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NEWS Marchi, Nomi a Dominio Diritto d'Autore 2003


Decisioni Marchi e Nomi di dominio Internet.


23 dicembre 2003

Decisioni giudiziali in Italia.

TRIBUNALE DI FIRENZE - 28 maggio 2001

In sede di reclamo, il Giudice (vedi il testo della decisione):

- rilevando anche che "le regole proprie dell'ordinamento Internet sono applicabili senza limitazioni finché le comunicazioni nella rete telematica non assumano rilevanza per settori della vita civile ed economica appositamente disciplinati dalla legge statale" e "proprio la notorietà del marchio" BLAUPUNKT " da un lato impedisce alla stessa di utilizzare per il sito Internet SLD corrispondente al proprio marchio e dall'altro determina una situazione in base alla quale i soggetti interessati al prodotto Blaupunkt della Robert Bosch sulla rete Internet non trovano quanto cercato"

- ha inibito "alla Nessos Italia Srl l'ulteriore utilizzazione della denominazione www.blaupunkt.it quale domain name di sito Internet ed ordina alla Nessos Italia srl di provvedere a quanto necessario per la cancellazione della registrazione www.blaupunkt.it presso la Registration Authority Italiana; inibisce alla Nessos Italia srl l'uso del marchio Blaupunkt; fissa in L. 200.000 la somma dovuta dalla Nessos Italia srl per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento a decorrere dalla notificazione dello stesso;"

TRIBUNALE DI PARMA - 26 febbraio 2001

Il nome di dominio, oltre ad assolvere la funzione tecnica di indirizzo telematico, concorre, nella sua parte individualizzante (ciò che si legge prima dell'ultimo punto, cd second level), ad identificare nei rapporti con il pubblico il titolare del sito ed i servizi ivi offerti, potendo dunque essere qualificato come nuovo segno distintivo dell'impresa, suscettibile di entrare in conflitto con gli altri segni distintivi e di interferire in particolare, in base al principio di unità dei segni distintivi di cui all'articolo 13 legge marchi, con l'ambito di protezione riconosciuto al marchio registrato.

TRIBUNALE DI SALERNO - 30 giugno 2000

Con questa ordinanza, oltre a riconoscere l'affinità merceologica tra "batterie per auto e moto" e batterie ad uso comune (pile Duracell) il Giudice ha anche precisato che:
" ...l'uso del marchio che gode di rinomanza, come nome di dominio o all'interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, vìola i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio."
Alla resistente (oltre il sequestro, il ritiro e l'inibitoria di tutti i prodotti, la pubblicazione della decisione sul quotidiano "Il Corriere della Sera") è stata ordinata:
1) la rimozione del nome contraffatto dal proprio sito;
2) la pubblicazione della decisione sul proprio sito.

TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA - 30 maggio 2000

Il conflitto fra domain names e marchi anteriori deve essere risolto con ricorso alle norme che regolano i rapporti fra segni distintivi; quindi il titolare di un marchio può opporsi all'adozione di un domain name uguale o simile al proprio segno se, a causa dell'identità o affinità fra prodotti o servizi, possa crearsi un rischio di confusione che può consistere anche in un rischio di associazione. La mera registrazione di un nome a dominio, simile ad un marchio noto di terzi, è sufficiente ad evidenziare mezzi univocamente finalizzati ad una condotta lesiva del diritto di marchio poiché l'attivazione del sito è possibile in ogni momento.

TRIBUNALE DI CREMA - 24th July 2000

La Alnitec Srl ha presentato ricorso avverso la Biaccabi snc per aver quest'ultima registrato il nome di dominio ALNITEC.COM e per aver predisposto un "reindirizzo" al proprio sito BIACCABI.COM. Nella prima decisione in un caso di "reindirizzo", emessa in un giudizio a cognizione sommaria, il giudice ha ritenuto che la "deviazione" degli utenti Internet dall'indirizzo ALNITEC.COM al sito della resistente è un atto di concorrenza sleale ed una violazione di marchio. E' stato pertanto proibito l'uso della denominazione e del marchio della ricorrente come nome a dominio (ALNITEC.COM) da parte della Biaccabi includendo il "reindirizzo" e l'uso di indirizzi e-mail.

TRIBUNALE DI SALERNO Ord. 5 luglio 2000

In sede cautelare il Giudice, oltre a riconoscere l'affinità merceologica tra "batterie per auto/moto" e "pile", ha precisato anche che:

" ...l'uso del marchio che gode di rinomanza (DURACELL), come domain name o all'interno di un sito Internet, anche per prodotti o servizi non affini a quelli protetti dal marchio medesimo, violi(a) i diritti del titolare del marchio, in quanto comporta l'immediato vantaggio di ricollegare la propria attività a quella del titolare del marchio, sfruttando la notorietà del segno e traendone indebito vantaggio."

Alla resistente (oltre il sequestro, il ritiro e l'inibitoria di tutti i prodotti, la pubblicazione della decisione sul Corriere della sera) è stato anche ordinato:

1)la rimozione del nome contraffatto dal proprio sito;

2) la pubblicazione della decisione sul proprio sito.

