell'Italia e attive in paesi dove
il prodotto non è brevettato.
L'intermediario italiano è stato condannato per violazione
degli articoli 1 e 1-bis della Legge Brevetti italiana, sulla
base delle seguenti motivazioni:
I) l'Articolo 1 stabilisce che i diritti di brevetto per invenzione
industriale consistono nella facoltà esclusiva di attuare
l'invenzione e di trarne profitto nel territorio dello Stato,
e che i diritti esclusivi si estendono anche al commercio del
prodotto brevettato.
II) L'Articolo 1-bis stabilisce che, in particolare, il brevetto
conferisce al suo titolare i seguenti diritti esclusivi: se l'oggetto
del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi,
salvo suo consenso, di produrre, usare, mettere in commercio,
vendere o importare a tali fini il prodotto in questione.
III) Nelle sue motivazioni davanti la Corte, l'intermediario
appellante affermava di non aver violato i sopra menzionati articoli
poiché il composto non veniva prodotto né venduto
in Italia. La compagnia italiana agiva solo come intermediario
tra una prima compagnia, che produce il composto in un paese dove
lo stesso non è brevettato, e una seconda compagnia che
vende e usa il prodotto in un altro paese dove lo stesso non è
brevettato.
IV) Al contrario, il titolare del brevetto affermava che l'intermediario
italiano traeva profitto dall'invenzione in Italia, in questo
modo violando quanto prevede esplicitamente l'articolo 1, e che,
in realtà, l'intermediazione rappresenta uno dei tanti
possibili tipi di commercio, in quanto quest'ultimo termine è
stato sempre interpretato in senso lato, comprendendo anche il
significato di "offrire in vendita o pubblicizzare".
V) La Corte ha emesso sentenza contro l'intermediario stabilendo
che:
l'attività di intermediazione può essere considerata
come una forma di partecipazione ad un'attività di commercio,
per "profitto" si deve intendere un arricchimento raggiunto
dal soggetto nel luogo dove è domiciliato, residente o
ha la sede centrale, quindi un'attività di intermediazione
come quella in questione costituisce una violazione degli articoli
1 e 1-bis della Legge Brevetti italiana.
Breve commento:
non c'è alcun dubbio che un'attività di intermediazione
possa essere considerata un'attività di commercio; risulta
meno ovvio che - qualora la realizzazione del profitto da parte
dell'intermediario non sia stata realmente provata - la Corte
abbia deciso che l'esistenza di una struttura stabile è
sufficiente per sé che si sia realizzato un profitto.
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