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NEWS Brevetti e Modelli 2005



Consiglio Europeo - 7 Marzo 2005

E' stata approvata dal Consiglio Europeo, il 7 marzo 2005, una proposta emendata di Direttiva sulla brevettabilità del software, preparata già lo scorso 18 novembre 2004, che intende esprimere una "posizione comune" degli Stati Membri in materia. La proposta emendata risponde alle richieste di revisione della Commissione Europea in seguito alle modifiche introdotte in prima lettura nella proposta di Direttiva sulla brevettabilità del software da parte del Parlamento Europeo.
Nella nuova proposta di Direttiva si specifica che un'"invenzione implementata via computer" è brevettabile solo nel caso in cui soddisfa i requisiti di novità, attività inventiva ed applicabilità industriale. Per l'attività inventiva, è richiesta la presenza di un contributo tecnico che vada oltre le normali interazioni fisiche tra programma e computer. Secondo il testo proposto, un'"invenzione implementata via computer" può essere rivendicata sia come elaboratore programmato, sia come processo realizzato da tale elaboratore mediante l'esecuzione di un software, sia ancora come programma, in quanto tale o collocato su un vettore (p.es., un CD) a patto che, una volta installato od in esecuzione su un computer dia origine ad un prodotto o realizzi un processo brevettabile ai sensi della Direttiva.

Alla luce di ciò, un metodo per attività commerciali implementato via computer (business method), in cui il solo contributo allo stato dell'arte è non tecnico, non può costituire una invenzione brevettabile.
In altre parole, anche quest'ultimo testo della Direttiva recepisce l'orientamento ormai consolidato dell'Ufficio Brevetti Europeo a favore della brevettazione delle invenzioni di software nuove ed inventive, con lo scopo di armonizzare conformemente a tale approccio anche l'interpretazione che i tribunali dei paesi dell'Unione danno sulla concedibilità di brevetti per tali invenzioni.

La Direttiva, inoltre, garantisce la libertà di modificare i programmi per elaboratore, senza autorizzazione del fornitore e/o titolare di diritti su tali programmi, nel caso particolare in cui questo si renda necessario per l'adattamento alla loro specifica destinazione e all'interoperabilità con altri programmi usati dall'acquirente.

Inoltre, è previsto che la Commissione europea vigili sugli effetti conseguenti all'adozione della Direttiva nei singoli Stati ed a livello comunitario.

La stessa Commissione ha già espresso parere favorevole sul testo proposto della Direttiva ed ha affermato che rispetterà le decisioni che il Parlamento Europeo prenderà nella seconda lettura del testo, lettura che si annuncia combattuta, in quanto già nella prima alcuni gruppi parlamentari avevano richiesto il ritiro della proposta di Direttiva.

Il testo della proposta di Direttiva e ulteriori informazioni possono essere reperiti all'indirizzo:
europa.eu.int/prelex/detail_dossier


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