TRIBUNALE DI FIRENZE - Ord. 29 giugno 2000

Con ordinanza cautelare ”inaudita altera parte” il giudice ha accolto il ricorso della Compagnia Aerea N.V. SABENA-SA inibendo l'uso del nome di dominio “WWW.SABENA.IT all'agenzia A&A di Sergio Castellani che lo aveva registrato il 26 gennaio 2000.

A seguito della comparizione delle parti, il Giudice ha revocato totalmente il proprio precedente provvedimento motivando che:

“Il domain name è l'indirizzo Internet di un computer collegato alla rete…, la corrispondenza marchio – dominio non è un bene (diritto) assoluto , non é un valore assoluto e, soprattutto, non è un principio positivamente sancito nel nostro ordinamento … L'utente… sa perfettamente della possibile non corrispondenza, in un'infinità di oasi, fra dominio e marchio…” e, pertanto, “… il giudice è convinto, in sostanza, di consentire a chiunque di raggiungere una pagina web e, in quanto mezzo operativo e tecnico-logico, non può porsi per esso un problema di violazione di marchio d'impresa, della sua denominazione o dei suoi segni distintivi.”

La SABENA è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di giudizio.

TRIBUNALE DI ROMA

Il giudice ha ritenuto che ROMAONLINE è ”…marchio descrittivo e quindi debole, in quanto privo di funzione individualizzazione e di sufficiente capacità distintiva….” in relazione a servizi d'informazione sulla città di Roma (turismo, eventi, etc.) e, negando l'ipotesi di concorrenza sleale, ha rigettato la richiesta d'inibizione all'uso del dominio ROMAONLINE.IT.

TRIBUNALE DI ROMA - 22 dicembre 1999

In sede cautelativa il Tribunale di Roma ha riconosciuto la prevalenza dei diritti sul marchio rispetto ad un nome di dominio identico.

Sebbene il nome di dominio registrato non sia ancora associato ad un sito web esistente, la sua semplice registrazione è stata giudicata illecita ed in violazione del marchio precedentemente registrato. La semplice registrazione del nome di dominio è stata altresì considerata per sé una limitazione dell'attività commerciale del titolare del marchio registrato.

Il titolare del nome di dominio registrato (il cosiddetto “cyber-squatter”) è stato condannato alla cancellazione del nome di dominio “.com”.

Entrambe la ricorrente e la resistente sono società domiciliate in Italia. La sentenza è soggetta alla conferma in prima istanza da parte del Tribunale.

TRIBUNALE DI GENOVA - Ord. 12 ottobre 1999

In sede di reclamo il Tribunale ha confermato il proprio precedente provvedimento con cui aveva inibito l'utilizzazione del sito WWW.ALTAVISTA.IT.

In particolare non sono state accolte le obiezioni circa la diversità “… del settore commerciale, quello della compravendita immobiliare” ritenendo che “l'induzione in errore degli utenti, realizzata attraverso lo sfruttamento del nome” … “costituisce senza alcun dubbio attività di concorrenza sleale alla stregua dell'art.2598 (1) c.c.”

TRIBUNALE DI VERONA - Ord. 23 marzo 1999

Con ordinanza cautelare, il Giudice di Verona, rilevando che:

“… la validità del marchio non potrebbe essere inficiata dall'anteriore richiesta di registrazione del nome di dominio”;

“il marchio (TECHNOVIDEO in relazione a distributori automatici per home video) … non appare porsi in contrasto con il disposto dell'art.18 L. marchi, non rappresentando la denominazione generica del prodotto né l'indicazione di uno degli elementi costituitivi del medesimo” e “… ancorché possa eventualmente farsi rientrare nell'ambito dei c.d. marchi deboli, appare alla luce dei detti criteri dotato di sufficiente capacità distintiva”;

ha inibito l'utilizzo del nome come marchio e come domain name per contraddistinguere prodotti accessori alle videocassette.

TRIBUNALE DI ROMA – Ord. 22 marzo 1999

In caso di marchio noto, il provider incaricato della gestione del sito, ignorando della paternità del marchio e non applicando la diligenza ordinaria ne risponde perché con tale “condotta ha dato apporto causale al realizzarsi dell'illecito”.

TRIBUNALE DI VICENZA– 6 luglio 1998

L'uso di un marchio famoso che dispone di un proprio nome di dominio o sito Internet da parte di terzi, anche per distinguere prodotti e servizi differenti da quelli tutelati, costituisce violazione dei diritti del titolare in quanto comporta l'indebito vantaggio di associare l'attività di terzi a quella del titolare del marchio famoso, il suo sfruttamento e l'ingiustificato profitto da essa derivante.

