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NEWS Brevetti
e Modelli 2006  |
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Attuazione
Direttiva sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche.
E’ stato convertito in legge (Legge 22 Febbraio 2006 n. 78)
con alcune marginali modifiche il decreto-legge10 Gennaio 2006,
n. 3 recante l’attuazione della Direttiva 98/44/CE in materia
di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche. La legge
è in vigore dall’11 Marzo 2006 (pubblicazione provvedimento
G.U. n. 58 del 10 Marzo 2006).
La legge stabilisce i casi di esclusione dalla brevettabilità
per motivi etici di tutela dell’essere umano e degli animali,
di preservazione dei vegetali e della biodiversità e di prevenzione
di danni ambientali.
Tra le invenzioni escluse dalla brevettabilità:
il corpo umano sin dal momento del suo concepimento e nei vari
stadi del suo sviluppo;
tutti i procedimenti di clonazione umana qualunque sia lo stadio
di sviluppo dell’organismo clonato e la finalità
della clonazione;
qualsiasi utilizzo di embrioni umani, ivi incluse le linee cellulari
staminali embrionali umane;
procedimenti di modificazione degli animali volti a provocare
su questi ultimi sofferenze senza sostanziale utilità medica
per l’uomo o l’animale;
i protocolli di screening genetico aventi finalità eugenetiche
e non diagnostiche.
Inoltre viene stabilito che per brevettare una sequenza di DNA
o una proteina, intera o parziale, è necessario descriverne
concretamente e rivendicarne la funzione e l’applicazione
industriale. Pertanto la mera scoperta di tale sequenza di DNA
o proteina è esclusa dalla brevettabilità.
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