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Farmaci Orfani: regolamento (EC) No 141/2000 - Parlamento Europeo
e Consiglio - 16 dicembre 1999.
Stabilisce incentivi per promuovere la ricerca, lo sviluppo e
la disponibilità sul mercato dei farmaci detti Farmaci
Orfani
Articolo 3
Stabilisce incentivi per promuovere la ricerca, lo sviluppo e
la disponibilità sul mercato dei farmaci detti Farmaci
Orfani
Articolo 3
Stabilisce i criteri per definire un farmaco come Farmaco Orfano
Sono necessarie due condizioni: a + b
a. farmaco per la diagnosi, prevenzione o trattamento di una
patologia pericolosa per la vita o debilitante cronica che colpisce
non più di 5 persone su 10.000
oppure
farmaco per la diagnosi, prevenzione o trattamento di una patologia
pericolosa per la vita o seriamente debilitante o grave e cronica
nella Comunità e la cui immissione in commercio nella Comunità,
in assenza di incentivi, non assicurerebbe un ritorno tale da
giustificare un investimento
b. non esistono metodi soddisfacenti per la diagnosi, la prevenzione
o il trattamento della patologia già autorizzati dalla
Comunità o, se esistono, il farmaco fornirebbe significanti
benefici alle persone colpite dalla patologia
Articolo 8
Riguarda l'Esclusiva sul mercato per Farmaci Orfani:
Chi ottiene l'Autorizzazione al commercio di un Farmaco Orfano
(Art.3) avrà diritto (salvo quanto previsto dalla legge
sulla proprietà intellettuale o Comunitaria) a 10 anni
di esclusiva
Pertanto, la Comunità e gli Stati Membri non accetteranno
altre domande per l'autorizzazione al commercio, o non concederanno
altre autorizzazioni al commercio o non accetteranno estensioni
di un'esistente autorizzazione al commercio per un farmaco simile
e per la stessa indicazione terapeutica.
Eccezioni in base alle quali può essere concessa un'altra
autorizzazione:
consenso da parte del detentore della autorizzazione al commercio
del farmaco orfano originale
il detentore della autorizzazione al commercio del farmaco orfano
originale non è in grado di fornire quantità sufficienti
di prodotto
il secondo richiedente chiede autorizzazione per un farmaco
simile al primo ma più sicuro, più efficace o clinicamente
superiore rispetto al farmaco orfano già autorizzato.
Infine, il periodo di esclusiva può essere ridotto a sei
anni se esistono prove che il prodotto dà profitti così
alti da non giustificare più il mantenimento dell'esclusiva
concessa.
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