NEWS Marchi,
Nomi a Dominio Diritto d'Autore 2000  |
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Servizi di vendita al dettaglio
nella Comunità Europea - l' antico mestiere è divenuto
servizio.
RICORSO EX ART. 59 REGOLAMENTO 40/94 CONTRO LA
DECISIONE DI RIGETTO PARZIALE DEL MARCHIO “GIACOMELLI SPORT”
NELLA CLASSE 35 del 23.2.1998
1) INTRODUZIONE
2) ALCUNI CONCETTI DI MARKETING
3) I SISTEMI DI VENDITA
4) BREVE EXCURSUS SULLA PROTEZIONE DEI SERVIZI
DI VENDITA IN EUROPA E A LIVELLO INTERNAZIONALE
5) LE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE A SOSTEGNO DEL
RICORSO
5.1.VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI NIZZA E DELLA CLASSIFICAZIONE
INTERNAZIONALE;
5.2.ANCILLARITA’ O RICONOSCIBILITA’
DEI SERVIZI: DUE CRITERI A CONFRONTO
5.3.LE DIFFERENTI MODALITA’ DEL SINALLAGMA
TRADIZIONALE TRA PRESTAZIONE E CONTROPRESTAZIONE
5.4.GLI EFFETTI NEGATIVI DEL DEPOSITO ARTIFICIOSO
IN TUTTE LE CLASSI MERCEOLOGICHE
6) CONCLUSIONI
1) INTRODUZIONE
La decisione, contro la quale si ricorre, ha rigettato
-anche se parzialmente- la descrizione della classe 35 contenuta
nella domanda della Giacomelli Sport in quanto riferibile, sia pur
implicitamente, ai servizi di vendita. Tale posizione, appare dogmatica
in quanto non argomentata ed analizzata compiutamente sia sotto
il profilo economico che giuridico.
La decisione appellata recita quanto segue:
“Non essendo stata modificata la descrizione
dei servizi della Vostra domanda come richiesto nella comunicazione
del 3.2.1998 ed alla luce della Vostra comunicazione del 13.2.1998
è stato deciso di respingere la domanda relativamente a raggruppamento
a beneficio dei terzi di una varietà di prodotti, trasporto
escluso, per permettere ai consumatori di prendere visione e procurarsi
i prodotti stessi in quanto sostanzialmente riconducibile alla attività
di vendita”.
Tale decisione risulta immotivata anche se, nella
corrispondenza precedente l’Esaminatore riferiva che “diciture
di questo tipo, aventi lo scopo di rivendicare protezione per i
servizi comunque inquadrabili nell’ambito della vendita svolta
dal richiedente, non sono accettabili posto che non identificano
un servizio per conto terzi, ma una attività ausiliaria alla
vendita posta in essere dal richiedente nel suo stesso interesse”.
Occorre chiarire subito che ciò di cui si
chiede protezione, in base alla legislazione Marchi Comunitaria,
è il servizio di vendita di beni prodotti da terzi e quindi,
quella attività di consulenza, selezione e raccomandazione
che è implicita nell’attività di “raggruppamento
a beneficio dei terzi consumatori di merci per offrirle in visione
e in vendita” (definizione OMPI presente nella Classificazione
di Nizza settima edizione del 1996, ripresa nella descrizione adottata
dalla Giacomelli Sport nella classe 35).
Per una migliore esposizione delle tesi ricorrenti
procederemo cercando, in primis, di fotografare la situazione del
mercato, accenneremo, poi, sia pur brevemente, alle scelte internazionali
sulla questione de qua, tratteremo infine dei rilievi giuridici
rilevanti indicando le nostre conclusioni e richieste.
2) ALCUNI CONCETTI DI MARKETING
Nella società moderna il compito di trasferire
il prodotto dalla sua fonte produttiva al consumatore finale ha
bisogno di una intensa e fitta rete di istituzioni di imprese specializzate
nelle diverse attività di assistenza: da quella di trasporto
(classe 39) a quella assicurativa (classe 36) e di immagazzinaggio
(classe 39), dalla pubblicità (classe 35) alle consulenze
legali, (classe 42) dal servizio bancario (classe 36) ai modi di
vendita e di canali distributivi sempre più diversificati
e sofisticati. Solo tali ultimi servizi appaiono nella interpretazione
dell’Ufficio non meritevoli di protezione sul marchio.
In uno dei manuali di Marketing più letti
a livello europeo scritto dagli autori STANTON-VARALDO si legge:
“L’intermediario commerciale offre servizi che si riferiscono
all’acquisto e/o alla vendita dei prodotti nella fase del
loro trasferimento dallo stadio della produzione a quello del consumo”.
Di conseguenza si deduce che per il consumatore
finale, il valore del prodotto è funzione, oltre che delle
sue caratteristiche intrinseche ed estrinseche, anche dei tempi,
dei luoghi e dei modi secondo cui viene reso disponibile sul mercato.
Il Prof. PHILIP KOTLER maestro riconosciuto a livello mondiale di
tale disciplina nel suo “MARKETING MANAGEMENT: ANALYSIS, PLANNING,
IMPLEMENTATION and CONTROL 8° edizione 1994 ricorda: “La
gente soddisfa i propri bisogni sia tramite beni fisici che grazie
a servizi. L’importanza di un bene fisico non risiede tanto
nel suo possesso quanto nel servizio che al suo possessore può
derivare. Noi non comperiamo un’automobile per ammirarla,
ma perché fornisce un servizio di trasporto. Non comperiamo
un forno a microonde per guardarlo ma perchè fornisce un
servizio di cottura cibi. Una donna che compera un rossetto in realtà
sta comprando “speranza”. E infine un falegname che
compera un trapano in realtà sta comprando dei “buchi”.
In altre parole anche l’acquisto di un prodotto si traduce
per il consumatore in un servizio”.
E’ però tradizione che i marchi, cioè
timbri, segni apposti su un oggetto, sono sempre stati connessi
ai prodotti più che a servizi e questa loro “fisicità”
è stata esaltata nel periodo della rivoluzione industriale.
