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e Modelli 2002  |
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Approvato
un nuovo d.l. sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli
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Il Consigli dei Ministri n. 37 del 1 febbraio 2002 ha approvato
un nuovo decreto legislativo, intitolato "Disposizioni integrative
al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione
della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni
e modelli.
21 febbraio 2002
Il Consigli dei Ministri n. 37 del 1 febbraio 2002 ha approvato
un nuovo decreto legislativo, intitolato "Disposizioni integrative
al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione
della Direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni
e modelli.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA,
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la direttiva 97/71/ CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 ottobre 1998 sulla protezione giuridica dei disegni e dei
modelli;
Vista la legge 21 dicembre 1999 n.526 legge comunitaria 1999
ed in particolare gli articoli 1 e 2 e l’allegato A;
Visto il capo III del titolo IX del libro V del Codice Civile;
Visto il Regio Decreto 25 agosto 1940, n.1411 recante disposizioni
legislative in materia di brevetti per modelli industriali e successive
modificazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95 recante norme
per la revisione della legislazione nazionale in materia di protezione
giuridica dei disegni e dei modelli conformemente alle disposizioni
della direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
dell’Unione europea del 13 ottobre 1998;
Ritenuta la necessità di apportare disposizioni integrative
al citato decreto legislativo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione sulla proposta del Ministro per le politiche comunitarie
e del Ministro delle attività produttive, di concerto con
i Ministri degli affari esteri, della giustizia dell’economia
e finanze;
EMANA
Art.1
1. L’art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.95,
è così modificato:
- Art. 19-1. Nel regio decreto 25 agosto 1940, n.1411, l’articolo
12 è sostituito dal seguente :
- Art.12-1. La tassa di concessione per i brevetti per modelli
di utilità può essere pagata in un’unica rata
o in due rate quinquennali.
2. Gli importi delle tasse di concessione quinquennale, della
tassa di prima proroga e della tassa delle proroghe successive
relative alla registrazione di disegni o modelli sono rispettivamente
alla prima, seconda e terza rata quinquennale previste dalla tariffa
allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 641, Titolo IV, art.10, punto 2 lettere c) e f).
3. La tassa di concessione e di proroga per i disegni tessili
può essere pagata in rate annuali.
4. Alle anzidette tasse e rate di concessione si applicano gli
articoli 46 e seguenti, e connesse disposizioni, del Regio decreto
29 giugno 1939 n. 1127, riguardanti le tasse annuali di mantenimento
in vigore dei brevetti per invenzioni industriali.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
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