Il Gruppo B&Z | Contatti | News | Link utili | Ricerca di Personale | Area Clienti
 
  :. INTELLECTUAL PROPERTY
News  
   
     
 
 
Valutazione Brevetti e Marchi
Nomi a Dominio
Dogane
Diritto D'autore
Contenzioso
Assistenza Legale
Licenze e Trasferimento Tecnologie
Trattati Internazionali
San Marino
I nostri Partner
Download Brochure
English version
Home
 

NEWS Brevetti e Modelli 2002



Approvato un nuovo d.l. sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli .


Il Consigli dei Ministri n. 37 del 1 febbraio 2002 ha approvato un nuovo decreto legislativo, intitolato "Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli.
21 febbraio 2002

Il Consigli dei Ministri n. 37 del 1 febbraio 2002 ha approvato un nuovo decreto legislativo, intitolato "Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e modelli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 97/71/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli;

Vista la legge 21 dicembre 1999 n.526 legge comunitaria 1999 ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;

Visto il capo III del titolo IX del libro V del Codice Civile;

Visto il Regio Decreto 25 agosto 1940, n.1411 recante disposizioni legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95 recante norme per la revisione della legislazione nazionale in materia di protezione giuridica dei disegni e dei modelli conformemente alle disposizioni della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’Unione europea del 13 ottobre 1998;

Ritenuta la necessità di apportare disposizioni integrative al citato decreto legislativo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro delle attività produttive, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia dell’economia e finanze;

EMANA

Art.1

1. L’art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95, è così modificato:

- Art. 19-1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n.1411, l’articolo 12 è sostituito dal seguente :

- Art.12-1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli di utilità può essere pagata in un’unica rata o in due rate quinquennali.

2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive relative alla registrazione di disegni o modelli sono rispettivamente alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, Titolo IV, art.10, punto 2 lettere c) e f).

3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili può essere pagata in rate annuali.

4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del Regio decreto 29 giugno 1939 n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



torna alla pagina principale delle News > Brevetti e Modelli
torna alla pagina principale delle News

 
 
|g
 
  Studio Legale    
  BARZANÓ & ZANARDO 2007 All Rights Reserved | Privacy | Legal Notice