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Brevi
commenti sulla nuova Legge Modelli
Brevi
commenti sulla nuova Legge Modelli.
Roma, 26 giugno 2001
I recenti emendamenti del Legge Italiano sui Modelli sono concepiti
per implementare in Italia la Direttiva Europea 71/98/EC sulla
protezione legale dei disegni.
Le più importanti modifiche, ai requisiti previsti dal
precedente disegno di legge, concernono le caratteristiche del
disegno necessarie per ottenere la registrazione, il periodo di
validità della registrazione, l'eliminazione del divieto
di cumulo di diverse tutele (brevetto per modello, copyright,
marchio tridimensionale).
Conseguentemente, i disegni che possiedono un particolare valore
artistico, possono ottenere la tutela conferita dal Diritto d'Autore,
dalla registrazione del disegno ed eventualmente dal marchio tridimensionale.
Requisiti
In particolare, per quello che riguarda i requisiti che un disegno
deve possedere per ottenere la registrazione, è ora richiesto
che un disegno sia nuovo e abbia carattere individuale. Non si
fa menzione di ogni "speciale ornamento", come precedentemente
richiesto.
È possibile altresì proteggere ogni oggetto industriale
o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati
per la creazione di un prodotto complesso, gli imballaggi, le
presentazioni, i simboli grafici e i caratteri topografici, esclusi
i programmi per elaboratore.
Un disegno è considerato nuovo qualora nessun disegno
identico (differente solo in dettagli irrilevanti) sia stato divulgato
anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione
ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente
alla data di quest'ultima. È concesso un periodo di grazia
di 12 mesi, che nella legge precedente non era previsto.
Un disegno ha carattere individuale se l'impressione generale
che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione
generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno che
sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda
di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità,
prima della data di quest'ultima. Il requisito di carattere individuale
non era contemplato nella legge precedente.
Inoltre, gli emendamenti alla legge sanciscono la protezione
anche delle "parti di ricambio" ( ovvero dei componenti
che devono essere assemblati per creare un prodotto complesso")
se esse rimangono visibili durante la normale utilizzazione e
se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per
sé i requisiti di novità e di individualità.
I diritti di esclusiva sui componenti di un prodotto complesso
non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione
e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto
complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario, fino
a nuova modifica della Direttiva Europea 71/98/EC.
Periodo di validità
Il periodo di validità della registrazione di un disegno
è esteso da 15 a 25 anni (divisi in 5 periodi di 5 anni
ciascuno) a partire dalla data di deposito. Questa disposizione
accorda i suoi benefici a tutti i brevetti per modello ancora
effettivi al 19 Aprile 2001.
L'Italia attua la direttiva sui disegni e modelli
Roma, 16 febbraio 2001
In data 2 febbraio 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato
il Decreto Legislativo di attuazione della Dir. 71/98/CE in materia
di disegni e modelli.
Tale Decreto diverrà norma dell'ordinamento nazionale
una volta esperito l'iter procedimentale, che culmina con la pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale: presumibilmente, nell'arco di qualche
settimana.
Per quanto e' dato sapere, il citato Decreto consentirebbe la
protezione anche di parti staccate di prodotti composti, dopo
un adeguato periodo transitorio. A tal riguardo, richiamiamo le
seguenti note, redatte in precedenza.
Parti di ricambio - Motoveicoli - Protezione del Design
Direttiva EU n. 98/71/CE del 28 Ottobre 1998
Roma, 15 aprile 1999
La Direttiva 98/71/CE impone alle Autorità dell'Unione
di stabilire entro il 2004 il modus di gestire la materia relativa
alle parti di ricambio ed in particolare alla protezione del design.
In tal maniera la Direttiva ha provvisoriamente risolto il controverso
argomento della disciplina della riproduzione di parti di ricambio
da parte di terzi non autorizzati.
Non vi sono dubbi sul rispetto della scadenza del 2004, ma sarà
interessante vedere quale approccio alla materia sarà scelto
dalle Autorità Comunitarie competenti.
Nel frattempo, un'azione è stata intrapresa dalla Commissione
Europea contro la Repubblica Francese, in un caso che riguarda
le parti di ricambio: come sappiamo uno dei cardini del sistema
delle libertà garantite dal Trattato di Roma consiste nella
libera circolazione delle merci, di cui l'eliminazione delle restrizioni
quantitative fra Paesi Membri è la materia principe (articoli
28-30 TUE - consolidato).
In particolare, l'articolo 28 (ex articolo 30 così modificato
dal Trattato di Amsterdam) prevede che "sono vietate tra
gli Stati Membri le restrinzioni quantitative all'importazione
nonché qualsiasi misura di effetto equivalente".
Mentre l'articolo 30 (ex articolo 36) recita "le disposizioni
degli articoli 28 e 29 (ex articolo 34) lasciano impregiudicati
i divieti all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati
da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza, di tutela della salutre e della vita delle
persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione
del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o
di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia,
tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione
arbritaria, né una restrizione dissimulata al commercio
tra gli Stati Membri".
Quindi, si può considerare violazione del Trattato, il
fermo operato dalle Dogane Francesi su parti di ricambio per motoveicoli
che sono stati fabbricati in Spagna ma destinati al mercato Italiano
?
Poiché non vi è stata armonizzazione a livello
Comunitario circa le condizioni e termini di protezione del design
di parti di ricambio, né la Direttiva 98/71 ECC è
esauriente a tal riguardo, la soluzione del quesito è di
immediato interesse.
Attualmente la Commissione ritiene che " i diritti esclusivi
conferiti ai titolari dei diritti sul Design comprendono la fabbricazione
e la commercializzazione dei beni in questione sul territorio
nazionale. Secondo il principio della territorialità dei
diritti di proprietà industriale, essi non possono avere
l'effetto di tutelare i diritti in oggetto su mercati diversi
da quello nazionale. Se ne deduce che il mero transito sul territorio
Francese di beni manufatti altrove e non destinati al mercato
Francese non costituisce di per se una violazione di quei diritti
esclusivi, che la legge Francese, attribuisce al titolare dei
diritti sul design".
La Corte di Cassazione Italiana ha dichiarato in materia che
i venditori non autorizzati di parti di ricambio possono utilizzare
i marchi posseduti dalle case automobilistiche, a condizione che,
le modalità di tale uso non inducano i consumatori a credere
che le parti di ricambio siano state prodotte dal proprietario
dei marchi, overossia direttamente dalle case automobilistiche.
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