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e Modelli 2005  |
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Consiglio
Europeo - 7 Marzo 2005
E' stata approvata dal Consiglio Europeo, il 7 marzo 2005, una proposta
emendata di Direttiva sulla brevettabilità del software,
preparata già lo scorso 18 novembre 2004, che intende esprimere
una "posizione comune" degli Stati Membri in materia.
La proposta emendata risponde alle richieste di revisione della
Commissione Europea in seguito alle modifiche introdotte in prima
lettura nella proposta di Direttiva sulla brevettabilità
del software da parte del Parlamento Europeo.
Nella nuova proposta di Direttiva si specifica che un'"invenzione
implementata via computer" è brevettabile solo nel caso
in cui soddisfa i requisiti di novità, attività inventiva
ed applicabilità industriale. Per l'attività inventiva,
è richiesta la presenza di un contributo tecnico che vada
oltre le normali interazioni fisiche tra programma e computer. Secondo
il testo proposto, un'"invenzione implementata via computer"
può essere rivendicata sia come elaboratore programmato,
sia come processo realizzato da tale elaboratore mediante l'esecuzione
di un software, sia ancora come programma, in quanto tale o collocato
su un vettore (p.es., un CD) a patto che, una volta installato od
in esecuzione su un computer dia origine ad un prodotto o realizzi
un processo brevettabile ai sensi della Direttiva.
Alla luce di ciò, un metodo per attività commerciali
implementato via computer (business method), in cui il solo contributo
allo stato dell'arte è non tecnico, non può costituire
una invenzione brevettabile.
In altre parole, anche quest'ultimo testo della Direttiva recepisce
l'orientamento ormai consolidato dell'Ufficio Brevetti Europeo a
favore della brevettazione delle invenzioni di software nuove ed
inventive, con lo scopo di armonizzare conformemente a tale approccio
anche l'interpretazione che i tribunali dei paesi dell'Unione danno
sulla concedibilità di brevetti per tali invenzioni.
La Direttiva, inoltre, garantisce la libertà di modificare
i programmi per elaboratore, senza autorizzazione del fornitore
e/o titolare di diritti su tali programmi, nel caso particolare
in cui questo si renda necessario per l'adattamento alla loro specifica
destinazione e all'interoperabilità con altri programmi usati
dall'acquirente.
Inoltre, è previsto che la Commissione europea vigili sugli
effetti conseguenti all'adozione della Direttiva nei singoli Stati
ed a livello comunitario.
La stessa Commissione ha già espresso parere favorevole sul
testo proposto della Direttiva ed ha affermato che rispetterà
le decisioni che il Parlamento Europeo prenderà nella seconda
lettura del testo, lettura che si annuncia combattuta, in quanto
già nella prima alcuni gruppi parlamentari avevano richiesto
il ritiro della proposta di Direttiva.
Il testo della proposta di Direttiva e ulteriori informazioni possono
essere reperiti all'indirizzo:
europa.eu.int/prelex/detail_dossier
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