NEWS Marchi,
Nomi a Dominio Diritto d'Autore 1999  |
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Modello ornamentale, marchio
tridimensionale e imitazione servile.
15 ottobre 1999
Roma, 15 ottobre 1999
Il brevetto per modello ornamentale o disegno protegge
il trovato che conferisce ad un oggetto conosciuto "uno speciale
ornamento sia per la forma, sia per una particolare combinazione
di linee o colori".
Un modello ornamentale è diverso da un lavoro artistico protetto
dalla legge sul diritto d'autore (l'articolo 2, n. 1 Legge sul diritto
d'autore attribuisce protezione ad opere d'arte applicate all'industria
"sempreché il loro valore artistico sia scindibile dal
carattere industriale del prodotto al quale sono associate").
Modello ornamentale e copyright
a) Criterio di scindibilità
Un modello ornamentale è diverso da un lavoro
artistico protetto da copyright. A tal riguardo, notiamo che la
Legge italiana sul diritto d'autore emanata nel 1941 (Legge del
22 Aprile 1941 No. 633, d'ora innanzi L.d.A.) si è ispirata
al Par. 7 dell'art. 2 della Convenzione di Berna, la quale prevede
un sistema peculiare riguardo il disegno industriale -in base all'art.
2 di detta Convenzione l'espressione "opere letterarie ed artistiche"
comprende tutti i lavori nel campo della letteratura, scienza e
arte, come "le opere di disegno, pittura, architettura, scultura,
incisione, litografia; le opere delle arti applicate" - recepito
nella art. 2, par. 4, il quale recita:
"Sono comprese nella protezione:
(omissis) 4) le opere della scultura, della pittura, dell'arte del
disegno, dell'incisione e delle arti figurative similari, compresa
la scenografia, anche se applicate all'industria, sempreché
il loro valore artistico sia scindibile dal carattere industriale
del prodotto al quale sono associate".
Il criterio della "scindibilità"
ha dato luogo a opinioni diverse e contrastanti riguardo la possibilità
di proteggere lavori di industrial design con il diritto d'autore:
in principio, la maggior parte della dottrina ha ammesso la protezione
solo per lavori il cui valore artistico fosse "concettualmente"
distinguibile dal relativo carattere industriale. In altre parole,
solo allorquando fosse possibile pensare alle caratteristiche artistiche
indipendentemente dal loro supporto materiale e ove il lavoro potesse
essere apprezzato dal punto di vista estetico indipendentemente
dalla sua utilità nelle differenti funzioni (vedi Corte di
Cassazione No. 3806 del 1956).
In linea con il summenzionato principio di separazione, la Legge
sui Disegni (Articolo 5, par. 2 del Regio Decreto del 25 Agosto
1940 No. 1411 sui modelli e disegni industriali) ha, a sua volta,
introdotto il principio secondo il quale:
"Ai modelli e disegni non sono applicabili
le disposizioni sul diritto d'autore, nonché le disposizioni
di cui all'articolo 27ter del R.D. 29 giugno 1939 n. 1127 e successive
modificazioni".
b) L'abrogazione del criterio di "separazione"
In considerazione dei problemi interpretativi derivanti
dal criterio di separazione, il Decreto Legge del 23 ottobre 1996
No. 545 (convertito in Legge il 23 Novembre, 1996 con il n°
650), con una enunciazione non chiara, ha abrogato indirettamente
il principio della separazione, prevedendo che:
Sezione 1, par. 58:
"Il diritto d'autore sui disegni industriali
è compreso tra quelli protetti dalla Legge del 22 Aprile
1941 n° 633".
Con una singolare tecnica legislativa, alcuni mesi
più tardi, è stata promulgata un'altra legge sulla
stessa materia (Legge 7 agosto 1997 n° 266), la quale ha espressamente
abrogato il Decreto Legge n° 545 stabilendo che:
"Il paragrafo 58 dell'art. 1 del Decreto Legge
23 ottobre 1996, n° 545 convertito con modifiche in Legge 23
Novembre 1996 n° 650 è abrogato"
e aggiungendo che:
"Il termine per la protezione del diritto
d'autore sul disegno industriale secondo il Regio Decreto 25 agosto
1940 n° 1411 non può superare i 15 anni fino al recepimento
della Direttiva della Comunità Europea sui Modelli e Disegni
Industriali".
c) La situazione attuale
Alla luce di quanto sopra, lo scenario attuale
in Italia non può certo definirsi chiaro.
Malgrado l'abrogazione del Decreto Legge n° 545, non è
dato inferire che la "scindibilità" sia stata ristabilita:
secondo la Suprema Corte di Cassazione, infatti, una Legge (Legge
7 Agosto 1997, n° 266) che revoca un'altra Legge (Decreto Legge
23 ottobre 1996 n° 545), la quale ha revocato a sua volta un
testo normativo precedente (Par. 4 art. 2 della L.d.A.) non ristabilisce
le clausole abrogate dalla prima disposizione (cioè la Legge
sul diritto d'autore).
Purtroppo, nel vigore del Decreto Legge n°
545 del 1996 e della Legge n° 266 del 1997 alcuna pronuncia
giurisprudenziale di merito è stata resa dai Giudici nazionali.
Per converso, sono state emesse tre ordinanze in sede cautelare:
- TRIBUNALE DI MILANO (ordinanza del 29 maggio
1997): emessa nel vigore della Legge n. 545 del 1996, questa ordinanza
stabilisce che la "separabilità" è da considerarsi
ancora vigente, non avendo il Governo emanato la normativa che avrebbe
dovuto regolare il disegno industriale (così come previsto
dallo stesso Decreto Legge n° 545).
- TRIBUNALE DI MILANO (ordinanza dell'11 luglio 1997): il giudice
ha espresso un'opinione completamente diversa da quella summenzionata
ritenendo che la "separabilità" fosse definitivamente
espunta dall'ordinamento giuridico italiano.
- TRIBUNALE DI BELLUNO (ordinanza del 3 ottobre 1997): il Giudicante
de quo ha reputato che la "separabilità" fosse
stata ristabilita quale conseguenza dell'abrogazione del Decreto
Legge n° 545 del 1996. Tale motivazione è stata aspramente
criticata da una parte della dottrina italiana sulla base dei principi
espressi in merito dalle Magistrature Superiori (Consiglio di Stato
e Corte di Cassazione).
In considerazione di quanto sopra, a nostro avviso
il criterio di "separabilità" non è più
in vigore così come il Par. 2, Art. 5 delle Legge sui disegni
e modelli.
d) Durata della protezione del Copyright
Al momento v'è incertezza in merito alla
durata della protezione del diritto di autore sul disegno industriale.
Infatti, mentre il Decreto n° 266 prevede un periodo di protezione
non superiore ai 15 anni, l'articolo 7 della Convenzione di Berna
sulle opere artistiche e letterarie parla di un minimo di 25 anni.
Atteso che l'Italia fa parte della Convenzione di Berna, pare sussistere
un conflitto tra le due fonti legislative.
vedi
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