NEWS Marchi,
Nomi a Dominio Diritto d'Autore 2003  |
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Decisioni Marchi e Nomi di dominio
Internet.
23 dicembre 2003
Decisioni
giudiziali in Italia.
TRIBUNALE DI FIRENZE - 28 maggio 2001
In sede di reclamo, il Giudice (vedi il testo della
decisione):
- rilevando anche che "le regole proprie dell'ordinamento
Internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni
nella rete telematica non assumano rilevanza per settori della vita
civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge statale"
e "proprio la notorietà del marchio" BLAUPUNKT
" da un lato impedisce alla stessa di utilizzare per il sito
Internet SLD corrispondente al proprio marchio e dall'altro determina
una situazione in base alla quale i soggetti interessati al prodotto
Blaupunkt della Robert Bosch sulla rete Internet non trovano quanto
cercato"
- ha inibito "alla Nessos Italia Srl l'ulteriore
utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain
name di sito Internet ed ordina alla Nessos Italia srl di provvedere
a quanto necessario per la cancellazione della registrazione www.blaupunkt.it
presso la Registration Authority Italiana; inibisce alla Nessos
Italia srl l'uso del marchio Blaupunkt; fissa in L. 200.000 la somma
dovuta dalla Nessos Italia srl per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione
del provvedimento a decorrere dalla notificazione dello stesso;"
TRIBUNALE DI PARMA - 26 febbraio 2001
Il nome di dominio, oltre ad assolvere la funzione
tecnica di indirizzo telematico, concorre, nella sua parte individualizzante
(ciò che si legge prima dell'ultimo punto, cd second level),
ad identificare nei rapporti con il pubblico il titolare del sito
ed i servizi ivi offerti, potendo dunque essere qualificato come
nuovo segno distintivo dell'impresa, suscettibile di entrare in
conflitto con gli altri segni distintivi e di interferire in particolare,
in base al principio di unità dei segni distintivi di cui
all'articolo 13 legge marchi, con l'ambito di protezione riconosciuto
al marchio registrato.
TRIBUNALE DI SALERNO - 30 giugno 2000
Con questa ordinanza, oltre a riconoscere l'affinità
merceologica tra "batterie per auto e moto" e batterie
ad uso comune (pile Duracell) il Giudice ha anche precisato che:
" ...l'uso del marchio che gode di rinomanza, come nome di
dominio o all'interno di un sito Internet, anche per prodotti o
servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, vìola
i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta l'immediato
vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del
titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e
traendone indebito vantaggio."
Alla resistente (oltre il sequestro, il ritiro e l'inibitoria di
tutti i prodotti, la pubblicazione della decisione sul quotidiano
"Il Corriere della Sera") è stata ordinata:
1) la rimozione del nome contraffatto dal proprio sito;
2) la pubblicazione della decisione sul proprio sito.
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - 30 maggio 2000
Il conflitto fra domain names e marchi anteriori
deve essere risolto con ricorso alle norme che regolano i rapporti
fra segni distintivi; quindi il titolare di un marchio può
opporsi all'adozione di un domain name uguale o simile al proprio
segno se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti
o servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può
consistere anche in un rischio di associazione. La mera registrazione
di un nome a dominio, simile ad un marchio noto di terzi, è
sufficiente ad evidenziare mezzi univocamente finalizzati ad una
condotta lesiva del diritto di marchio poiché l'attivazione
del sito è possibile in ogni momento.
TRIBUNALE DI CREMA - 24th July 2000
La Alnitec Srl ha presentato ricorso avverso la
Biaccabi snc per aver quest'ultima registrato il nome di dominio
ALNITEC.COM e per aver predisposto un "reindirizzo" al
proprio sito BIACCABI.COM. Nella prima decisione in un caso di "reindirizzo",
emessa in un giudizio a cognizione sommaria, il giudice ha ritenuto
che la "deviazione" degli utenti Internet dall'indirizzo
ALNITEC.COM al sito della resistente è un atto di concorrenza
sleale ed una violazione di marchio. E' stato pertanto proibito
l'uso della denominazione e del marchio della ricorrente come nome
a dominio (ALNITEC.COM) da parte della Biaccabi includendo il "reindirizzo"
e l'uso di indirizzi e-mail.
TRIBUNALE DI SALERNO Ord. 5 luglio 2000
In sede cautelare il Giudice, oltre a riconoscere
l'affinità merceologica tra "batterie per auto/moto"
e "pile", ha precisato anche che:
" ...l'uso del marchio che gode di rinomanza
(DURACELL), come domain name o all'interno di un sito Internet,
anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio
medesimo, violi(a) i diritti del titolare del marchio, in quanto
comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività
a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà
del segno e traendone indebito vantaggio."
Alla resistente (oltre il sequestro, il ritiro
e l'inibitoria di tutti i prodotti, la pubblicazione della decisione
sul Corriere della sera) è stato anche ordinato:
1)la rimozione del nome contraffatto dal proprio
sito;
2) la pubblicazione della decisione sul proprio
sito.