Oggi vi è una tendenza fenomenologica inversa; assistiamo,
infatti, a ciò che è stato definito il primato della
intangibilità dell’ attività economica. In tale
nuovo panorama, la funzione del marchio deve essere salvata e rivalutata
anche quando non sia riferita direttamente alla fisicità
dei prodotti. E’ infatti ormai generalmente accettata la funzione
distintiva dei Marchi anche in relazione ai servizi.
Come è noto, il terziario sta aumentando
la propria importanza a scapito del c.d. primario; vi sono, infatti,
precise esigenze in tal senso nella nostra moderna società.
Vi è un vecchio detto nel campo del marketing
secondo il quale: “è possibile eliminare gli intermediari
ma non è possibile eliminare le funzioni che questi svolgono”.
(STANTON-VARALDO libro già citato).
“E’ molto frequente nella nostra società
il caso in cui la quantità e la tipologia dei prodotti fabbricati
da un’azienda non corrispondano alla varietà e quantità
dei beni che i consumatori o gli utilizzatori desiderano ottenere.
E’ quindi essenziale che vi siano figure professionali che,
affinando le loro tecniche, provvedano ad omogeneizzare l’offerta
delle imprese produttrici con la domanda degli utilizzatori”
(Corsani 1956).
Gli studiosi di marketing indicano chiaramente
quali siano le principali funzioni dei venditori professionisti
ovvero di chi è specializzato nel vendere prodotti altrui
valutando gli umori del mercato e, quindi, apportando un servizio
a chi lo richiede. Tali attività caratterizzanti sono:
(1) la raccolta, la concentrazione ed eventualmente
la conservazione di prodotti di varie aziende produttrici;
(2) la suddivisione di queste produzioni nelle
quantità richieste dai consumatori (c.d. funzione di adattamento
quantitativo;
(3) la distribuzione dell’assortimento.
Osserva il VARALDO: “sono pochissimi i casi
in cui lo svolgimento di queste funzioni di concentrazione, adattamento
quali-quantitativo e distribuzione sia abbastanza semplice da poter
essere effettuato con un rapporto diretto tra produttore ed acquirente
finale; è molto più frequente che si debba ricorrere
ad imprese specializzate nello svolgimento di queste attività
e cioè ad imprese distributrici in senso lato”.
Ancora, in maniera chiara e sintetica, viene stabilito
che: “l’azione svolta dagli intermediari commerciali
contribuisce a creare la cosiddetta utilità di TEMPO, LUOGO
e POSSESSO”. Il trasferimento fisico da un posto all’altro
crea utilità così come la sua conservazione per tempi
migliori, alla stessa stregua, l’utilità di possesso
è quella che deriva dal fatto che un prodotto, essendo acquistato
da un consumatore, con aspettative e necessità di soddisfare
un proprio bisogno, viene ad assumere un’ utilità maggiore
di quella che aveva per il venditore”
E’ evidente che le attività di trasporto
ed immagazzinaggio (utilità rispettivamente di luogo e tempo)
di cui sopra non sono e non possono essere incluse nelle attività
di cui alla classe 39. Non sono fini a se stesse ma rientrano in
una attività più complessa nella quale questi “servizi
ancillari” hanno come obbiettivo ultimo quello di produrre
nuove utilità (appunto utilità tempo-luogo-possesso)
che giustifichino una loro remunerazione. Tale remunerazione avviene
tramite un accordo implicito tra produttori-rivenditori-consumatori
finali.
Tutti sanno che il prezzo finale di un bene non
è quello che remunera semplicemente il produttore ma è
molto più elevato rappresentando, alcune volte, più
del doppio di quanto quest’ultimo percepisce. Ciò è
accettato sia del produttore, che evita di addossarsi gli oneri
e l’organizzazione per arrivare al consumatore finale, che
dal consumatore il quale, come vedremo di qui a poco, sceglie i
rivenditori e i prezzi ai quali quegli stessi intermediari offrono
i beni altrui selezionando, a parità di prodotti, i servizi
di “vendita” che, in un particolare momento storico,
massimizzano le sue trinoutilità (temporale, spaziale e di
possesso).
L’importanza della funzione di vendita deriva
dal fatto che il personale che la pone in essere è in grado,
identificando esigenze e motivazioni dell’acquisto di ciascun
cliente, da un lato di adattare l’azione di marketing alle
diverse situazioni aziendali ed ambientali, dall’altro di
rilevare tutta una serie di elementi e di informazioni (feed back)
che possono servire alle imprese per controllare la validità
delle proprie azioni apportando eventuali cambiamenti nelle pratiche
di produzione e di commercializzazione.
Fasce di consumatori sono disposti ad acquistare,
ad un prezzo più alto, un vestito completo di cravatta, camicia,
calze e scarpe che eviti di perdere tempo con accostamenti estetici
difficili nei vari negozi specializzati sui singoli capi. La selezione
e la raccomandazione di quei prodotti che il venditore abile e di
gusto propone, esponendoli su un manichino nella propria vetrina,
estrinseca, dunque, un servizio che il consumatore è preparato
e disposto a pagare.
Altre volte è la posizione del venditore
stesso che giustifica un prezzo maggiore o minore. Il gelato acquistato
a Piazza Navona a Roma costerà senz’altro di più
di quello che si potrebbe assaporare in piedi nella nebbia della
Lunigiana.
L’esempio testé fatto non riguarda
i servizi di vendita di cui stiamo discutendo in quanto il servizio
di bar e ristorazione (che in molte occasioni è assimilabile
a vendita di prodotti altrui ad es: gelati prodotti da altri) è
protetto specificamente e trova la sua collocazione nella classe
42; esso è, tuttavia, indicativo di quanto tenue sia la linea
di confine tra i servizi di bar/ristorazione e quelli di vendita
di prodotti alimentari, di guisa che riesce difficile comprendere
e giustificare il diverso ed anzi opposto, trattamento giuridico
che la decisione appellata riconferma.
3) I SISTEMI DI VENDITA
Il sistema distributivo europeo ha avuto dagli
anni 70 in poi uno sviluppo esponenziale. In Italia tale incremento
ha avuto dimensioni ancora più eclatanti. Nel 70 si contavano
solo 300 supermercati degni di questo nome (contro i 1.500 della
Francia ed i 2.000 della Germania). Attualmente il solo settore
del commercio all’ingrosso conta in Italia 185.000 unità
con quasi 520.000 addetti mentre la distribuzione al dettaglio conta
ben 810.000 unità con più di 1.350.000 addetti di
cui l’80% impiegati in aziende di piccole e medie dimensioni.
