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Certificato Complementare di Protezione.
Interventi normativi sui CCP nazionali italiani.
26 novembre 2002 Certificato Complementare di Protezione
Interventi normativi sui CCP nazionali italiani
La posizione dei CCP italiani rilasciati in base alla legge
n. 349 del 19 ottobre 1991 - che disponeva sull'estensione della
copertura brevettuale per i prodotti farmaceutici prima dell'entrata
in vigore del Regolamento CEE n. 1768/92- è stata recentemente
modificata dalla legge n. 112/2002, promulgata il 15 giugno 2002.
Quest'ultima risulta dalla conversione in legge del decreto-legge
n. 63 del 15 aprile 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana il 17 aprile 2002, contenente alcune
misure urgenti finalizzate all'incremento del gettito fiscale,
al reperimento di mezzi di finanziamento e alla riduzione e razionalizzazione
della spesa pubblica. Le misure che hanno impatto sul settore
farmaceutico, raccolte nell'art. 3 (sia nel decreto-legge che
della legge definitiva, n.112/2002) includono, tra l'altro, una
riduzione del 5% del prezzo di vendita al pubblico delle specialità
farmaceutiche in classe A (a totale carico del Servizio Sanitario
Nazionale), disposizioni che limitano drasticamente le spese congressuali
delle aziende farmaceutiche e, ai commi 8 e 8-bis, ter e quater,
alcune misure connesse alla proprietà intellettuale. Queste
ultime hanno lo scopo dichiarato di adeguare progressivamente
la durata dei CCP rilasciati ai sensi della precedente legge nazionale
(poco più di 400 depositi, di cui solo una parte è
ancora in vigore) a quella dei CCP rilasciati secondo il Regolamento
CEE n. 1768/92. L'obiettivo sarebbe quello di favorire la penetrazione
dei farmaci generici come sostitutivi, più economici per
lo Stato, delle specialità medicinali proprietarie.
Il testo dell'articolo 3, comma 8, come alla fine approvato,
dispone una riduzione della durata dei CCP rilasciati ai sensi
della legge n. 349/91 pari “a sei mesi per ogni anno solare,
a partire dal 1° gennaio 2004”. In confronto con la
versione originaria della stessa norma, come introdotta dal decreto-legge
n. 63/2002, secondo cui la riduzione doveva essere “di un
anno nel 2002 e di due anni per ogni anno solare, a partire dal
1° gennaio 2003”, la versione attuale limita drasticamente
gli effetti dell'intervento normativo.
Tutti i CCP secondo la legge n. 349/91 che sono in scadenza fino
al 1° gennaio 2004 non saranno interessati dai cambiamenti
introdotti dalla legge n. 112/2002, mentre negli altri casi la
riduzione sarà piuttosto moderata. In ogni caso, è
da notare che le disposizioni in questione alterano la validità
e l'azionabilità di un titolo già concesso dall'Autorità
nazionale, e che potrebbero anche dar luogo a censure sotto il
profilo della certezza del diritto.
Ovviamente, nel considerare come obiettivo il livellamento della
protezione accessibile attraverso il CCP nazionale italiano con
quella offerta dal Regolamento CEE, il decreto in questione non
ha tenuto conto (né avrebbe potuto) del fatto che la prima
Autorizzazione all'Immissione in Commercio (A.I.C.) italiana non
è necessariamente la prima A.I.C. rilasciata nella Comunità
europea. Questo ulteriore vantaggio offerto della legge nazionale
rispetto al Regolamento CEE è rimasto intoccato.
Lo stesso comma 8 della legge n. 112/2002 contiene un'altra importante
disposizione intesa a favorire i produttori di generici, che prevede
che le aziende interessate alla produzione di specialità
farmaceutiche al di fuori della copertura brevettuale possano
avviare la procedura di ottenimento della necessaria A.I.C. in
anticipo di un anno rispetto alla scadenza del CCP sul principio
attivo. Ciò introduce di fatto un'eccezione al principio
del diritto brevettuale secondo cui qualunque attività
avente una finalità di sfruttamento economico del brevetto
è preclusa per tutta la durata della protezione brevettuale,
anche se si tratta di attività sperimentale o di semplice
predisposizione di documentazione.
In aggiunta al disposto originario del decreto-legge n. 63/2002,
il testo finale della legge n. 112/2002 contiene alcune norme,
raccolte ai commi da 8-bis a 8-quater, che regolano la possibilità
di produrre un principio attivo ancora coperto da Certificato
Complementare di Protezione ai sensi della legge n. 349/91 per
la sola esportazione verso paesi in cui il principio attivo in
questione non è (più) coperto da brevetto.
La legge 112/2002, peraltro, rinvia la definizione dei criteri
di funzionamento della procedura per il rilascio delle licenze
a titolo oneroso di cui all'art. 8-bis ad un atto da emanarsi
a cura del Ministero delle Attività Produttive.
In ossequio a tale disposizione è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2002, n. 143, il Decreto del
Ministero delle Attività Produttive del 17 ottobre 2002.
Il Decreto riguarda il rilascio di licenze volontarie non esclusive
a titolo oneroso valide per l'esportazione di principi attivi
di farmaci coperti da CCP, verso Paesi nei quali la protezione
brevettuale e del CCP non esiste, è scaduta ovvero l'esportazione
del principio attivo non costituisce contraffazione del relativo
brevetto in conformità alle normative vigenti nei Paesi
di destinazione.
La procedura di attribuzione della licenza ha inizio attraverso
la comunicazione dell'interessato all'Ufficio Italiano Brevetti
e Marchi con l'individuazione del principio attivo. L'UIBM dà
pronta notizia della richiesta a tutti i potenziali interessati.
Qualora entro 90 giorni dal ricevimento della domanda le parti
raggiungano l'accordo, copia dello stesso è trasmessa all'UIBM.
Il Decreto prevede un intervento attivo dell'Ufficio Italiano
Brevetti e Marchi nel caso in cui gli interessati all'accordo
di licenza non riescano a raggiungere un punto di convergenza
dei reciproci interessi; infatti, qualora le parti comunichino
all'Ufficio che non è stato possibile pervenire ad un accordo,
ha inizio la procedura di Conciliazione di cui all'art. 5 del
Decreto.
Occorre rilevare come la lettera della norma sembri richiedere
espressamente la comunicazione del mancato raggiungimento dell'accordo
da parte di tutti i possibili firmatari del contratto, anche se
non congiuntamente. Tale disposizione si può giustificare
come una garanzia per l'UIBM a prestare la propria attività
solo in caso di un reale e concreto interesse di tutte le parti
nella stipula di un accordo.
Il tentativo di conciliazione si concluderà o con l'individuazione
di un'ipotesi di accordo finalizzato a contemperare le esigenze
delle parti o, in caso di fallimento del tentativo, con la trasmissione
degli atti del procedimento all'Autorità garante della
concorrenza e del mercato.
Resta da vedere (si veda l'art. 7 del Decreto) quale sarà
il reale contributo di questo provvedimento allo sviluppo del
mercato dei generici in Italia, e ad un concreto risparmio sulla
spesa farmaceutica.
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