PRETURA DI VALDAGNO - Ord. 27 maggio 1998

Nell'ordinanza leggiamo che “si palesa insopprimibile il diritto di ciascuna impresa dì presentarsi sul mercato ed al pubblico secondo ogni modello di comunicazione, ed utilizzando, evidentemente, sempre il proprio nome ed i marchi a disposizione.” “risulta quindi non equivoco il diritto della ricorrente a presentarsi in rete 'anche' con il” proprio nome a dominio.

TRIBUNALE DI NAPOLI - Ord. 8 agosto 1997

“L'ex agente di un'impresa industriale realizza una fattispecie di concorrenza sleale per confusione, per appropriazione di pregi e comunque per non conformità ai principi della correttezza professionale qualora, dopo la risoluzione del contratto agenzia:

A) usi due siti Internet (uno dei quali intestato all'ex preponente) dichiarandosi 'agente generale per l'Italia' nel settore in cui opera il preponente stesso;

B) utilizzi la sigla ("MCP") propria della concorrente;

C) riproduca la lista clienti dell'ex preponente, indicandola come propria;

D) riproduca fotografie tratte dal catalogo della concorrente.

Se vi sono motivazioni sostanziali, il terzo non imprenditore che, diffondendo messaggi pubblicitari tramite il sito Internet da lui gestito, partecipa all'illecito concorrenziale posto in essere da un imprenditore verso un concorrente, è corresponsabile non ex art. 2598 cc ma, ricorrendone gli estremi, solo ex art. 2043 cc;

il titolare di un nome di dominio Internet ha gli obblighi del proprietario di un organo di comunicazione, poiché la rete Internet, quale "sistema internazionale di inter-relazione tra piccole e grandi rete telematiche", è equiparabile ad un organo di stampa;

il titolare di un nome di dominio Internet risponde degli eventuali illeciti integrati dal contenuto delle pagine inserite nel sito da lui gestito: su di lui grava infatti un obbligo di diligente verifica circa la legittima titolarità del segno distintivo usato dall'inserzionista e di controllo preventivo circa il contenuto del messaggio, al fine di verificare che la pubblicità sia palese, veritiera e corretta.

Tale principio rimane fermo anche se il titolare del nome di dominio si limita alla manutenzione tecnica del sito, mentre la creazione, la gestione e la negoziazione commerciale delle pagine da mettere in rete è affidata ad un soggetto terzo.”

TRIBUNALE DI ROMA – 2 agosto 1997

L'uso di un nome di dominio Internet che riproduce la ragione sociale è fatto in grado di generare confusione. Tale confusione non è esclusa dalla registrazione del nome di dominio da parte della Naming Authority.

TRIBUNALE DI CUNEO - Ord. del 23 giugno 1997

“L'introduzione di informazioni su Internet ha natura di pubblicazione ai sensi dell'art. 12 legge n. 633/1941, con tutte le implicazioni giuridiche, civilistiche e penalistiche, che ne conseguono.

La gratuità dell'accesso ad Internet non esclude che l'utilizzo dell'opera assuma natura economica, come veicolo di raccolta pubblicitaria diretta o indiretta.

Il provider che conceda solo l'accesso alla rete, nonché lo spazio sul proprio server per la pubblicazione dei servizi informativi realizzati dal fornitore di informazioni, non è' responsabile della violazione del diritto d'autore eventualmente compiuta da quest'ultimo.”

TRIBUNALE DI MILANO - Ord. del 9 giugno 1997

L'uso di un nome di dominio che riproduce un marchio registrato ed utilizzato da un'altra società anche come nome a dominio (per servizi pubblicitari commerciali sulla rete – Porta Portese), oltre a costituire violazione dei diritti sul marchio, rappresenta un atto di concorrenza sleale in grado di determinare confusione nel pubblico consumatore.

TRIBUNALE DI CUNEO – Decreto 24 febbraio 1997

“Sussiste il fumus boni iuris relativo alla violazione del diritto d'autore sul software di una pagina web, qualora vi sia evidente somiglianza fra le rubriche delle pagine web del ricorrente e rispettivamente del resistente, con riferimento agli aspetti esteriori (foggia, titolo, sottotitoli), ai dati, alla sorgente HTML. Il sequestro probatorio deve interessare solo il materiale inerente alla pagina web che si assume violare il diritto d'autore, e non all'intero server che la ospita. Il provvedimento cautelare (nella specie: un sequestro ai fini della prova di una violazione di diritto d'autore) relativo ad una pagina web deve essere concesso inaudita altera parte.”

TRIBUNALE DI GENOVA - Ord. 23 gennaio 1997

“ Quando un'impresa diffonde via Internet un messaggio pubblicitario che usi illecitamente un marchio altrui senza il consenso del suo titolare, il giudice delegato investito può inibire ex art. 63 l.m. l'ulteriore uso del marchio in questione, e disporre la pubblicazione dell'ordinanza su quotidiani ed anche sul sito Internet del resistente, per un determinato tempo, a cura del ricorrente ed a spese del resistente(1).

