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NEWS Brevetti e Modelli 2001


Brevi commenti sulla nuova Legge Modelli

Brevi commenti sulla nuova Legge Modelli.
Roma, 26 giugno 2001

I recenti emendamenti del Legge Italiano sui Modelli sono concepiti per implementare in Italia la Direttiva Europea 71/98/EC sulla protezione legale dei disegni.

Le più importanti modifiche, ai requisiti previsti dal precedente disegno di legge, concernono le caratteristiche del disegno necessarie per ottenere la registrazione, il periodo di validità della registrazione, l'eliminazione del divieto di cumulo di diverse tutele (brevetto per modello, copyright, marchio tridimensionale).

Conseguentemente, i disegni che possiedono un particolare valore artistico, possono ottenere la tutela conferita dal Diritto d'Autore, dalla registrazione del disegno ed eventualmente dal marchio tridimensionale.

Requisiti

In particolare, per quello che riguarda i requisiti che un disegno deve possedere per ottenere la registrazione, è ora richiesto che un disegno sia nuovo e abbia carattere individuale. Non si fa menzione di ogni "speciale ornamento", come precedentemente richiesto.

È possibile altresì proteggere ogni oggetto industriale o artigianale, compresi i componenti che devono essere assemblati per la creazione di un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e i caratteri topografici, esclusi i programmi per elaboratore.

Un disegno è considerato nuovo qualora nessun disegno identico (differente solo in dettagli irrilevanti) sia stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima. È concesso un periodo di grazia di 12 mesi, che nella legge precedente non era previsto.

Un disegno ha carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno che sia stato divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione o, qualora si rivendichi la priorità, prima della data di quest'ultima. Il requisito di carattere individuale non era contemplato nella legge precedente.

Inoltre, gli emendamenti alla legge sanciscono la protezione anche delle "parti di ricambio" ( ovvero dei componenti che devono essere assemblati per creare un prodotto complesso") se esse rimangono visibili durante la normale utilizzazione e se le caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e di individualità. I diritti di esclusiva sui componenti di un prodotto complesso non possono essere fatti valere per impedire la fabbricazione e la vendita dei componenti stessi per la riparazione del prodotto complesso, al fine di ripristinarne l'aspetto originario, fino a nuova modifica della Direttiva Europea 71/98/EC.

Periodo di validità

Il periodo di validità della registrazione di un disegno è esteso da 15 a 25 anni (divisi in 5 periodi di 5 anni ciascuno) a partire dalla data di deposito. Questa disposizione accorda i suoi benefici a tutti i brevetti per modello ancora effettivi al 19 Aprile 2001.


L'Italia attua la direttiva sui disegni e modelli

Roma, 16 febbraio 2001

In data 2 febbraio 2001 il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legislativo di attuazione della Dir. 71/98/CE in materia di disegni e modelli.

Tale Decreto diverrà norma dell'ordinamento nazionale una volta esperito l'iter procedimentale, che culmina con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale: presumibilmente, nell'arco di qualche settimana.

Per quanto e' dato sapere, il citato Decreto consentirebbe la protezione anche di parti staccate di prodotti composti, dopo un adeguato periodo transitorio. A tal riguardo, richiamiamo le seguenti note, redatte in precedenza.


Parti di ricambio - Motoveicoli - Protezione del Design
Direttiva EU n. 98/71/CE del 28 Ottobre 1998

Roma, 15 aprile 1999

La Direttiva 98/71/CE impone alle Autorità dell'Unione di stabilire entro il 2004 il modus di gestire la materia relativa alle parti di ricambio ed in particolare alla protezione del design.

In tal maniera la Direttiva ha provvisoriamente risolto il controverso argomento della disciplina della riproduzione di parti di ricambio da parte di terzi non autorizzati.

Non vi sono dubbi sul rispetto della scadenza del 2004, ma sarà interessante vedere quale approccio alla materia sarà scelto dalle Autorità Comunitarie competenti.

Nel frattempo, un'azione è stata intrapresa dalla Commissione Europea contro la Repubblica Francese, in un caso che riguarda le parti di ricambio: come sappiamo uno dei cardini del sistema delle libertà garantite dal Trattato di Roma consiste nella libera circolazione delle merci, di cui l'eliminazione delle restrizioni quantitative fra Paesi Membri è la materia principe (articoli 28-30 TUE - consolidato).

In particolare, l'articolo 28 (ex articolo 30 così modificato dal Trattato di Amsterdam) prevede che "sono vietate tra gli Stati Membri le restrinzioni quantitative all'importazione nonché qualsiasi misura di effetto equivalente".

Mentre l'articolo 30 (ex articolo 36) recita "le disposizioni degli articoli 28 e 29 (ex articolo 34) lasciano impregiudicati i divieti all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salutre e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbritaria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati Membri".

Quindi, si può considerare violazione del Trattato, il fermo operato dalle Dogane Francesi su parti di ricambio per motoveicoli che sono stati fabbricati in Spagna ma destinati al mercato Italiano ?

Poiché non vi è stata armonizzazione a livello Comunitario circa le condizioni e termini di protezione del design di parti di ricambio, né la Direttiva 98/71 ECC è esauriente a tal riguardo, la soluzione del quesito è di immediato interesse.

Attualmente la Commissione ritiene che " i diritti esclusivi conferiti ai titolari dei diritti sul Design comprendono la fabbricazione e la commercializzazione dei beni in questione sul territorio nazionale. Secondo il principio della territorialità dei diritti di proprietà industriale, essi non possono avere l'effetto di tutelare i diritti in oggetto su mercati diversi da quello nazionale. Se ne deduce che il mero transito sul territorio Francese di beni manufatti altrove e non destinati al mercato Francese non costituisce di per se una violazione di quei diritti esclusivi, che la legge Francese, attribuisce al titolare dei diritti sul design".

La Corte di Cassazione Italiana ha dichiarato in materia che i venditori non autorizzati di parti di ricambio possono utilizzare i marchi posseduti dalle case automobilistiche, a condizione che, le modalità di tale uso non inducano i consumatori a credere che le parti di ricambio siano state prodotte dal proprietario dei marchi, overossia direttamente dalle case automobilistiche.


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