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Servizi di vendita al dettaglio
nella Comunità Europea - l' antico mestiere è divenuto
servizio.
Decisione sul caso Giacomelli Sport del Board of Appeal. OHIM ha
accettato le nostre motivazioni.
Servizi di vendita al dettaglio nella Comunità Europea -
l' antico mestiere è divenuto servizio
Ormai avrete sentito parlare da diverse fonti del
"Caso Giacomelli" presso l'Ufficio Marchi Comunitario.
Contrariamente alla nostra posizione iniziale ed
in virtù delle molte opinioni espresse, più o meno
condivisibili, la Società Giacomelli ci ha ora invitati a
commentare pubblicamente la decisione dell'UAMI.
Ci siamo occupati del caso per aver preso in carico
una domanda CTM depositata dalla Giacomelli Sport S.p.A. tramite
altri mandatari per ottenere la registrazione anche per "servizi
di vendita al dettaglio", chiaramente contro le direttive interne
all' UAMI sull'argomento.
Nonostante i servizi di vendita al dettaglio non
fossero registrabili, il nostro ufficio ha sempre adottato con successo
le seguenti descrizioni "servizi di selezione e consulenza
rispetto a prodotti specializzati, compresi (lista dei prodotti);
servizi al pubblico consistenti nella selezione e organizzazione
di offerta e vendita di (lista dei prodotti) prodotti da altri;
servizi resi ai clienti circa la scelta e l'acquisto di prodotti
selezionati" nella classe 42, e riteniamo che tali descrizioni
possano ancora essere valide.
Recentemente e progressivamente i servizi di vendita
al dettaglio sono divenuti registrabili in quanto tali, nella classe
internazionale 35, in molti Paesi compresi molti dei Paesi Comunitari.
Quindi, siamo arrivati fondamentalmente ad una
situazione in cui le domande nazionali per servizi di vendita in
paesi quali l' Italia ed anche in altri Paesi dell'Unione Europea,
vengono ammessi, mentre lo stesso tipo di domanda per gli stessi
Paesi tramite Marchio Comunitario viene rifiutata.
La Giacomelli Sport ha interessi nei paesi della
Comunità Europea e quindi la procedura del Marchio Comunitario,
al fine di ottenere la protezione per la loro attività principale
"vendita di articoli sportivi", si presentava come il
sistema migliore per assicurare la protezione più efficace
al loro scopo. Per questo ha subito condiviso la nostra intenzione
di contestare il previsto rifiuto.
Così è stato, ed il nostro appello
per la Società Giacomelli è diventato il leading case
sull'argomento in parola. "Il caso Giacomelli" è
ora conosciuto come "la decisione Giacomelli".
Riteniamo che nel mondo di oggi le ragioni per
le quali i servizi di vendita (specialmente per merci prodotte da
terzi) dovrebbero essere registrabili sono alquanto ovvie.
Tuttavia, come si sa, non ci sono validi motivi,
se non ci sono valide ragioni tecnico-legali; perciò nel
caso foste interessati alla parte strettamente giuridica dell'appello
potreste leggere i seguenti documenti: le
nostre motivazioni, nonché la
decisione
finale del Board of Appeal.
9 febbraio 2000
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