TRIBUNALE DI FIRENZE - Ord. 29 giugno 2000
Con ordinanza cautelare ”inaudita altera
parte” il giudice ha accolto il ricorso della Compagnia Aerea
N.V. SABENA-SA inibendo l'uso del nome di dominio “WWW.SABENA.IT
all'agenzia A&A di Sergio Castellani che lo aveva registrato
il 26 gennaio 2000.
A seguito della comparizione delle parti, il Giudice
ha revocato totalmente il proprio precedente provvedimento motivando
che:
“Il domain name è l'indirizzo Internet
di un computer collegato alla rete…, la corrispondenza marchio
– dominio non è un bene (diritto) assoluto , non é
un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente
sancito nel nostro ordinamento … L'utente… sa perfettamente
della possibile non corrispondenza, in un'infinità di oasi,
fra dominio e marchio…” e, pertanto, “…
il giudice è convinto, in sostanza, di consentire a chiunque
di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico,
non può porsi per esso un problema di violazione di marchio
d'impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi.”
La SABENA è stata inoltre condannata al
pagamento delle spese di giudizio.
TRIBUNALE DI ROMA
Il giudice ha ritenuto che ROMAONLINE è
”…marchio descrittivo e quindi debole, in quanto privo
di funzione individualizzazione e di sufficiente capacità
distintiva….” in relazione a servizi d'informazione
sulla città di Roma (turismo, eventi, etc.) e, negando l'ipotesi
di concorrenza sleale, ha rigettato la richiesta d'inibizione all'uso
del dominio ROMAONLINE.IT.
TRIBUNALE DI ROMA - 22 dicembre 1999
In sede cautelativa il Tribunale di Roma ha riconosciuto
la prevalenza dei diritti sul marchio rispetto ad un nome di dominio
identico.
Sebbene il nome di dominio registrato non sia ancora
associato ad un sito web esistente, la sua semplice registrazione
è stata giudicata illecita ed in violazione del marchio precedentemente
registrato. La semplice registrazione del nome di dominio è
stata altresì considerata per sé una limitazione dell'attività
commerciale del titolare del marchio registrato.
Il titolare del nome di dominio registrato (il
cosiddetto “cyber-squatter”) è stato condannato
alla cancellazione del nome di dominio “.com”.
Entrambe la ricorrente e la resistente sono società
domiciliate in Italia. La sentenza è soggetta alla conferma
in prima istanza da parte del Tribunale.
TRIBUNALE DI GENOVA - Ord. 12 ottobre 1999
In sede di reclamo il Tribunale ha confermato il
proprio precedente provvedimento con cui aveva inibito l'utilizzazione
del sito WWW.ALTAVISTA.IT.
In particolare non sono state accolte le obiezioni
circa la diversità “… del settore commerciale,
quello della compravendita immobiliare” ritenendo che “l'induzione
in errore degli utenti, realizzata attraverso lo sfruttamento del
nome” … “costituisce senza alcun dubbio attività
di concorrenza sleale alla stregua dell'art.2598 (1) c.c.”
TRIBUNALE DI VERONA - Ord. 23 marzo 1999
Con ordinanza cautelare, il Giudice di Verona,
rilevando che:
“… la validità del marchio non
potrebbe essere inficiata dall'anteriore richiesta di registrazione
del nome di dominio”;
“il marchio (TECHNOVIDEO in relazione a distributori
automatici per home video) … non appare porsi in contrasto
con il disposto dell'art.18 L. marchi, non rappresentando la denominazione
generica del prodotto né l'indicazione di uno degli elementi
costituitivi del medesimo” e “… ancorché
possa eventualmente farsi rientrare nell'ambito dei c.d. marchi
deboli, appare alla luce dei detti criteri dotato di sufficiente
capacità distintiva”;
ha inibito l'utilizzo del nome come marchio e come
domain name per contraddistinguere prodotti accessori alle videocassette.
TRIBUNALE DI ROMA – Ord. 22 marzo 1999
In caso di marchio noto, il provider incaricato
della gestione del sito, ignorando della paternità del marchio
e non applicando la diligenza ordinaria ne risponde perché
con tale “condotta ha dato apporto causale al realizzarsi
dell'illecito”.
TRIBUNALE DI VICENZA– 6 luglio 1998
L'uso di un marchio famoso che dispone di un proprio
nome di dominio o sito Internet da parte di terzi, anche per distinguere
prodotti e servizi differenti da quelli tutelati, costituisce violazione
dei diritti del titolare in quanto comporta l'indebito vantaggio
di associare l'attività di terzi a quella del titolare del
marchio famoso, il suo sfruttamento e l'ingiustificato profitto
da essa derivante.
PRETURA DI VALDAGNO - Ord. 27 maggio 1998
Nell'ordinanza leggiamo che “si palesa insopprimibile
il diritto di ciascuna impresa dì presentarsi sul mercato
ed al pubblico secondo ogni modello di comunicazione, ed utilizzando,
evidentemente, sempre il proprio nome ed i marchi a disposizione.”
“risulta quindi non equivoco il diritto della ricorrente a
presentarsi in rete 'anche' con il” proprio nome a dominio.