“La terziarizzazione dell’economia
mondiale è ormai una realtà che permea ogni manifestazione
della attività economica della società a industrializzazione
matura. Ciò significa che l’economia dei servizi interagisce
profondamente con i processi produttivi manifatturieri e ne costituisce
un insostituibile elemento di propulsione sui mercati. Inoltre è
in grado di sviluppare autonoma offerta di ricchezza attraverso
la creazione di beni-servizio dimostrando, così, di saper
interpretare quella grande “rivoluzione silenziosa”
che si sta svolgendo in Italia, come anche nel resto d’Europa:
lo storico passaggio dal mercato del produttore a quello del consumatore.
(LA SFIDA del 2000 Commercio e Grande Distribuzione di NICOLA DANTE
BASILE e RICCARDO GAROSCI - 1995 Il Sole 24 ore Pirola SpA).
E’ in atto, pertanto, una nuova cultura dell’acquisto
di beni e servizi. Le imprese di distribuzione offrono sistemi di
vendita diversi per vincere la sfida della competitività
imposta dalla globalizzazione. Il terziario quindi sorpassa l’industria
dal punto di vista del contributo ai vari Pil nazionali. Il rapporto
in Italia è almeno del 53% per il terziario contro il 28%
dell’industria (dati Confcommercio).
Tale vivacità del settore è, come
già accennato, testimoniata da una serie vastissima di modi
di vendere: dai piccoli negozi di provincia o dei centri storici,
a quelli super specializzati; da quelli generalisti dei cash &
carry ai supermercati; dagli ipermercati alle shopville; dagli hard-discount
alle boutique.
Questo elenco un po' disordinato ma fotografico
della realtà quotidiana di tutti noi consumatori rende l’idea
di che tipo di scelta sia oggi disponibile e conseguentemente della
grande concorrenza esistente sul mercato.
Concorrenza fa rima con marchio (è una pura
rima logico-concettuale).
La necessità di essere percepiti, riconosciuti
e ricordati è più sentita laddove vi siano più
operatori. Il marchio agisce come perfetto strumento di orientamento
nella scelta del consumatore sia per quanto riguarda i prodotti
identici o affini sia, nella stessa misura, per la scelta del rivenditore
dal quale acquistare quei beni.
Philip Kotler già svariati anni or sono
non aveva difficoltà ad affermare:”Un marchio è
un nome, segno, simbolo o disegno o una combinazione di essi, il
cui unico scopo è quello di identificare i beni ed i servizi
offerti da un rivenditore o gruppo di rivenditori per differenziarli
da quelli offerti dai concorrenti. Pertanto un marchio può
identificare sia un rivenditore che un produttore” (MARKETING
MANAGEMENT: ANALYSIS, PLANNING IMPLEMENTATION AND CONTROL, 8th Edition
1994).
Senza voler affrontare temi psico-sociologici estranei
allo scopo dell’attuale trattazione, è però
noto che l’acquisto oggi non riveste solo un carattere di
mero approvvigionamento di beni ma è un processo positivo
per se (i.e. acquisto dunque sono) un’esperienza emotiva con
caratteri e tensioni diverse a seconda dei luoghi dei tempi e delle
circostanze contingenti. Fare la spesa in centri commerciali con
la famiglia con possibilità di sosta per il pranzo o per
un caffè è esperienza diversa dall’acquistare
in un hard-discount, dove occorre sfasciare da se un pacco da 50
confezioni di scatole di caffè per potere prendere il proprio
fabbisogno frazionale a prezzi certamente molto convenienti.
O ancora: comprare un vestito in una boutique del
centro consigliato e coccolato da un’esperta venditrice è
cosa diversa dall’acquistare il medesimo vestito scelto su
un catalogo tramite un sistema di vendita postale. Ognuno dei sistemi
sopra descritti ha una sua utilità e in qualche caso alcuni
svantaggi ed è il consumatore che, in base ai suoi stati
contingenti psico-finanziari, deciderà se pagare di più
ed essere assistito in ogni dettaglio o spendere meno ed accontentarsi
di una minore qualità.
Il marchio per gli operatori dei sistemi distributivi
serve a distinguere le differenti opzioni e, all’interno di
questi, i vari venditori in competizione.
Passiamo, ora, ad esaminare, sia pur con brevità
sufficiente all’esigenza esplicativa del ricorso de quo, i
vari tipi di sistemi distributivi.
1 - Il sistema hard-discount, di cui si deve l’ideazione
a Eugene Ferkauf nel lontano 1948 a New York e sviluppatosi in Europa
in Germania ad opera dei fratelli Albrecht, è un fenomeno
di specializzazione ed internazionalizzazione della grande distribuzione
e si basa su una politica di ottimizzazione dei costi e degli investimenti
che richiede regole precise:
a) sfrutta le leve dell’economia di scala
vendendo poche referenze di prodotti a forte rotazione, con una
capacità di acquisto a livello internazionale e concentrato
su un numero limitato di fornitori
b) elimina i costi improduttivi presentando i
prodotti nel loro confezionamento originale per ridurre le spese
del personale
c) sfrutta gli investimenti per ottenere una maggior
produttività sia attraverso installazioni mirate di negozi
sia tramite un rapido dereferenziamento dei prodotti non redditizi
ed una continua ottimizzazione della catena logistica” (BASILE
- GAROSCI LA SFIDA DEL 2000). L’hard discount quindi offre
un servizio che mira a tenere i prezzi al di sotto della media di
mercato.
2 - Cash and Carry sono esercizi all’ingrosso
organizzati come self-service nei quali i clienti provvedono direttamente
al trasporto della merce.
3 - Ipermercato è un esercizio al dettaglio
suddiviso in reparto alimentare e non alimentare rispettivamente
con caratteristiche di supermercato e di grande magazzino.
4 - Grande Magazzino
E’ l’esercizio al dettaglio operante
nel campo non alimentare usualmente diviso in almeno cinque reparti
distinti e destinati alla vendita di articoli appartenenti a settori
merceologici diversi e in massima parte di largo consumo.
