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Invenzioni
dei Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica .
DDL N° 1456 - Primi interventi per il rilancio dell'economia.
26 ottobre 2001
Ddl Camera 1456 - Primi interventi per il rilancio dell'economia
Articolo 7.
(Nuove regole sulla titolarità dei diritti brevettuali
per invenzioni industriali).
1. Al regio decreto 29 giugno 1939, n.1127, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 24, primo comma, le parole: "o dell'Amministrazione
pubblica" sono soppresse;
b) dopo l'articolo 24 è inserito il seguente:
"Articolo 24-bis. - 1. In deroga all'articolo 23 del presente
decreto e all'articolo 34 del testo unico delle disposizioni concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, quando il
rapporto di lavoro intercorre con una università o con
una pubblica amministrazione avente fra i suoi scopi istituzionali
finalità di ricerca, il ricercatore è titolare esclusivo
dei diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui è
autore. In caso di più autori, dipendenti delle università,
delle pubbliche amministrazioni predette ovvero di altre pubbliche
amministrazioni, i diritti derivanti dall'invenzione appartengono
a tutti in parti uguali, salvo diversa pattuizione. L'inventore
presenta la domanda di brevetto e ne dà comunicazione all'amministrazione.
2. Le università e le pubbliche amministrazioni, nell'ambito
della loro autonomia, stabiliscono l'importo massimo del canone,
relativo a licenze a terzi per l'uso dell'invenzione, spettante
alla stessa università o alla pubblica amministrazione,
ovvero a privati finanziatori della ricerca, nonché ogni
ulteriore aspetto dei rapporti reciproci.
3. In ogni caso, l'inventore ha diritto a non meno del 50 per
cento dei proventi o dei canoni di sfruttamento dell'invenzione.
Nel caso in cui le università o le amministrazioni pubbliche
non provvedano alle determinazioni di cui al comma 2, alle stesse
compete il 30 per cento dei proventi o canoni.
4. Trascorsi cinque anni dalla data di rilascio del brevetto,
qualora l'inventore o i suoi aventi causa non ne abbiano iniziato
lo sfruttamento industriale, a meno che ciò non derivi
da cause indipendenti dalla loro volontà, la pubblica amministrazione
di cui l'inventore era dipendente al momento dell'invenzione acquisisce
automaticamente un diritto gratuito, non esclusivo, di sfruttare
l'invenzione e i diritti patrimoniali ad essa connessi, o di farli
sfruttare da terzi, salvo il diritto spettante all'inventore di
esserne riconosciuto autore".
2. La disciplina di cui all'articolo 24-bis del regio decreto
29 giugno 1939, n.1127, introdotto dal comma 1 del presente articolo,
si applica a tutte le invenzioni ivi indicate conseguite successivamente
alla data di entrata in vigore della presente legge, ancorché
in dipendenza di ricerche cominciate anteriormente.
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