In ragione della speciale diffusività di Internet la pubblicazione in questa di un messaggio pubblicitario in violazione delle norme a tutela dei marchi deve ritenersi sufficiente ad integrare gli estremi del periculum idoneo alla concessione della misura dell'inibitoria all'uso di cui all'art. 63 l.m.. La pubblicazione dell'ordinanza con la quale si inibisce l'uso di un marchio, e la pubblicazione può essere ordinata anche su sito Internet.”

TRIBUNALE DI PESCARA - Ord. 9 gennaio 1997

“L'utilizzo di un marchio registrato da terzi per la fornitura di servizi su un sito internet non costituisce concorrenza slelae quando tale marchio non sia dotato di originalità e creatività e quando non sussista affinità tra l'attività svolta dal titolare e dal terzo.”

Tribunale di Modena - Ord. 23 ottobre 1996

“L'uso del titolo Foro it. per una pagina web indirizzata alla categoria degli avvocati e destinata alla discussione di problematiche pratiche inerenti all'esercizio della professione forense costituisce attività illecita ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. e 100 legge diritto d'autore ai danni della società editrice dell'omonima pubblicazione scientifica ...”

Un caso di cyber-squatting nel Regno Unito (28 novembre 1997).

British Telecommunications plc, Virgin Enterprises Ltd, Marks & Spencer plc, Ladbrokes plc and J Sainsbury plc. c/ One in a Million Ltd.

La decisione di primo grado.

"L'offerta al pubblico di nomi di dominio rappresenta uno strumento decettivo nelle mani di terzi oltre a configurare un'ipotesi di contraffazione del marchio ai sensi dell'art. 10 (3) del Trade Marks Act 1994".

La particolarità del caso consiste nel fatto che la convenuta One in a Million pur avendo registrato nomi di dominio comprendenti marchi famosi non ne ha fatto uso diretto ma si è adoperato per la loro vendita o locazione a terze parti. Cinque note aziende britanniche hanno pertanto sollevato un' azione per l'ottenimento di un provvedimento urgente nei confronti della One Million.

Il Giudice di primo grado ha considerato che l'offerta da parte dei convenuti per la vendita o la locazione di nomi di dominio ed il loro uso anche da parte di terzi si configura come fatto lesivo nel diritto esclusivo del marchio.

La decisione della Corte di Appello

"La registrazione di nomi di dominio da parte dei convenuti è volta a dimostrare un qualche legame associativo con le società ricorrenti e ciò anche se tali nomi dominio non sono stati direttamente utilizzati dai convenuti. Nel caso di specie, la convenuta risulta comunque titolare della registrazione di nomi di dominio. E' la registrazione che raffigura inoltre un concreto caso di concorrenza sleale finalizzato all'agganciamento del diritto esclusivo del marchio e da cui è possibile ipotizzare un danno nei confronti delle società ricorrenti. Deve inoltre essere confermato il giudizio di primo grado ai sensi dell'art. 10 (3) circa la contraffazione da parte della convenuta dei marchi di cui le ricorrenti sono titolari.”

da Trade Mark World issue no.A110, settembre 1998 (Symon Tailor and Gavin Foggo)

Un caso in Olanda

PTT Telecom c/ Vuurwerk

In un procedimento cautelare il Giudice Olandese ha riconosciuto “il diritto della società di telefonia PTT ad inibire l'utilizzo dei dati contenuti negli elenchi telefonici da questa pubblicati.”

In particolare è stato ritenuto che nonostante un elenco telefonico non possa essere definito come lavoro originale, nella fattispecie deve ritenersi applicabile una pseudo tutela del diritto d'autore.

Poiché i dati presenti sul sito internet registrato in nome della società convenuta offrono la possibilità di consultazione al pubblico, il Giudice ha pertanto concesso un provvedimento provvisorio restrittivo confermando la sussistenza di un caso di violazione del diritto d'autore per la coincidenza dei dati presenti sulla pagina Web della convenuta rispetto al prodotto offerto dalla società PTT.

T. NAPOLI 8.8.97 Nota di Lorenzo Albertini

L'interessante ordinanza, oltre ad alcune questioni tradizionali in materia di concorrenza sleale, affronta, pur se succintamente, alcuni temi di attualità relativamente all'uso commerciale della rete Internet ( di seguito anche "la Rete").

Segue qualche breve osservazione in proposito.

Non è purtroppo del tutto chiaro lo svolgimento dei fatti e cioè la precisa condotta realizzata dalla GE.R.EDIL. giudicata concorrenzialmente sleale. Sembra di capire che essa fosse stata in passato agente commerciale della Mario Cirino Pomicino spa, impresa operante nel settore metallurgico e che, anche dopo la risoluzione del rapporto di agenzia, avesse tenuto delle condotte confusorie o comunque scorrette verso la ex preponente.