5 - Supermercato
E’ l’esercizio di vendita al dettaglio
operante nel campo alimentare organizzato prevalentemente a libero
servizio e con pagamento all’uscita.
6 - Warehouse Club
E’l’esercizio al dettaglio di origine
americana che vende soltanto ai soci possessori di tessera nominativa
ottenibile a costo fisso; è normalmente di vasta superficie
ed ubicato in zone extraurbane.
7 - Vendita per corrispondenza
E’ un sistema di vendita che propone all’utente
una serie di prodotti, alimentari e non, su catalogo. L’ordine
avviene per via telefonica o postale ed il prezzo rimane invariato
sino alla scadenza prefissata dal catalogo.
La scelta di avere come partner indiretto il servizio
postale è una scelta strategica inerente a tale tipo di esercizio
di vendita.
8 - Vi sono infine i Centri commerciali o shopville
che offrono al loro interno vari tipi di negozi scelti in base alla
loro differenziazione merceologica e capacità di integrarsi
offrendo un’ampia gamma merceologica, un pacchetto attraente
tale da attirare i consumatori felici di trascorrere ore all’interno
di tale microcosmo.
Come si può evincere dall’elencazione
di cui sopra il marketing, cioè l’arte di vendere,
sarà sempre più diretto e sempre più “su
misura”. Non più servizi per tutti ma servizi mirati
perché la società, da aggregazione di massa, diviene
multi-individuale e la personalizzazione del servizio migliora la
fedeltà al punto vendita. Il successo del punto vendita dipenderà
dal suo posizionamento ed ancora dal suo riconoscimento.
Fedeltà, riconoscimento e posizionamento
fanno rima con marchio (ancora naturalmente sotto il profilo concettuale).
Essenzialmente, dice il Kotler, un marchio è
la promessa fatta dal rivenditore di attenersi ad uno specifico
set di caratteristiche benefici e servizi.(opera già citata)
Significa avere la localizzazione adeguata, il
personale entusiasta, l’architettura interna e l’immagine
esterna coerente con il messaggio ed il servizio offerto; il marchio
è, in questa strategia, la punta di diamante per incidere
gli occhi molte volte vitrei dei consumatori.
Vi è, però, in questo panorama una
tendenza evolutiva di direzione diversa che non appare completamente
positiva.
Dalla varietà di scelta che si è,
solo parzialmente evocata, si sta sviluppando un trend, proprio
in quei Paesi in cui i marchi per i servizi di vendita non sono
protetti (e forse ciò non è solo una curiosa coincidenza),
favorevole ai c.d. private labels, cioè a quei prodotti che
il distributore fa realizzare per se (in esclusiva) con marchi propri
i quali, il più delle volte, riprendono il marchio della
Casa.
Luca Pellegrini dell’Università Bocconi
di Milano sostiene che “il nuovo corso di utilizzare i marchi
del distributore per distinguere i singoli prodotti nasce nel momento
stesso in cui esplode la concorrenza tra le grandi case della distribuzione
organizzata che sentono l’esigenza di rendere sempre più
visibile al consumatore i vantaggi che esse offrono”. (Il
sole 24 ore La Sfida del 2000).
Tali grandi catene distributive non hanno bisogno
della protezione del marchio per servizi di vendita perché
ottengono protezione, sul marchio stesso, divenendo produttori (anche
se su licenza) di tutte le merci che poi venderanno tramite i loro
canali distributivi.
Ciò può nascondere un pericolo per
la “democrazia commerciale” nella chi produce e chi
vende è bene che siano enti diversi. Quando i due ruoli si
sovrappongono nella medesima entità sorge il pericolo che
la scelta distributiva o quella produttiva sia forzata.
E’ forse il sogno segreto del grande distributore
quello di vendere solo prodotti propri recanti lo stesso marchio;
Mark & Spencer, infatti, vende solo prodotti contraddistinti
da propri marchi mentre, nella più parte dei casi, le grandi
marche di distribuzione adottano un mix di offerte.
Negare protezione del marchio per i servizi di
vendita, intesi come “raggruppamento selezione e raccomandazione
ai consumatori di beni altrui”, non facilita la “democrazia
commerciale” ma rafforza chi tende a vendere solo prodotti
propri; non proteggere il servizio di vendita “per se”
giustifica giuridicamente tale meccanismo di concentrazione e spinge
i distributori a diventare distribu-produttori.
La democrazia del sistema distributivo fa rima
con tutela del suo segno distintivo e questa volta non solo concettualmente.
4) BREVE EXCURSUS SULLA PROTEZIONE DEI SERVIZI
DI VENDITA IN EUROPA E A LIVELLO INTERNAZIONALE
In Europa l’esigenza di proteggere i servizi
forniti da venditori è presente in ogni giurisdizione ed
è in qualche modo soddisfatta in vari Stati Membri Comunitari.
Vi è certo il solito problema terminologico per il quale
la maggior parte dei Paesi negano protezione ai “retail services”
come tali ma accettano ad esempio la definizione OMPI contenuta
nella classe 35” raggruppamento a beneficio dei terzi di una
varietà di prodotti, trasporto escluso, per permettere ai
consumatori di prendere visione e procurarsi i prodotti stessi”.
Se andiamo a verificare quali Paesi accettino e
quindi non rifiutino la descrizione data dall’OMPI, notiamo
che (in base a quanto comunicatoci dai nostri corrispondenti locali)
i Paesi che danno protezione con più o meno certezza e coerenza
casistica ai servizi di vendita come descritti nella classe 35 dell’OMPI
sono i seguenti: FINLANDIA, OLANDA, PORTOGALLO, SVEZIA, SPAGNA,
DANIMARCA, GRECIA e ITALIA.
Per quanto riguarda gli altri Stati Membri e cioè
GERMANIA, AUSTRIA, FRANCIA, GRAN BRETAGNA ed IRLANDA occorre osservare
che:
(a) in Francia anche se la definizione OMPI non
è accettata viene proposta una definizione alternativa quale
“promozione di vendite per altri” sempre in classe 35;
(b) il manuale pratico dell’Ufficio Marchi
del Regno Unito adottato anche in Irlanda indica espressamente alcuni
servizi che possono essere forniti da venditori, sia quelli compresi
nella definizione OMPI in classe 35 che quelli oggetto di altre
descrizioni tra le quali: “assistenza e raccomandazione nella
selezione di prodotti” sempre in classe 35; oppure la curiosa
“changing room services” nella classe 42 e “car
parking services and provision of car park facilities”; o,
ancora, la tipicamente inglese “provision of toilet or rest
room facilities”.