TRIBUNALE DI NAPOLI - Ord. 8 agosto 1997
“L'ex agente di un'impresa industriale realizza
una fattispecie di concorrenza sleale per confusione, per appropriazione
di pregi e comunque per non conformità ai principi della
correttezza professionale qualora, dopo la risoluzione del contratto
agenzia:
A) usi due siti Internet (uno dei quali intestato
all'ex preponente) dichiarandosi 'agente generale per l'Italia'
nel settore in cui opera il preponente stesso;
B) utilizzi la sigla ("MCP") propria
della concorrente;
C) riproduca la lista clienti dell'ex preponente,
indicandola come propria;
D) riproduca fotografie tratte dal catalogo della
concorrente.
Se vi sono motivazioni sostanziali, il terzo non
imprenditore che, diffondendo messaggi pubblicitari tramite il sito
Internet da lui gestito, partecipa all'illecito concorrenziale posto
in essere da un imprenditore verso un concorrente, è corresponsabile
non ex art. 2598 cc ma, ricorrendone gli estremi, solo ex art. 2043
cc;
il titolare di un nome di dominio Internet ha gli
obblighi del proprietario di un organo di comunicazione, poiché
la rete Internet, quale "sistema internazionale di inter-relazione
tra piccole e grandi rete telematiche", è equiparabile
ad un organo di stampa;
il titolare di un nome di dominio Internet risponde
degli eventuali illeciti integrati dal contenuto delle pagine inserite
nel sito da lui gestito: su di lui grava infatti un obbligo di diligente
verifica circa la legittima titolarità del segno distintivo
usato dall'inserzionista e di controllo preventivo circa il contenuto
del messaggio, al fine di verificare che la pubblicità sia
palese, veritiera e corretta.
Tale principio rimane fermo anche se il titolare
del nome di dominio si limita alla manutenzione tecnica del sito,
mentre la creazione, la gestione e la negoziazione commerciale delle
pagine da mettere in rete è affidata ad un soggetto terzo.”
TRIBUNALE DI ROMA – 2 agosto 1997
L'uso di un nome di dominio Internet che riproduce
la ragione sociale è fatto in grado di generare confusione.
Tale confusione non è esclusa dalla registrazione del nome
di dominio da parte della Naming Authority.
TRIBUNALE DI CUNEO - Ord. del 23 giugno 1997
“L'introduzione di informazioni su Internet
ha natura di pubblicazione ai sensi dell'art. 12 legge n. 633/1941,
con tutte le implicazioni giuridiche, civilistiche e penalistiche,
che ne conseguono.
La gratuità dell'accesso ad Internet non
esclude che l'utilizzo dell'opera assuma natura economica, come
veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta.
Il provider che conceda solo l'accesso alla rete,
nonché lo spazio sul proprio server per la pubblicazione
dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni,
non è' responsabile della violazione del diritto d'autore
eventualmente compiuta da quest'ultimo.”
TRIBUNALE DI MILANO - Ord. del 9 giugno 1997
L'uso di un nome di dominio che riproduce un marchio
registrato ed utilizzato da un'altra società anche come nome
a dominio (per servizi pubblicitari commerciali sulla rete –
Porta Portese), oltre a costituire violazione dei diritti sul marchio,
rappresenta un atto di concorrenza sleale in grado di determinare
confusione nel pubblico consumatore.
TRIBUNALE DI CUNEO – Decreto 24 febbraio
1997
“Sussiste il fumus boni iuris relativo alla
violazione del diritto d'autore sul software di una pagina web,
qualora vi sia evidente somiglianza fra le rubriche delle pagine
web del ricorrente e rispettivamente del resistente, con riferimento
agli aspetti esteriori (foggia, titolo, sottotitoli), ai dati, alla
sorgente HTML. Il sequestro probatorio deve interessare solo il
materiale inerente alla pagina web che si assume violare il diritto
d'autore, e non all'intero server che la ospita. Il provvedimento
cautelare (nella specie: un sequestro ai fini della prova di una
violazione di diritto d'autore) relativo ad una pagina web deve
essere concesso inaudita altera parte.”
TRIBUNALE DI GENOVA - Ord. 23 gennaio 1997
“ Quando un'impresa diffonde via Internet
un messaggio pubblicitario che usi illecitamente un marchio altrui
senza il consenso del suo titolare, il giudice delegato investito
può inibire ex art. 63 l.m. l'ulteriore uso del marchio in
questione, e disporre la pubblicazione dell'ordinanza su quotidiani
ed anche sul sito Internet del resistente, per un determinato tempo,
a cura del ricorrente ed a spese del resistente(1).
In ragione della speciale diffusività di
Internet la pubblicazione in questa di un messaggio pubblicitario
in violazione delle norme a tutela dei marchi deve ritenersi sufficiente
ad integrare gli estremi del periculum idoneo alla concessione della
misura dell'inibitoria all'uso di cui all'art. 63 l.m.. La pubblicazione
dell'ordinanza con la quale si inibisce l'uso di un marchio, e la
pubblicazione può essere ordinata anche su sito Internet.”
TRIBUNALE DI PESCARA - Ord. 9 gennaio 1997
“L'utilizzo di un marchio registrato da terzi
per la fornitura di servizi su un sito internet non costituisce
concorrenza slelae quando tale marchio non sia dotato di originalità
e creatività e quando non sussista affinità tra l'attività
svolta dal titolare e dal terzo.”