-SULLA MASSIMA SUB 1-

Sembra di capire (v. fattispecie sub A) che la GE.R.EDIL., anche dopo l'estinzione del rapporto di agenzia, avesse usato due siti, uno a nome proprio e uno a nome della Mario Cirino Pomicino spa, per diffondere messaggi ritenuti sleali dal Giudicante. Precisamente, la GE.R.EDIL. sembrerebbe avere negoziato con un provider la creazione di due siti Internet, spendendo per uno di questi il nome dell'ex preponente. In detti siti la GE.R.EDIL. utilizzava fotografie tratte dal catalogo della Mario Cirino Pomicino spa nonché l'acronimo "MCP", che costituiva la sigla dell'ex preponente. La GE.R.EDIL. aveva anche inserito in rete la lista clienti di quest'ultima, indicandoli come clienti propri. Non è peraltro specificato se tutte queste condotte siano state poste in essere in entrambi i siti o solo in uno di essi. Non viene affrontata la questione dell'esistenza di un rapporto concorrenziale tra le parti in lite. Trattandosi di un agente anziché di un produttore (come sembra fosse l'ex preponente) e quindi di soggetto operante a livello diverso del ciclo economico, la questione potrebbe in teoria essere posta: la clientela del produttore, infatti, non coincide in linea di principio con quella del distributore. In realtà, però, le cose stanno diversamente. Innanzitutto, in presenza di un contratto di agenzia vero e proprio, è noto che l'agente deve solo promuovere la conclusione di contratti per conto del preponente, sicchè egli è solamente un rappresentante negoziale e non determina un passaggio del ciclo economico (egli, normalmente non solo non acquista merce per rivenderla, ma non è nemmeno depositario della stessa). La sua clientela è quindi la stessa del produttore, suo preponente.

In secondo luogo, l'orientamento oggi assolutamente prevalente ammette, correttamente, l'esistenza di un rapporto di concorrenza ogni qual volta vi sia di fatto la possibilità di sviamento di clientela, a prescindere dalla circostanza che le imprese in lite siano o meno collocate al medesimo stadio della distribuzione commerciale.

L'inserimento di fotografie tratte da depliants o cataloghi altrui nel proprio materiale pubblicitario è stata spesso ritenuta illecita ex art. 2598 n. 1 cc, costituendo caso atipico di confusione in base alla "miniclausola" di chiusura contenuta nell'ultima parte della norma medesima.

L'affermazione va peraltro fatta con cautela, poiché si deve esaminare il contenuto specifico delle fotografie. Se queste non hanno particolare forza distintiva, è assai dubbio in linea generale che possa ravvisarsi slealtà solo perché esse sono riprodotte dal concorrente. Se si tratta invece ad es. della riproduzione di prodotti non standard bensì strettamente tipici di quell'impresa, il farli apparire come propri costituisce certamente condotta sleale: chi esamina le fotografie può infatti essere indotto all'acquisto proprio dall'esistenza di quelle specifiche caratteristiche e quindi non è corretto l'accapparramento di clientela da parte di chi quei prodotti non abbia. Il giudizio non può che dipendere dal caso specifico, tenendo presente il criterio generale, secondo cui la slealtà sussiste ogni volta che il cliente può essere indotto ad acquistare da Tizio pensando erroneamente di acquistare da Caio o comunque pensando di acquistare i prodotti di Caio.

Sicuramente sleale è invece indicare come propri i clienti altrui. La lista dei clienti di un imprenditore gioca di fatto un ruolo notevole per i potenziali nuovi clienti: il sapere che già altri (magari nomi piu' o meno noti del mondo dell'imprenditoria o di soggetti appartenenti a ceti socialmente elevati) si servono o si sono serviti con soddisfazione presso quel determinato imprenditore è un elemento di notevole forza persuasiva per chi si accinge all'acquisto. Ciò mi pare esatto soprattutto qualora si tratti di beni di valore unitario non trascurabile oppure di beni innovativi (si pensi a costosi macchinari industriali oppure a software customized cioè su misura per l'utente). In breve, la lista clienti costiuisce certamente un "pregio", spesso notevole, in termini concorrenziali, sicchè la condotta della GE.R.EDIL. realizza la fattispecie dell'appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 cc.

In linea di massima è anche sleale usare nomi e segni distintivi altrui nella propria attività reclamistica verso i terzi. Sembra che la GE.R.EDIL. avesse inserito in qualche modo nei propri siti dei richiami alla Mario Cirino Pomicino spa, e ciò costituisce certamente una condotta non conforme ai principi della correttezza professionale (se non mezzo confusorio atipico secondo il n. 1 dell'art. 2598). Non si capisce, poi, dal tenore del provvedimento se l'affermazione della GE.R.EDIL. di essere agente generale per l'Italia riguardasse proprio la Mario Cirino Pomicino o altre ditte. In caso positivo, non c'è dubbio che si avrebbe un atto sleale per appropriazione di pregi dell'impresa concorrente: il dichiarare di essere agente di taluno (verosimilmente dotato di una certa rinomanza) costituisce elemento concorrenzialmente rilevante e quindi atto sleale nel caso in cui il rapporto di agenzia sia già cessato.

-SULLA MASSIMA SUB 2-

Assai travagliata è anche la qualificazione giuridica della condotta di colui che partecipa all'illecito concorrenziale realizzato da un imprenditore, pur senza essere egli stesso imprenditore (o senza essere egli stesso concorrente di quello che risulta vittima della condotta sleale).