E’ pur vero che in Gran Bretagna dopo l’adozione
della nuova legge Marchi del 1994 la questione di diritto non è
stata più oggetto di decisioni. Sotto la vecchia legge il
Caso Dee Corporation sfortunatamente frustrò le speranze
di molte catene distributive del Paese rifiutando protezione per
i “retail services” in quanto definiti “attività
ancillari al commercio di beni e non fornite a fronte di denaro
e quindi, in quanto non pagate direttamente dai consumatori, non
degne di tutela per se. Il British Retail Consortium sta preparando
un test case proprio sulla registrabilità di retail services
in base alla nuova legge marchi e presto l’Ufficio Marchi
del Regno Unito sarà chiamato a rivedere le sue posizioni
tradizionali.
Recentemente, però, una nuova apertura è
stata già registrata giudizialmente. Nel caso Avnet Incorporated
vs Isoact Ltd (1998) FSR 16 Jacob J. ha precisato che la descrizione
“advertising and promotional services ...... all included
in class 35” doveva essere considerata equivalente a “retail
business”.
Lo stesso Giudice (protagonista di numerose decisioni
storiche per il sistema inglese) ha reputato che i servizi di vendita
non dovrebbero essere registrati, in base alla nuova legislazione,
solo con la dicitura minimale “advertising and promotional
services in class 35” quando la vendita di prodotti è
l’essenza dell’attività commerciale del proprietario
del marchio. Tale precedente, anche se stabilito in occasione di
una procedura cautelare, non può non avere, anche per la
personalità del Giudice adito, una importanza notevolissima.
La migliore dottrina inglese (si veda CHRISTOPHER
MORCOM “THE NEW LAW RELATING TO THE REGISTRATION AND PROTECTION
OF SERVICE MARKS IN THE UK” E.I.P.R. 1986 N.7 pag.198) riconosceva
che “to refuse registration of service marks for retail services
will effectively deny many retailers any opportunity to protect
the names of their business which are essentially “service
marks” without resorting to the expense of passing off action”
(c) In Austria viene adottata la seguente dicitura:
“servizi di assistenza ed aiuto nella gestione e nel funzionamento
di una società commerciale” ricompredendo in tali “aiuti”
anche i servizi di distribuzione.
(d) Infine la Germania. E’ l’unico
Paese dell’Unione in cui non sono protetti i servizi di vendita
in nessun tipo di accezione. L’esigenza è però
presente e l’unica alternativa possibile per proteggere, in
qualche modo, i Marchi dei rivenditori è quello di registrare
il segno in tutte le classi merceologiche.
Naturalmente i servizi di vendita sono riconosciuti
in molti Paesi al di fuori della Comunità anche in giurisdizioni
e in mercati importanti quali ad esempio gli Stati Uniti d’America,
il Giappone ma anche in Turchia, nella maggior parte dei Paesi dell’Est
Europeo, in Australia, in Nuova Zelanda, ed in Canada.
In Italia il marchio del commerciante è
stato sempre riconosciuto espressamente. Il venditore, infatti,
può apporre il proprio marchio alle merci che mette in vendita,
ma non può sopprimere il marchio del produttore o del commerciante
da cui abbia ricevuto le merci. Il legislatore italiano, sia quello
del 1942 che quello della recente novella, riconoscono fondamentale
che sia il produttore che il venditore (o più venditori del
bene) siano visibili e possano essere percepiti dai consumatori.
Il marchio del venditore non può sostituire
o far venire meno quello del produttore che rimane necessariamente
il segno immancabile sul prodotto ma può essere apposto insieme
al primo per contraddistinguere oltre all’origine del prodotto
anche i passaggi distributivi che hanno portato il bene sino al
consumatore.
Implicitamente il legislatore italiano, in questo
caso con più sagacia di altri colleghi europei, ha avvalorato
quanto le più moderne teorie economiche e di marketing sottolineano:
la qualità del prodotto non dipende solo dalle sue caratteristiche
fisiche naturali (o di produzione) ma anche da quelle psicologiche
ed intangibili connesse alla distribuzione verso i consumatori e
la percezione che quest’ultimi hanno dei beni e della loro
esperienza d’acquisto.
In Italia nel famoso caso “ELLE” (Corte
di Appello di Milano 12.6.1973 Rivista di Diritto Industriale 1976
Parte II confermata da Cass.9.12.1977 n.5334 GADI 1978 pag.905))
veniva riconosciuto come servizio proteggibile dalla legge Marchi
il servizio di “ selezione raccomandazione nell’ambito
della distribuzione di prodotti” nella classe 42.
L’Ufficio Italiano Marchi e Brevetti richiede,
per i servizi riconducibili alla vendita (come ad esempio “servizi
per il pubblico consistenti nel selezionare ed organizzare l’offerta
e la vendita di tutti i prodotti ...”, la loro inclusione
nella classe 35 (Obiezione del 1 luglio 1997 N.313795)
Vediamo ora di capire e se possibile di confutare
le singole argomentazioni a sostegno della non proteggibilità
dei marchi per servizi di vendita.
5) LE ARGOMENTAZIONI GIURIDICHE
-5.1.VIOLAZIONE DEL TRATTATO DI NIZZA
La decisione viola l’articolo 28 del Regolamento
sl Marchio Comunitario N.40/94 e le Regole 1-2 del Regolamento di
esecuzione N.2868/95.
Ai sensi dell’art.28 RMC “I prodotti
e i servizi per i quali sono stati depositati i marchi comunitari,
sono classificati secondo la classificazione stabilita dal regolamento
di esecuzione”.
La Regola 1 del Regolamento di esecuzione alla
lettera c) dispone che la domanda di marchio comunitario contiene
“un elenco dei prodotti e dei servizi per i quali si richiede
la registrazione del marchio secondo la Regola 2”.