Tribunale di Modena - Ord. 23 ottobre 1996
“L'uso del titolo Foro it. per una pagina
web indirizzata alla categoria degli avvocati e destinata alla discussione
di problematiche pratiche inerenti all'esercizio della professione
forense costituisce attività illecita ai sensi dell'art.
2043 cod. civ. e 100 legge diritto d'autore ai danni della società
editrice dell'omonima pubblicazione scientifica ...”
Un caso di cyber-squatting nel Regno Unito (28
novembre 1997).
British Telecommunications plc, Virgin Enterprises
Ltd, Marks & Spencer plc, Ladbrokes plc and J Sainsbury plc.
c/ One in a Million Ltd.
La decisione di primo grado.
"L'offerta al pubblico di nomi di dominio
rappresenta uno strumento decettivo nelle mani di terzi oltre a
configurare un'ipotesi di contraffazione del marchio ai sensi dell'art.
10 (3) del Trade Marks Act 1994".
La particolarità del caso consiste nel fatto
che la convenuta One in a Million pur avendo registrato nomi di
dominio comprendenti marchi famosi non ne ha fatto uso diretto ma
si è adoperato per la loro vendita o locazione a terze parti.
Cinque note aziende britanniche hanno pertanto sollevato un' azione
per l'ottenimento di un provvedimento urgente nei confronti della
One Million.
Il Giudice di primo grado ha considerato che l'offerta
da parte dei convenuti per la vendita o la locazione di nomi di
dominio ed il loro uso anche da parte di terzi si configura come
fatto lesivo nel diritto esclusivo del marchio.
La decisione della Corte di Appello
"La registrazione di nomi di dominio da parte
dei convenuti è volta a dimostrare un qualche legame associativo
con le società ricorrenti e ciò anche se tali nomi
dominio non sono stati direttamente utilizzati dai convenuti. Nel
caso di specie, la convenuta risulta comunque titolare della registrazione
di nomi di dominio. E' la registrazione che raffigura inoltre un
concreto caso di concorrenza sleale finalizzato all'agganciamento
del diritto esclusivo del marchio e da cui è possibile ipotizzare
un danno nei confronti delle società ricorrenti. Deve inoltre
essere confermato il giudizio di primo grado ai sensi dell'art.
10 (3) circa la contraffazione da parte della convenuta dei marchi
di cui le ricorrenti sono titolari.”
da Trade Mark World issue no.A110, settembre 1998
(Symon Tailor and Gavin Foggo)
Un caso in Olanda
PTT Telecom c/ Vuurwerk
In un procedimento cautelare il Giudice Olandese
ha riconosciuto “il diritto della società di telefonia
PTT ad inibire l'utilizzo dei dati contenuti negli elenchi telefonici
da questa pubblicati.”
In particolare è stato ritenuto che nonostante
un elenco telefonico non possa essere definito come lavoro originale,
nella fattispecie deve ritenersi applicabile una pseudo tutela del
diritto d'autore.
Poiché i dati presenti sul sito internet
registrato in nome della società convenuta offrono la possibilità
di consultazione al pubblico, il Giudice ha pertanto concesso un
provvedimento provvisorio restrittivo confermando la sussistenza
di un caso di violazione del diritto d'autore per la coincidenza
dei dati presenti sulla pagina Web della convenuta rispetto al prodotto
offerto dalla società PTT.
T. NAPOLI 8.8.97 Nota di Lorenzo Albertini
L'interessante ordinanza, oltre ad alcune questioni
tradizionali in materia di concorrenza sleale, affronta, pur se
succintamente, alcuni temi di attualità relativamente all'uso
commerciale della rete Internet ( di seguito anche "la Rete").
Segue qualche breve osservazione in proposito.
Non è purtroppo del tutto chiaro lo svolgimento
dei fatti e cioè la precisa condotta realizzata dalla GE.R.EDIL.
giudicata concorrenzialmente sleale. Sembra di capire che essa fosse
stata in passato agente commerciale della Mario Cirino Pomicino
spa, impresa operante nel settore metallurgico e che, anche dopo
la risoluzione del rapporto di agenzia, avesse tenuto delle condotte
confusorie o comunque scorrette verso la ex preponente.
-SULLA MASSIMA SUB 1-
Sembra di capire (v. fattispecie sub A) che la
GE.R.EDIL., anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, avesse
usato due siti, uno a nome proprio e uno a nome della Mario Cirino
Pomicino spa, per diffondere messaggi ritenuti sleali dal Giudicante.
Precisamente, la GE.R.EDIL. sembrerebbe avere negoziato con un provider
la creazione di due siti Internet, spendendo per uno di questi il
nome dell'ex preponente. In detti siti la GE.R.EDIL. utilizzava
fotografie tratte dal catalogo della Mario Cirino Pomicino spa nonché
l'acronimo "MCP", che costituiva la sigla dell'ex preponente.