Se la soluzione si presenta non troppo difficile in caso di utilizzo del dipendente per il compimento dell'atto sleale, in presenza dell'art. 2049 cc, essa diviene meno semplice quando l'atto sleale sia posto in essere da un terzo non collegato da un rapporto di lavoro dipendente, ad es. da agenti o da società del gruppo.

Nel nostro caso, l'illecito non è stato posto in essere solamente dal terzo, ma anche dal terzo, il quale ha collaborato -quale gestore del mezzo di comunicazione- a dare diffusione al messaggio pubblicitario confusorio e/o decettivo.

L'orientamento prevalente sembra però essere alquanto fermo nel senso che il terzo risponde a titolo di concorrenza sleale; ne risponde naturalmente anche il concorrente, solo che vi sia un suo oggettivo interesse alle conseguenze della condotta del terzo. L'ordinanza in esame invece, segue l'orientamento opposto, ritenendo che il terzo possa essere perseguito solo ai sensi dell'art. 2043 cc e quindi in presenza di dolo o colpa.

La scelta tra art. 2058 e 2043 a proposito della condotta del terzo non appare facile. Peraltro, se è vero che l'art. 2058 è stato creato per facilitare nei rapporti tra concorrenti la tutela contro le condotte sleali rispetto alla disciplina dell'illecito aquiliano comune, allora sembra piu' corretta l'opinione seguita nell'ordinanza annotata. Il terzo per definizione non è concorrente ed è giusto perseguirlo ai sensi dell'illecito comune ex art. 2043 cc, dal momento che vi sarà sempre il concorrente da perseguire con lo strumento agevolativo dell'illecito concorrenziale e non si potrà quindi affermare che la tutela dell'imprenditore vittima di concorrenza sleale diminuisca qualora sia realizzata da un terzo. Affermare l'assoggettabilità a sanzioni, spesso assai onerose, prescindendo dalla colpa non sembra corretto nei confronti di coloro che non rivestono la qualità di imprenditori o di concorrenti: la ratio della normativa sulla concorrenza sleale sembra indurre ad interpretarla in senso (soggettivamente) restrittivo.

-SULLA MASSIMA SUB 3-

Questa e la massima seguente affrontano gli argomenti piu' interessanti della decisione.

L'equiparazione di un sito Internet ad un organo di stampa è gravida di conseguenze.

E' nota infatti l'esistenza di una legislazione speciale sulla stampa (soprattutto: la legge 08.02.48 n. 47) nonché dei reati di cui agli artt. 57 e 57 bis c.p. Il giudice napoletano, alla luce dell'orientamento favorevole all'imposizione di un obbligo di vigilanza e controllo sui messaggi pubblicitari a carico del "proprietario di un canale di comunicazione", equipara Internet ad un organo di stampa e attribuisce la responsabilità per gli eventuali illeciti commessi tramite la messa on line di messaggi pubblicitari anche al titolare del sito Internet, precisamente al titolare del nome di dominio.

Il principio è interessante poiché tra gli addetti ai lavori ferve la discussione circa l'equiparazione dei siti ai mezzi di comunicazione. Innanzitutto, l'affermazione del Giudicante non è del tutto precisa. Equiparabile ad un organo di stampa non è infatti Internet, bensì i singoli siti. Internet non è altro che l'insieme dei computer collegati tra loro in modo da potersi vedere e da potere dialogare. Il sito è invece un elaboratore nel quale sono memorizzate tutte le sue pagine; è in esso, pertanto, che sono materialmente fissate le pagine dei clienti con gli eventuali messaggi pubblicitari. Equiparabile ad un organo di stampa è quindi il singolo computer, non la Rete.

Che l'interconnessione (ciò in cui consiste Internet) sia un mezzo di diffusione di messaggi è ovvio. Che al gestore del sito, cioè del computer recante i messaggi pubblicitari messi on line, possano essere addossati gli obblighi di controllo esistenti nella stampa tradizionale può in linea di massima accettarsi. Che tutta la legislazione sulla stampa (spt. la citata legge 47/'48) possa sic et sempliciter applicarsi anche ai siti Internet è invece meno sicuro: siffatta conseguenza non discende necessariamente dalla precedente affermazione circa l'estendibilità degli obblighi di controllo.

Il tenore dell'art. 1 "Definizione di stampa o stampato", pur essendo alquanto ampio ("riproduzioni ..ottenute con mezzi fisico-chimici, in qualsiasi modo destinate alla pubblicazione"), non sembra applicabile ai messaggi che appaiono in un sito, per lo meno con l'interpretazione letterale. E' chiaro che il procedimento a stampa fino a ieri ha indicato uno e uno solo modo di creare supporti per la circolazione delle idee, e cioè quello della riproduzione su carta (o supporti analoghi). Il nuovo sistema è invece totalmente diverso e consiste nell'accesso telematico a computers altrui (cioè senza bisogno di movimento fisico della persona) e precisamente tramite visualizzazioni temporanee sul proprio video del messaggio memorizzato in detti computers.