La Regola 2 dispone: “Per la classificazione
dei prodotti e dei servizi si applica la classificazione comune
di cui all’art.1 dell’Accordo di Nizza sulla classificazione
internazionale di merci e servizi per la registrazione di marchi,
del 15 giugno 1957, riveduto e modificato”.
Dalle norme sopra ritrascritte si ricava in maniera
inequivoca che il sistema del marchio comunitario recepisce, tramite
rinvio formale, la disciplina che la materia della classificazione
dei prodotti e servizi ai fini del deposito come marchio riceve
una diversa fonte. E precisamente nell’Accordo di Nizza e
successive modifiche. Per risolvere ogni questione in ordine alla
corretta descrizione dei prodotti o servizi per i quali è
depositato un marchio comunitario occorre dunque far riferimento
a tale fonte.
L’art.1 dell’Accordo di Nizza del 15
giugno 1957, rivisto a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Ginevra il
13 maggio 1977 emendato a Ginevra il 28 settembre 1979 dispone che
(testo in lingua inglese facente fede):
“(1) The countries to which this Agreement
applies constitute a Special Union and adopt a common classification
of goods and services for the purposes of the registration of marks
(hereinafter designated as “The Classification”)
(2)The Classification consists of:
(i) a list of classes. together with, as the case
may be, explanatory notes
(ii) an alphabetical list...ecc”
Orbene, la descrizione dei servizi che la decisione
impugnata ha ritenuto non accettabile, ripete quella contenuta nella
Explanatory Note della classe 35 dell’Accordo di Nizza, dove
si legge:
“This class includes , in particular, the
bringing together, for the benefit of others, of a variety of goods
-excluding transport thereof- enabling customers to conveniently
view and purchase those goods”.
Come si ricava dalla locuzione “in particular”
l’elencazione dei servizi contenuta nella Explanatory Note
della classe 35 ha valore meramente esemplificativo e non esaustivo.
Tuttavia è altrettanto indubbio che per i servizi espressamente
menzionati nell’elenco esiste un obbligo a prevederne la registrazione,
per effetto della definizione di “Classificazione” dell’art.1(2)(i)
sopra ritrascritta che include anche le “Explanatory Notes”.
Il ricorrente è bene a conoscenza anche
del contenuto dell’art.2 dell’Accordo di Nizza a nome
del quale “... the effect of the Classification shall be that
attributed to it by each country of the Special Union. In particular
the Classification shall not bind the countries of the Special Union
in respect of either the evaluation of the extent of the protection
afforded to any given mark or the recpgnition of service marks.
Each of the countires of the Special Union reserves the right to
use the Classification either as a principle or as a subsidiary
system”.
L’art.2 dell’Accordo di Nizza dimostra
la volontà delle parti contraenti di mantenere una certa
elasticità del sistema, lasciando a ciascun Paese, tra l’altro,
il diritto di non vincolarsi alla classificazione per quel che riguarda
i servizi. Ma il sistema del marchio comunitario dettando la inequivoca
previsione di rinvio integrale alla Classificazione di Nizza, rinviando
cioè al solo art.1 della Convenzione, ha chiaramente mostrato
la volontà di non avvalersi della facoltà prevista
dall’art.2 di non recepire la classificazione per quel che
riguarda i servizi. Questa lettura appare confortata da almeno due
dati testuali: il primo che la Reg.2 sopra trascritta fa rinvio
soltanto alla Classificazione di Nizza come definita nell’Accordo
all’art.1 e non ad altre norme del Trattato, il secondo, che
la stessa Reg.2 sia al punto 1 che al punto 2 dice espressamente
di recepire la Classificazione “dei prodotti e dei servizi”
contenuta nell’Accordo di Nizza e, dunque, expressis verbis
recepisce anche quella dei servizi, che pertanto ha, nel sistema
del Regolamento del Marchio Comunitario, lo stesso valore vincolante
dell’elenco dei prodotti.
La decisione impugnata ha violato le norme sopra
riportate, nella misura in cui non ha accettato una descrizione
che aveva il dovere di accettare perché riconosciuta dall’Accordo
di Nizza, applicabile per rinvio formale al sistema comunitario
dei marchi.
5.2 ANCILLARITA’DEL SERVIZIO O RICONOSCIBILITA’DEL
SEGNO: DUE CRITERI A CONFRONTO.
I servizi di vendita di cui si tratta in queste
pagine sono, come è stato già detto, i servizi di
vendita di prodotti di terzi e non quelli relativi ai prodotti propri
del venditore.
Dire che l’attività di vendita è
“meramente ancillare” a quella di produzione non significa
nulla: lo sono la maggior parte delle attività del terziario
(si pensi al trasporto ed all’assicurazione come richiamato
nelle pagine introduttive). E parlare di servizio ancillare svaluta
le peculiarità di ciascun servizio di vendita e l’importanza
che questo ha sulle scelte consapevoli e informate dei consumatori.
L’attività di distribuzione ha una
propria identità giuridico-economica che la distingue dai
singoli beni da essa trattati. Tanto è vero che due esercizi
commerciali potrebbero , in linea teorica, trattare esattamente
gli stessi beni della stessa marca, ma costituire due imprese completamente
distinte. L’attività dell’uno si distingue da
quella dell’altra non già per i singoli beni trattati
ma per i servizi di vendita prestati all’interno dei rispettivi
locali.
I servizi di vendita consistono nella scelta dei
beni da acquistare e rivendere, nella organizzazione dei locali
di vendita (ad es: il particolare lay-out di disposizione dei beni,
l’eventuale musica di sottofondo, i colori, gli arredi, l’illuminazione
ecc.), nella pianificazione degli assortimenti, nel modo di presentazione
dei prodotti sugli scaffali, nei servizi prestati dagli assistenti
alla vendita, nelle divise del personale, nei modi di pagamento,
nei prezzi, nelle promozioni commerciali, ecc.
Ogni impresa attiva nella vendita dei prodotti
organizza in maniera diversa questi fattori, cercando il riconoscimento
tra i consumatori creando così la “fedeltà alla
marca” da parte degli acquirenti che preferiscono, ad esempio,
fare acquisti in un supermercato di una certa catena piuttosto che
in un altro, non tanto perché lì trovano beni differenti,
ma perché il servizio di vendita ivi prestato è quello
preferito.