La GE.R.EDIL. aveva anche inserito in rete la lista clienti di quest'ultima,
indicandoli come clienti propri. Non è peraltro specificato
se tutte queste condotte siano state poste in essere in entrambi
i siti o solo in uno di essi. Non viene affrontata la questione
dell'esistenza di un rapporto concorrenziale tra le parti in lite.
Trattandosi di un agente anziché di un produttore (come sembra
fosse l'ex preponente) e quindi di soggetto operante a livello diverso
del ciclo economico, la questione potrebbe in teoria essere posta:
la clientela del produttore, infatti, non coincide in linea di principio
con quella del distributore. In realtà, però, le cose
stanno diversamente. Innanzitutto, in presenza di un contratto di
agenzia vero e proprio, è noto che l'agente deve solo promuovere
la conclusione di contratti per conto del preponente, sicchè
egli è solamente un rappresentante negoziale e non determina
un passaggio del ciclo economico (egli, normalmente non solo non
acquista merce per rivenderla, ma non è nemmeno depositario
della stessa). La sua clientela è quindi la stessa del produttore,
suo preponente.
In secondo luogo, l'orientamento oggi assolutamente
prevalente ammette, correttamente, l'esistenza di un rapporto di
concorrenza ogni qual volta vi sia di fatto la possibilità
di sviamento di clientela, a prescindere dalla circostanza che le
imprese in lite siano o meno collocate al medesimo stadio della
distribuzione commerciale.
L'inserimento di fotografie tratte da depliants
o cataloghi altrui nel proprio materiale pubblicitario è
stata spesso ritenuta illecita ex art. 2598 n. 1 cc, costituendo
caso atipico di confusione in base alla "miniclausola"
di chiusura contenuta nell'ultima parte della norma medesima.
L'affermazione va peraltro fatta con cautela, poiché
si deve esaminare il contenuto specifico delle fotografie. Se queste
non hanno particolare forza distintiva, è assai dubbio in
linea generale che possa ravvisarsi slealtà solo perché
esse sono riprodotte dal concorrente. Se si tratta invece ad es.
della riproduzione di prodotti non standard bensì strettamente
tipici di quell'impresa, il farli apparire come propri costituisce
certamente condotta sleale: chi esamina le fotografie può
infatti essere indotto all'acquisto proprio dall'esistenza di quelle
specifiche caratteristiche e quindi non è corretto l'accapparramento
di clientela da parte di chi quei prodotti non abbia. Il giudizio
non può che dipendere dal caso specifico, tenendo presente
il criterio generale, secondo cui la slealtà sussiste ogni
volta che il cliente può essere indotto ad acquistare da
Tizio pensando erroneamente di acquistare da Caio o comunque pensando
di acquistare i prodotti di Caio.
Sicuramente sleale è invece indicare come
propri i clienti altrui. La lista dei clienti di un imprenditore
gioca di fatto un ruolo notevole per i potenziali nuovi clienti:
il sapere che già altri (magari nomi piu' o meno noti del
mondo dell'imprenditoria o di soggetti appartenenti a ceti socialmente
elevati) si servono o si sono serviti con soddisfazione presso quel
determinato imprenditore è un elemento di notevole forza
persuasiva per chi si accinge all'acquisto. Ciò mi pare esatto
soprattutto qualora si tratti di beni di valore unitario non trascurabile
oppure di beni innovativi (si pensi a costosi macchinari industriali
oppure a software customized cioè su misura per l'utente).
In breve, la lista clienti costiuisce certamente un "pregio",
spesso notevole, in termini concorrenziali, sicchè la condotta
della GE.R.EDIL. realizza la fattispecie dell'appropriazione di
pregi ex art. 2598 n. 2 cc.
In linea di massima è anche sleale usare
nomi e segni distintivi altrui nella propria attività reclamistica
verso i terzi. Sembra che la GE.R.EDIL. avesse inserito in qualche
modo nei propri siti dei richiami alla Mario Cirino Pomicino spa,
e ciò costituisce certamente una condotta non conforme ai
principi della correttezza professionale (se non mezzo confusorio
atipico secondo il n. 1 dell'art. 2598). Non si capisce, poi, dal
tenore del provvedimento se l'affermazione della GE.R.EDIL. di essere
agente generale per l'Italia riguardasse proprio la Mario Cirino
Pomicino o altre ditte. In caso positivo, non c'è dubbio
che si avrebbe un atto sleale per appropriazione di pregi dell'impresa
concorrente: il dichiarare di essere agente di taluno (verosimilmente
dotato di una certa rinomanza) costituisce elemento concorrenzialmente
rilevante e quindi atto sleale nel caso in cui il rapporto di agenzia
sia già cessato.
-SULLA MASSIMA SUB 2-
Assai travagliata è anche la qualificazione
giuridica della condotta di colui che partecipa all'illecito concorrenziale
realizzato da un imprenditore, pur senza essere egli stesso imprenditore
(o senza essere egli stesso concorrente di quello che risulta vittima
della condotta sleale).
Se la soluzione si presenta non troppo difficile
in caso di utilizzo del dipendente per il compimento dell'atto sleale,
in presenza dell'art. 2049 cc, essa diviene meno semplice quando
l'atto sleale sia posto in essere da un terzo non collegato da un
rapporto di lavoro dipendente, ad es. da agenti o da società
del gruppo.