Se non appare possibile l'estensione della legge sulla stampa tramite ermeneusi letterale, è forse possibile con interpretazione estensiva o analogica" Si può cioè arrivare a considerare il sito Internet come organo di stampa" Se la ratio della normativa di settore è quella di sottoporre a controlli l'esercizio di una attività fonte di danni anche notevoli a causa del numero potenzialmente assai grande di destinatari che è capace di raggiungere, analoga considerazione si può fare per la gestione di un sito Internet. Se attualmente l'uso della Rete, pur in presenza del declamato boom, è ancora alquanto limitato (almeno in Italia) e non certo paragonabile alla diffusione della stampa, sarà probabile che in futuro il problema si ponga in modo ben piu' serio. Sin da ora, comunque, non escluderei la possibilità di estendere ai siti Internet la legislazione sulla stampa: anzi, l'applicazione analogica sembra sostanzialmente corretta. Questo ovviamente solo come linea di partenza, abbisognando il tema di ben piu' approfondite considerazioni.

- SULLA MASSIMA SUB 4 -

La massima sub 4 attribuisce la corresponsabilità ex art. 2043 per una fattispecie di pubblicità sleale tramite sito Internet al gestore del sito, anche se la negoziazione contrattuale per l'inserimento in esso di pagine web e la creazione delle stesse sia affidata a soggetti terzi. La soluzione sembra esatta. Colui che predispone l'organizzazione per il collegamento del proprio server alla Rete è il titolare del nome di dominio. Precisamente: 1-è lui ad ottenere l'assegnazione dei numeri IP necessari per detto collegamento; 2-è sul suo computer che i dati saranno memorizzati; 3-sarà tramite gli accessi dei terzi a detto computer, che i dati verranno concretamente diffusi.

Mi pare quindi ragionevole individuare nel titolare del nome di dominio il responsabile di ciò che viene immesso in rete, anche se la scelta dei clienti e la creazione delle pagine web venga eseguita da terzi. Secondo la ricostruzione fattuale operata dal giudice napoletano, infatti, questi terzi (probabilmente sulla base di apposito contratto d'opera o di mandato stipulato con il titolare del sito) si limitano a reperire il cliente e a predisporne la pagina web, per consegnarla poi su adeguato supporto magnetico al titolare del nome di dominio in vista della memorizzazione nel suo server e la successiva messa on line.

V. in "Giustiza civile", 1998, pag. 259 e in "Responsabilità civile e previdenza" 1996, pag. 173 con nota dell'Avv. Salvatore Sanzo.

Sull'argomento e con opinione difforme vedi il saggio del prof. Vincenzo Zeno-Zencovich, Rivista "Il diritto dell'informazione e dell'informatica T. Modena 23 .10 96 Nota di Lorenzo Albertini.

L'interessante provvedimento è uno dei primi in Italia (forse il primo) ad applicare ad Internet la normativa sui segni distintivi.

La fattispecie è semplice. Un sito giuridico, denominato "JURA", aveva adottato come nome di una delle sue liste di discussione la denominazione "FOROIT". Ciò non era piaciuto alla soc. "IL FORO ITALIANO s.r.l.", editrice dell'omonima prestigiosa rivista giuridica mensile, la quale -a quanto sembra di capire- propose ricorso d'urgenza ex art. 2598 cc ed ex art. 100 l. aut.

Giustamente il Giudice Delegato (in seguito: G.D.) ha escluso la natura imprenditoriale dell'attività di gestione del sito internet. Essendo del tutto gratuita l'adesione alle relative liste di discussione e mancando ogni attività di vendita di beni o servizi, non possono ravvisarsi i requisiti di cui all'art. 2083 cc.

Non convincente, invece, è l'applicazione dell'art. 100 legge sul diritto d'autore (in seguito: l. aut.). Se è vero che "IL FORO ITALIANO" costituisce un "titolo", questo non è altrettanto vero per "FOROIT", il quale, quale nome di una lista, è piu' vicino alla nozione di "rubrica" (art. 100 c. 2 l. aut.) che ad un titolo. Non mi pare quindi corretto porre a confronto l'uso come titolo e l'uso come rubrica. Da un punto di vista concorrenziale (l'unico che deve essere preso in esame quando si vuole applicare l'art. 100 l. aut.) è assai dubbio che possa esserci confusione, poiché quando un avvocato utilizza una lista, contenuta all'interno di un sito dal nome totalmente diverso, assai difficlmente è portato a ritenere che la lista ed il sito provengano da un impresa editoriale che pubblica un rivista con nome simile a quello della predetta lista, ma totalmente diverso da quello del sito. Preminente è di certo il nome del sito, non quello della lista. Insomma, il fatto che il nome del sito fosse totalmente diverso da quello della società ricorrente, a mio parere giocava un ruolo decisivo per escludere la confondibilità.