Il marchio per contraddistinguere tali servizi
consente al consumatore di immediatamente identificare se un certo
esercizio commerciale appartiene all’impresa commerciale (intesa
in senso ampio, anche come catene organizzate contrattualmente o
da rapporti di controllo di gruppo) che presta l’attività
nella maniera da lui desiderata.
Il marchio di servizio di questo genere si usa,
come tutti i marchi di servizi, soprattutto nella pubblicità
(ad es: la pubblicità di promozioni commerciali offerte in
una certa catena) sull’insegna, sulle divise del personale
che opera all’interno dei locali (cfr. DI CATALDO, “
I segni distintivi” II ed., 1993, pag.145 ss). L’uso
sui prodotti del marchio di servizio è meramente eventuale
e, certo, meno importante, posto che il consumatore viene in contatto
con i prodotti solo una volta che ha operato la sua scelta in ordine
al particolare servizio di vendita (scegliendo di visitare un certo
esercizio commerciale piuttosto che un altro) e , dunque, solo dopo
che il marchio di servizio ha svolto la sua funzione di indirizzamento
della domanda.
E, lo si ripete, il marchio per servizi di vendita
è un marchio del tutto sganciato dai singoli prodotti di
volta in volta venduti perché il servizio rimane il medesimo
anche se i prodotti cambiano e una serie di prodotti identici può
essere venduta con servizi di imprese diverse, diversamente contrassegnati.
In queste attività di “avvicinamento”
il venditore/o i venditori sviluppano tecniche ed attività
sempre più sofisticate e perfezionate al fine di “portare”
(cioè offrire) al consumatore il miglior prodotto possibile,
nel miglior modo (spaziale e temporale) e al più basso prezzo
possibile. I prodotti di due rivenditori possono essere esattamente
gli stessi ma possono essere offerti con servizi o attività
di valore aggiunto che accrescono in maniera diversa l’appetibilità
di quei beni per i consumatori.
Non è importante stabilire se e in che misura
un servizio sia ancillare alla produzione perchè tutti i
servizi , per loro intrinseci natura e scopo, li sono; è
invece cruciale verificare se il il marchio, in un determinato settore
(rectius. nel settore distributivo), svolga la sua funzione tipica
di aiuto nella scelta quotidiana dei conumatoria funzione di riconoscimento
della fonte produttiva o distributiva
5.3 LE DIFFERENTI MODALITA’ DEL SINALLAGMA
TRADIZIONALE TRA PRESTAZIONE E CONTROPPRESTAZIONE
Si dice che il servizio di vendita non è
pagato direttamente dal consumatore e neppure richiesto o voluto
in quanto tale servizio è disponibile sempre, sia a chi compra
sia a chi non compra alcunché.
Appare evidente che, nelle nostre moderne società,
il rapporto sinallagmatico prestazione-controprestazione, in particolare
nei servizi, può assumere significati e valenze del tutto
nuove, scollegate dal tradizionale modo in cui venivano ad estrinsecarsi
sino ad oggi. Le nuove tecnologie consentono di fruire di molti
servizi apparentemente senza costi e, in alcuni casi, senza neppure
averli richiesti direttamente.
Si pensi alle televisioni o alle radio commerciali
in relazione alle quali molte volte non vi è alcun rapporto
contrattuale tra consumatore (utente televisivo e radiofonico) e
il produttore del programma specifico o il proprietario del canale
televisivo o radiofonico.
Tutti sanno però che tale servizio viene
remunerato in via indiretta tramite la pubblicità che l’utente
(telespettatore) “accetta” di vedere o sentire.
Vedere o sentire il programma televisivo o radiofonico
è tutto ciò che il fornitore del servizio richiede
al consumatore-tele-o-radio-ascoltatore, in altre parola la fruizione
del servizio è ,al tempo stesso, controprestazione dello
stesso in quanto comporta la volontaria esposizione alla pubblicità
commerciale che in quei canali viene irradiata congiuntamente ai
programmi prescelti.
La sua controprestazione è quindi in pratica
vedere (o ascoltare) e sopportare ciò che viene proposto
come pubblicità. Il servizio di telecomunicazione di Mediaset
o di ITV nella classe 38 non è sollecitato, richiesto o pagato
direttamente dai consumatori ma certo è un servizio utile
del quale il pubblico dei consumatori non farebbe certamente a meno
e, di conseguenza, i marchi relativi ai canali televisivi citati
sono certamente protetti nelle classi 38 e 41.
I servizi di beneficenza in classe 41 sono un altro
esempio di servizio non pagato (o almeno non direttamente) in quanto
nella questua raccolta i generici benefattori accettano di spogliarsi
di ricchezze per aiutare terzi sfortunati. E’ un servizio
a favore di terzi. E’ comunque altresì accettato che
parte di quei proventi saranno trattenuti dall’organizzazione
benefica per la propria organizzazione e quindi per il proprio servizio.
Chi fa beneficenza paga più o meno direttamente
e consciamente il servizio organizzativo di beneficenza destinato
non a lui ma ai terzi bisognosi. Chi riceve assistenza non la paga
mentre chi fa beneficenza sovvenziona la struttura organizzata e
quindi il servizio fornito ad altri.
In due casi tratti dalla giurisprudenza irlandese
riportati nell’articolo di CHRITOPHER MORCOM (citato in precedenza)
la mancanza del sinallagma non fu giudicata rilevante per l’applicazione
della protezione dei rispettivi marchi. La Corte Suprema decise
infatti , nel primo caso: Golden Pages Trade Marks (1985) FSR 27
che l’editore di elenchi telefonici avesse diritto al marchio
benché quegli elenchi non venissero venduti ai potenziali
utenti accettando il fatto che la remunerazione di quel servizio
avvenisse attraverso la pubblicazione nell’elenco di pubblicità
commerciale a pagamento. Nel secondo: Visa International Service
Association (1985) RPC 323 che il marchio fosse protetto anche per
le printed banck cards distribuite dalla Visa benchè non
pagate.
I “servizi non pagati” (ergo: non pagati
direttamente dalla persona beneficiata) sembrano aumentare. Si veda
il fenomeno INTERNET che offre una rete telematica mondiale (servizio
questo pagato dall’utente) ma che al suo interno offre informazioni,
consulenze, biblioteche, film, fotografie, elenchi e servizi senza
che vengano richiesti direttamente e/o pagati. Vi è la possibilità
di navigare e accedere a banche dati ed informazioni utili senza
pagarle direttamente e in modo non sollecitato.