Nel nostro caso, l'illecito non è stato
posto in essere solamente dal terzo, ma anche dal terzo, il quale
ha collaborato -quale gestore del mezzo di comunicazione- a dare
diffusione al messaggio pubblicitario confusorio e/o decettivo.
L'orientamento prevalente sembra però essere
alquanto fermo nel senso che il terzo risponde a titolo di concorrenza
sleale; ne risponde naturalmente anche il concorrente, solo che
vi sia un suo oggettivo interesse alle conseguenze della condotta
del terzo. L'ordinanza in esame invece, segue l'orientamento opposto,
ritenendo che il terzo possa essere perseguito solo ai sensi dell'art.
2043 cc e quindi in presenza di dolo o colpa.
La scelta tra art. 2058 e 2043 a proposito della
condotta del terzo non appare facile. Peraltro, se è vero
che l'art. 2058 è stato creato per facilitare nei rapporti
tra concorrenti la tutela contro le condotte sleali rispetto alla
disciplina dell'illecito aquiliano comune, allora sembra piu' corretta
l'opinione seguita nell'ordinanza annotata. Il terzo per definizione
non è concorrente ed è giusto perseguirlo ai sensi
dell'illecito comune ex art. 2043 cc, dal momento che vi sarà
sempre il concorrente da perseguire con lo strumento agevolativo
dell'illecito concorrenziale e non si potrà quindi affermare
che la tutela dell'imprenditore vittima di concorrenza sleale diminuisca
qualora sia realizzata da un terzo. Affermare l'assoggettabilità
a sanzioni, spesso assai onerose, prescindendo dalla colpa non sembra
corretto nei confronti di coloro che non rivestono la qualità
di imprenditori o di concorrenti: la ratio della normativa sulla
concorrenza sleale sembra indurre ad interpretarla in senso (soggettivamente)
restrittivo.
-SULLA MASSIMA SUB 3-
Questa e la massima seguente affrontano gli argomenti
piu' interessanti della decisione.
L'equiparazione di un sito Internet ad un organo
di stampa è gravida di conseguenze.
E' nota infatti l'esistenza di una legislazione
speciale sulla stampa (soprattutto: la legge 08.02.48 n. 47) nonché
dei reati di cui agli artt. 57 e 57 bis c.p. Il giudice napoletano,
alla luce dell'orientamento favorevole all'imposizione di un obbligo
di vigilanza e controllo sui messaggi pubblicitari a carico del
"proprietario di un canale di comunicazione", equipara
Internet ad un organo di stampa e attribuisce la responsabilità
per gli eventuali illeciti commessi tramite la messa on line di
messaggi pubblicitari anche al titolare del sito Internet, precisamente
al titolare del nome di dominio.
Il principio è interessante poiché
tra gli addetti ai lavori ferve la discussione circa l'equiparazione
dei siti ai mezzi di comunicazione. Innanzitutto, l'affermazione
del Giudicante non è del tutto precisa. Equiparabile ad un
organo di stampa non è infatti Internet, bensì i singoli
siti. Internet non è altro che l'insieme dei computer collegati
tra loro in modo da potersi vedere e da potere dialogare. Il sito
è invece un elaboratore nel quale sono memorizzate tutte
le sue pagine; è in esso, pertanto, che sono materialmente
fissate le pagine dei clienti con gli eventuali messaggi pubblicitari.
Equiparabile ad un organo di stampa è quindi il singolo computer,
non la Rete.
Che l'interconnessione (ciò in cui consiste
Internet) sia un mezzo di diffusione di messaggi è ovvio.
Che al gestore del sito, cioè del computer recante i messaggi
pubblicitari messi on line, possano essere addossati gli obblighi
di controllo esistenti nella stampa tradizionale può in linea
di massima accettarsi. Che tutta la legislazione sulla stampa (spt.
la citata legge 47/'48) possa sic et sempliciter applicarsi anche
ai siti Internet è invece meno sicuro: siffatta conseguenza
non discende necessariamente dalla precedente affermazione circa
l'estendibilità degli obblighi di controllo.
Il tenore dell'art. 1 "Definizione di stampa
o stampato", pur essendo alquanto ampio ("riproduzioni
..ottenute con mezzi fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate
alla pubblicazione"), non sembra applicabile ai messaggi che
appaiono in un sito, per lo meno con l'interpretazione letterale.
E' chiaro che il procedimento a stampa fino a ieri ha indicato uno
e uno solo modo di creare supporti per la circolazione delle idee,
e cioè quello della riproduzione su carta (o supporti analoghi).
Il nuovo sistema è invece totalmente diverso e consiste nell'accesso
telematico a computers altrui (cioè senza bisogno di movimento
fisico della persona) e precisamente tramite visualizzazioni temporanee
sul proprio video del messaggio memorizzato in detti computers.
