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e Modelli 2003  |
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Legge 273 del 12 dicembre 2002
Operabilità del diritto d'autore sui Disegni e Modelli industriali.
10 marzo 2003
Legge 273 del 12 dicembre 2002
Operabilità del diritto d'autore sui Disegni e Modelli industriali
Recentemente è entrata in vigore la legge 273 del 12
dicembre 2002.
In conformità a tale norma è possibile proteggere
un disegno o modello, che presenti di per sé un carattere
creativo e valore artistico, oltre che con la Registrazione per
Disegno o Modello, anche attraverso le norme del Diritto d'Autore
(legge 633/41).
La durata dei diritti di utilizzazione economica del Disegno
o Modello protetto dal Diritto d'Autore si estende fino al venticinquesimo
anno dopo la morte dell'autore.
Al fine di ottenere formalmente tale ampliamento, la detta legge
richiede che sia presentata un'apposita denuncia al Ministero
dei Beni Culturali:
Entro il 30 marzo 2003, per le Registrazioni per Disegno o Modello
già concesse e non ancora scadute;
Contestualmente alla domanda di Registrazione per Disegno o Modello,
o comunque prima del rilascio della Registrazione, per le domande
presentate dopo l'entrata in vigore della legge e per quelle presentate
prima dell'entrata in vigore della suddetta norma e fino alla
concessione della Registrazione.
Le informazioni e i documenti necessari per avvalersi della suddetta
protezione attraverso la denuncia sono i seguenti:
Nome, cognome, data e luogo di nascita, domicilio e nazionalità
dell'autore;
Titolo dell'opera e luogo di produzione e messa in commercio;
Modulo di denuncia sottoscritto dall'Autore.
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