A parte i rilievi di cui sopra è però
evidente a tutti che nella nostra sofisticata società intangibile
il tradizionale do ut des avviene in modo e sotto forme diverse
e meno dirette ma, non per questo, inesistenti.
Il servizio di vendita è scelto dal consumatore
che si reca nei locali o contatta telefonicamente o via internet
il rivenditore preferito. Il servizio di quest’ultimo viene
pagato dallo stesso consumatore che, implicitamente ma consapevolmente,
accetta una maggiorazione del prezzo del prodotto. La generalità
dei consumatori è certamente conscia del fatto che nel prezzo
dei prodotti che compriamo vi è una parte, non marginale,
destinata al venditore per permettergli di continuare a migliorare
i servizi, i locali, le infrastrutture necessarie ma anche svolgere
ricerche di mercato e studi specifici per conoscere ed aggiornarsi
sui gusti, le tendenze, i prodotti nuovi che permettano di soddisfare
le esigenze e le aspettative dei consumatori.
5.4. GLI EFFETTI NEGATIVI DEL DEPOSITO IN TUTTE
LE CLASSI MERCEOLOGICHE.
Non ammettere protezione dei servizi di vendita
nella classe 35 equivale a chiedere ai rivenditori di proteggere
i propri marchi in tutte le classi merceologiche.
In primis rileviamo che tale tesi comporta un onere
economico aggiuntivo (e rilevante) a carico dei rivenditori che,
contrariamente ai produttori non avrebbero una specifica classe
riguardante i propri servizi professionali ma sarebbero obbligati
a tutelarsi su tutte le classi merceologiche relative a prodotti,
di terzi, che loro non hanno fabbricato ma che semplicemente rivendono.
Chi è obbligato a spendere 20 o 30 volte
in più per proteggere il proprio segno è soggetto
ad investimenti più corposi ma soprattutto a contratti di
gestione sull’uso del marchio ( o per meglio dire dei marchi)
in ogni rispettiva classe ed in ogni Stato dell’Unione Europea.
Ciò comporta, oltre l’onere economico, una maggiore
probabilità di trovare il proprio segno già anticipato
per i singoli prodotti compresi nelle rispettive classi merceologiche.
L’uso che concretamente si fa del marchio
di servizio è un uso che può prescindere da prodotti
particolari, con la conseguenza che se tutti coloro che prestano
servizi di vendita dovessero registrare il proprio marchio solo
come marchio dei prodotti da essi venduti, finirebbero per esporsi
al rischio di decadenza per mancato uso del marchio proprio quando
il marchio stesso è usato direttamente per distinguere esclusivamente
i servizi da loro offerti (si pensi alla pubblicità del tipo:
“presso i locali di GIACOMELLI SPORT troverai un servizio
qualificato... offerto dai nostri incaricati” oppure “
Informiamo la clientela che a Roma è stato aperto in Via...
un nuovo locale della catena GIACOMELLI SPORT” tipici comunicati
commerciali per servizi di vendita). Il che dimostra che la soluzione
alternativa della registrazione del marchio per i prodotti venduti,
oltre che ingiustificata e illegittimamente più onerosa,
è anche inadeguata, perché inidonea allo scopo di
attribuire al richiedente il diritto su un segno idoneo a distinguere
il proprio contributo professionale.
Se un simile regime fosse accettato a livello comunitario
si contribuirebbe a creare una disarmonizzazione tra il sistema
comunitario e la maggioranza dei sistemi degli Stati Membri e, così
facendo, si introdurrebbe un ingiustificato impedimento od ostacolo
al commercio infracomunitario: ottenere un marchio validamente utilizzabile
e registrabile in tutte le 34 classi di prodotti nei 15 Paesi della
Comunità sarebbe, invero, impresa alquanto ardua. Ciò’
rappresenterebbe, in quanto misura ingiustificata ed illegittima,
una misura equivalente a restrizioni quantitative ex art.30 del
Trattato di Roma
6) CONCLUSIONI
per quanto sopra esposto si chiede che codesta
Commissione dei Ricorsi annulli la decisione del 23.2.1998 con la
quale veniva respinta la domanda limitatamente a “raggruppamento,
a beneficio dei terzi, di una varietà di prodotti, trasporto
escluso, per permettere ai consumatori di prendere visione e procurarsi
i prodotti stessi nella classe 35 in quanto sostanzialmente riconducibile
alla vendita” per i seguenti motivi:
1)insufficiente motivazione,
2)violazione dell’art.28 Regolamento N.40/94
e delle regole 1 e 2 del Regolamento di attuazione N.2865/95;
3)la vendita, di beni prodotti da terzi, costituisce
un servizio consistente nella selezione e nella raccomandazione
che si estrinseca nel raggruppare, fisicamente o virtualmente, vari
generi merceologici al fine di dare la possibilità al consumatore
di scegliere, dopo aver ottenuto ogni possibile informazione, consiglio
e garanzia sui prodotti stessi. I relativi marchi di servizio meritano,
quindi, la protezione del Marchio Comunitario che assolve la sua
funzione tipica di permettere e facilitare la riconoscibilità
del segno e la fedeltà al servizio di vendita prescelto.;
4)il servizio di vendita è chiesto e pagato
dal consumatore il quale sceglie , prima ancora dei singoli prodotti,
la casa distributrice specifica e accetta di pagarne il relativo
prezzo quale quid addizionale ai prezzi delle merci ivi vendute;
5)Il marchio per tali servizi evita il meccanismo
artificioso ed ingiusto (della registrazione del segno in tutte
le classi merceologiche) che porta necessariamente alla decadenza
per non uso del segno stesso e ad una ingiustificata supplementare
difficoltà a trovare un segno utilizzabile e registrabile
in tutti gli Stati Membri per tutte le classi merceologiche;
Si chiede , quindi, che Codesta Commissione accolga
il presente ricorso e , con esso, la legittimità della descrizione
nella classe 35 compresa nella domanda della richiedente.
Roma 18.6.1998
AVV.MASSIMO CIMOLI
9 febbraio 2000
vedi
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