Se non appare possibile l'estensione della legge
sulla stampa tramite ermeneusi letterale, è forse possibile
con interpretazione estensiva o analogica" Si può cioè
arrivare a considerare il sito Internet come organo di stampa"
Se la ratio della normativa di settore è quella di sottoporre
a controlli l'esercizio di una attività fonte di danni anche
notevoli a causa del numero potenzialmente assai grande di destinatari
che è capace di raggiungere, analoga considerazione si può
fare per la gestione di un sito Internet. Se attualmente l'uso della
Rete, pur in presenza del declamato boom, è ancora alquanto
limitato (almeno in Italia) e non certo paragonabile alla diffusione
della stampa, sarà probabile che in futuro il problema si
ponga in modo ben piu' serio. Sin da ora, comunque, non escluderei
la possibilità di estendere ai siti Internet la legislazione
sulla stampa: anzi, l'applicazione analogica sembra sostanzialmente
corretta. Questo ovviamente solo come linea di partenza, abbisognando
il tema di ben piu' approfondite considerazioni.
- SULLA MASSIMA SUB 4 -
La massima sub 4 attribuisce la corresponsabilità
ex art. 2043 per una fattispecie di pubblicità sleale tramite
sito Internet al gestore del sito, anche se la negoziazione contrattuale
per l'inserimento in esso di pagine web e la creazione delle stesse
sia affidata a soggetti terzi. La soluzione sembra esatta. Colui
che predispone l'organizzazione per il collegamento del proprio
server alla Rete è il titolare del nome di dominio. Precisamente:
1-è lui ad ottenere l'assegnazione dei numeri IP necessari
per detto collegamento; 2-è sul suo computer che i dati saranno
memorizzati; 3-sarà tramite gli accessi dei terzi a detto
computer, che i dati verranno concretamente diffusi.
Mi pare quindi ragionevole individuare nel titolare
del nome di dominio il responsabile di ciò che viene immesso
in rete, anche se la scelta dei clienti e la creazione delle pagine
web venga eseguita da terzi. Secondo la ricostruzione fattuale operata
dal giudice napoletano, infatti, questi terzi (probabilmente sulla
base di apposito contratto d'opera o di mandato stipulato con il
titolare del sito) si limitano a reperire il cliente e a predisporne
la pagina web, per consegnarla poi su adeguato supporto magnetico
al titolare del nome di dominio in vista della memorizzazione nel
suo server e la successiva messa on line.
V. in "Giustiza civile", 1998, pag. 259
e in "Responsabilità civile e previdenza" 1996,
pag. 173 con nota dell'Avv. Salvatore Sanzo.
Sull'argomento e con opinione difforme vedi il
saggio del prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, Rivista "Il diritto
dell'informazione e dell'informatica T. Modena 23 .10 96 Nota di
Lorenzo Albertini.
L'interessante provvedimento è uno dei primi
in Italia (forse il primo) ad applicare ad Internet la normativa
sui segni distintivi.
La fattispecie è semplice. Un sito giuridico,
denominato "JURA", aveva adottato come nome di una delle
sue liste di discussione la denominazione "FOROIT". Ciò
non era piaciuto alla soc. "IL FORO ITALIANO s.r.l.",
editrice dell'omonima prestigiosa rivista giuridica mensile, la
quale -a quanto sembra di capire- propose ricorso d'urgenza ex art.
2598 cc ed ex art. 100 l. aut.
Giustamente il Giudice Delegato (in seguito: G.D.)
ha escluso la natura imprenditoriale dell'attività di gestione
del sito internet. Essendo del tutto gratuita l'adesione alle relative
liste di discussione e mancando ogni attività di vendita
di beni o servizi, non possono ravvisarsi i requisiti di cui all'art.
2083 cc.
Non convincente, invece, è l'applicazione
dell'art. 100 legge sul diritto d'autore (in seguito: l. aut.).
Se è vero che "IL FORO ITALIANO" costituisce un
"titolo", questo non è altrettanto vero per "FOROIT",
il quale, quale nome di una lista, è piu' vicino alla nozione
di "rubrica" (art. 100 c. 2 l. aut.) che ad un titolo.
Non mi pare quindi corretto porre a confronto l'uso come titolo
e l'uso come rubrica. Da un punto di vista concorrenziale (l'unico
che deve essere preso in esame quando si vuole applicare l'art.
100 l. aut.) è assai dubbio che possa esserci confusione,
poiché quando un avvocato utilizza una lista, contenuta all'interno
di un sito dal nome totalmente diverso, assai difficlmente è
portato a ritenere che la lista ed il sito provengano da un impresa
editoriale che pubblica un rivista con nome simile a quello della
predetta lista, ma totalmente diverso da quello del sito. Preminente
è di certo il nome del sito, non quello della lista. Insomma,
il fatto che il nome del sito fosse totalmente diverso da quello
della società ricorrente, a mio parere giocava un ruolo decisivo
per escludere la confondibilità.
Inoltre, va tenuto presente che il giudizio di
confondibilità ex art. 100 l. aut. va reso applicando i requisiti
dell'analogo giudizio in materia di marchi -consolidati in giurisprudenza
e, sostanzialmente, anche in dottrina-. Di conseguenza, ci si deve
mettere nell'ottica del consumatore medio del prodotto o del servizio
sub iudice. Nella fattispecie, il destinatario dei prodotti de quibus
è l'operatore giuridico qualificato (avvocato o giudice),
con la conseguenza che la sua soglia di attenzione al momento dell'acquisto
o della fruizione del bene è particolarmente elevata rispetto
a coloro che si accingono ad acquistare prodotti di larga diffusione
sociale (come ad es. caramelle, pane, vino etc.). Ne segue che la
somiglianza tra i segni distintivi deve essere totale o quasi per
indurre in confusione siffatto tipo di consumatore "attento".
