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NEWS Marchi, Nomi a Dominio Diritto d'Autore 1999


Modello ornamentale, marchio tridimensionale e imitazione servile.

15 ottobre 1999

Roma, 15 ottobre 1999

Il brevetto per modello ornamentale o disegno protegge il trovato che conferisce ad un oggetto conosciuto "uno speciale ornamento sia per la forma, sia per una particolare combinazione di linee o colori".
Un modello ornamentale è diverso da un lavoro artistico protetto dalla legge sul diritto d'autore (l'articolo 2, n. 1 Legge sul diritto d'autore attribuisce protezione ad opere d'arte applicate all'industria "sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate").

Modello ornamentale e copyright

a) Criterio di scindibilità

Un modello ornamentale è diverso da un lavoro artistico protetto da copyright. A tal riguardo, notiamo che la Legge italiana sul diritto d'autore emanata nel 1941 (Legge del 22 Aprile 1941 No. 633, d'ora innanzi L.d.A.) si è ispirata al Par. 7 dell'art. 2 della Convenzione di Berna, la quale prevede un sistema peculiare riguardo il disegno industriale -in base all'art. 2 di detta Convenzione l'espressione "opere letterarie ed artistiche" comprende tutti i lavori nel campo della letteratura, scienza e arte, come "le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione, litografia; le opere delle arti applicate" - recepito nella art. 2, par. 4, il quale recita:
"Sono comprese nella protezione:
(omissis) 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale del prodotto al quale sono associate".

Il criterio della "scindibilità" ha dato luogo a opinioni diverse e contrastanti riguardo la possibilità di proteggere lavori di industrial design con il diritto d'autore: in principio, la maggior parte della dottrina ha ammesso la protezione solo per lavori il cui valore artistico fosse "concettualmente" distinguibile dal relativo carattere industriale. In altre parole, solo allorquando fosse possibile pensare alle caratteristiche artistiche indipendentemente dal loro supporto materiale e ove il lavoro potesse essere apprezzato dal punto di vista estetico indipendentemente dalla sua utilità nelle differenti funzioni (vedi Corte di Cassazione No. 3806 del 1956).
In linea con il summenzionato principio di separazione, la Legge sui Disegni (Articolo 5, par. 2 del Regio Decreto del 25 Agosto 1940 No. 1411 sui modelli e disegni industriali) ha, a sua volta, introdotto il principio secondo il quale:

"Ai modelli e disegni non sono applicabili le disposizioni sul diritto d'autore, nonché le disposizioni di cui all'articolo 27ter del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive modificazioni".


b) L'abrogazione del criterio di "separazione"

In considerazione dei problemi interpretativi derivanti dal criterio di separazione, il Decreto Legge del 23 ottobre 1996 No. 545 (convertito in Legge il 23 Novembre, 1996 con il n° 650), con una enunciazione non chiara, ha abrogato indirettamente il principio della separazione, prevedendo che:

Sezione 1, par. 58:

"Il diritto d'autore sui disegni industriali è compreso tra quelli protetti dalla Legge del 22 Aprile 1941 n° 633".

Con una singolare tecnica legislativa, alcuni mesi più tardi, è stata promulgata un'altra legge sulla stessa materia (Legge 7 agosto 1997 n° 266), la quale ha espressamente abrogato il Decreto Legge n° 545 stabilendo che:

"Il paragrafo 58 dell'art. 1 del Decreto Legge 23 ottobre 1996, n° 545 convertito con modifiche in Legge 23 Novembre 1996 n° 650 è abrogato"

e aggiungendo che:

"Il termine per la protezione del diritto d'autore sul disegno industriale secondo il Regio Decreto 25 agosto 1940 n° 1411 non può superare i 15 anni fino al recepimento della Direttiva della Comunità Europea sui Modelli e Disegni Industriali".


c) La situazione attuale

Alla luce di quanto sopra, lo scenario attuale in Italia non può certo definirsi chiaro.
Malgrado l'abrogazione del Decreto Legge n° 545, non è dato inferire che la "scindibilità" sia stata ristabilita: secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, una Legge (Legge 7 Agosto 1997, n° 266) che revoca un'altra Legge (Decreto Legge 23 ottobre 1996 n° 545), la quale ha revocato a sua volta un testo normativo precedente (Par. 4 art. 2 della L.d.A.) non ristabilisce le clausole abrogate dalla prima disposizione (cioè la Legge sul diritto d'autore).

Purtroppo, nel vigore del Decreto Legge n° 545 del 1996 e della Legge n° 266 del 1997 alcuna pronuncia giurisprudenziale di merito è stata resa dai Giudici nazionali. Per converso, sono state emesse tre ordinanze in sede cautelare:

- TRIBUNALE DI MILANO (ordinanza del 29 maggio 1997): emessa nel vigore della Legge n. 545 del 1996, questa ordinanza stabilisce che la "separabilità" è da considerarsi ancora vigente, non avendo il Governo emanato la normativa che avrebbe dovuto regolare il disegno industriale (così come previsto dallo stesso Decreto Legge n° 545).
- TRIBUNALE DI MILANO (ordinanza dell'11 luglio 1997): il giudice ha espresso un'opinione completamente diversa da quella summenzionata ritenendo che la "separabilità" fosse definitivamente espunta dall'ordinamento giuridico italiano.
- TRIBUNALE DI BELLUNO (ordinanza del 3 ottobre 1997): il Giudicante de quo ha reputato che la "separabilità" fosse stata ristabilita quale conseguenza dell'abrogazione del Decreto Legge n° 545 del 1996. Tale motivazione è stata aspramente criticata da una parte della dottrina italiana sulla base dei principi espressi in merito dalle Magistrature Superiori (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione).

In considerazione di quanto sopra, a nostro avviso il criterio di "separabilità" non è più in vigore così come il Par. 2, Art. 5 delle Legge sui disegni e modelli.


d) Durata della protezione del Copyright

Al momento v'è incertezza in merito alla durata della protezione del diritto di autore sul disegno industriale. Infatti, mentre il Decreto n° 266 prevede un periodo di protezione non superiore ai 15 anni, l'articolo 7 della Convenzione di Berna sulle opere artistiche e letterarie parla di un minimo di 25 anni. Atteso che l'Italia fa parte della Convenzione di Berna, pare sussistere un conflitto tra le due fonti legislative.

 

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