Mi pare perciò che la confondibilità tra le due riviste
non esistesse, proprio per l'aspetto pure rilevato dal G.D.: cioè
perché, mentre l'una (IL FORO ITALIANO) contiene trattazioni
approfondite di diritto positivo, l'altra invece (lista FOROIT)
costituisce una lista di discussione su problemi pratici attinenti
lo svolgimento della professione forense e non su questioni di diritto
positivo. Ciò è inconfutabilmente confermato dalla
presenza nel medesimo sito JURA di altre liste di discussione, divise
per materia, nelle quali gli aderenti discutono invece di argomenti
di stretto diritto positivo. Mi pare di potere concludere dicendo
che nessun avvocato o magistrato, leggendo i messaggi della lista
FOROIT, possa ritenere che si tratti di rubrica proveniente dalla
prestigiosa rivista IL FORO ITALIANO.
Errato, poi, è il riferimento del G.D. all'abbreviazione
della rivista cartacea in "Foro it.", usuale nelle citazioni
della stessa. Il titolo, infatti, va tutelato in relazione alla
sua formulazione completa o, comunque, in relazione all'uso fattone
da colui che ne sia titolare, non certo in relazione alle modalità
con cui esso viene citato da terzi. L'applicazione dei principi
generali in materia concorrenziale non può che portare a
questa conclusione.
Si potrebbe anche teoricamente discutere della
validità del segno-titolo IL FORO ITALIANO, il quale a prima
vista sembrerebbe poco distintivo e quindi "debole" (secondo
la normativa in materia di marchi, certamente richiamabile nel caso
de quo): con la conseguenza che, in quanto non distintivo, non potrebbe
ricevere tutela. Ciò detto, però, sorge subito spontanea
la replica, secondo cui il prestigio che da decenni circonda la
predetta rivista giuridica ha conferito al relativo titolo una forza
distintiva tale da averlo reso valido. Tale replica sarebbe di certo
fondata, sichè il titolo IL FORO ITALIANO, in forza dell'istituto
del secondary meaning (art. 47 bis legge marchi), non può
che considerarsi valido.
Ci si potrebbe poi domandare, in relazione al punto
immediatamente precedente, se la disposizione sul secondary meaning
valga o meno anche per i segni non registrati e, in caso negativo,
se il titolo della rivista, edita dalla società ricorrente,
vada assimilato ai marchi registrati oppure ai marchi di fatto.
Trattasi però di questioni complesse che non possono essere
qui affrontate.
Interessante è poi il profilo dell'identità
personale, giustamente ritenuto applicabile anche alle persone giuridiche.
Il G.D. ha però errato affermando che la lista FOROIT lede
l'identità personale in relazione ad un possibile ingresso
in Internet della prestigiosa rivista giuridica cartacea. Precisamente,
ha errato nel dare tutela all'identità personale in relazione
ad un possibile futura entrata in Internet. Il diritto all'identità
personale è una tutela della personalità cosi' come
si è già manifestata verso i terzi, non certo così
come l'interessato ritiene di poterla esplicare in futuro. Di conseguenza,
la tutela potrà essere eventualmente concessa solo dopo l'effettivo
ingresso in Internet, cioè dopo che si sia creata in Internet
un'immagine della rivista.
Ancora a proposito dell'identità personale,
sarebbe infine da approfondire la questione del rapporto tra la
medesima e la normativa sui segni distintivi. Si tratta di tema
affatto complesso. Mi pare però che, in presenza appunto
di segni distintivi, sia fuori luogo appellarsi all'istituto dell'identità
personale: altrimenti, in qualunque fattispecie lato sensu confusoria
(e quindi anche in caso di contraffazione di brevetti, di marchi,
di ditta. di insegna, di opere d'autore etc.) avremmo una violazione
del diritto medesimo. L'identità personale, cioè,
dovrebbe operare solo quando esplicitamente e falsamente vengono
attribuiti a taluno certi fatti o certe opinioni; quando invece
si tratta di rischio di confusione di attività, allora devono
operare solo le norme sui segni distintivi. Mi pare che confermi
questa opinione la recente legge sulla tutela dei dati personali,
esplicitamente finalizzata a tutelare la riservatezza e l'identità
personale (Legge 675/'96, vedi art. 1 comma 1). Tale legge, imponendo
rigide prescrizioni a chi esegue trattamenti di dati personali,
mira a conferire agli interessati un certo potere nel controllo
della loro immagine pubblica, limitando invece le facoltà
in tale senso dei gestori di banche dati.
Decisioni
del Centro di Mediazione ed Arbitrato OMPI (DOMINI.COM /.NET /.ORG).
Decisioni
di riassegnazione per i nomi di dominio Italiani (DOMINI.IT).
Lavori
in corso.
vedi
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