Inoltre, va tenuto presente che il giudizio di confondibilità ex art. 100 l. aut. va reso applicando i requisiti dell'analogo giudizio in materia di marchi -consolidati in giurisprudenza e, sostanzialmente, anche in dottrina-. Di conseguenza, ci si deve mettere nell'ottica del consumatore medio del prodotto o del servizio sub iudice. Nella fattispecie, il destinatario dei prodotti de quibus è l'operatore giuridico qualificato (avvocato o giudice), con la conseguenza che la sua soglia di attenzione al momento dell'acquisto o della fruizione del bene è particolarmente elevata rispetto a coloro che si accingono ad acquistare prodotti di larga diffusione sociale (come ad es. caramelle, pane, vino etc.). Ne segue che la somiglianza tra i segni distintivi deve essere totale o quasi per indurre in confusione siffatto tipo di consumatore "attento". Mi pare perciò che la confondibilità tra le due riviste non esistesse, proprio per l'aspetto pure rilevato dal G.D.: cioè perché, mentre l'una (IL FORO ITALIANO) contiene trattazioni approfondite di diritto positivo, l'altra invece (lista FOROIT) costituisce una lista di discussione su problemi pratici attinenti lo svolgimento della professione forense e non su questioni di diritto positivo. Ciò è inconfutabilmente confermato dalla presenza nel medesimo sito JURA di altre liste di discussione, divise per materia, nelle quali gli aderenti discutono invece di argomenti di stretto diritto positivo. Mi pare di potere concludere dicendo che nessun avvocato o magistrato, leggendo i messaggi della lista FOROIT, possa ritenere che si tratti di rubrica proveniente dalla prestigiosa rivista IL FORO ITALIANO.

Errato, poi, è il riferimento del G.D. all'abbreviazione della rivista cartacea in "Foro it.", usuale nelle citazioni della stessa. Il titolo, infatti, va tutelato in relazione alla sua formulazione completa o, comunque, in relazione all'uso fattone da colui che ne sia titolare, non certo in relazione alle modalità con cui esso viene citato da terzi. L'applicazione dei principi generali in materia concorrenziale non può che portare a questa conclusione.

Si potrebbe anche teoricamente discutere della validità del segno-titolo IL FORO ITALIANO, il quale a prima vista sembrerebbe poco distintivo e quindi "debole" (secondo la normativa in materia di marchi, certamente richiamabile nel caso de quo): con la conseguenza che, in quanto non distintivo, non potrebbe ricevere tutela. Ciò detto, però, sorge subito spontanea la replica, secondo cui il prestigio che da decenni circonda la predetta rivista giuridica ha conferito al relativo titolo una forza distintiva tale da averlo reso valido. Tale replica sarebbe di certo fondata, sichè il titolo IL FORO ITALIANO, in forza dell'istituto del secondary meaning (art. 47 bis legge marchi), non può che considerarsi valido.

Ci si potrebbe poi domandare, in relazione al punto immediatamente precedente, se la disposizione sul secondary meaning valga o meno anche per i segni non registrati e, in caso negativo, se il titolo della rivista, edita dalla società ricorrente, vada assimilato ai marchi registrati oppure ai marchi di fatto. Trattasi però di questioni complesse che non possono essere qui affrontate.

Interessante è poi il profilo dell'identità personale, giustamente ritenuto applicabile anche alle persone giuridiche. Il G.D. ha però errato affermando che la lista FOROIT lede l'identità personale in relazione ad un possibile ingresso in Internet della prestigiosa rivista giuridica cartacea. Precisamente, ha errato nel dare tutela all'identità personale in relazione ad un possibile futura entrata in Internet. Il diritto all'identità personale è una tutela della personalità cosi' come si è già manifestata verso i terzi, non certo così come l'interessato ritiene di poterla esplicare in futuro. Di conseguenza, la tutela potrà essere eventualmente concessa solo dopo l'effettivo ingresso in Internet, cioè dopo che si sia creata in Internet un'immagine della rivista.

Ancora a proposito dell'identità personale, sarebbe infine da approfondire la questione del rapporto tra la medesima e la normativa sui segni distintivi. Si tratta di tema affatto complesso. Mi pare però che, in presenza appunto di segni distintivi, sia fuori luogo appellarsi all'istituto dell'identità personale: altrimenti, in qualunque fattispecie lato sensu confusoria (e quindi anche in caso di contraffazione di brevetti, di marchi, di ditta. di insegna, di opere d'autore etc.) avremmo una violazione del diritto medesimo. L'identità personale, cioè, dovrebbe operare solo quando esplicitamente e falsamente vengono attribuiti a taluno certi fatti o certe opinioni; quando invece si tratta di rischio di confusione di attività, allora devono operare solo le norme sui segni distintivi. Mi pare che confermi questa opinione la recente legge sulla tutela dei dati personali, esplicitamente finalizzata a tutelare la riservatezza e l'identità personale (Legge 675/'96, vedi art. 1 comma 1). Tale legge, imponendo rigide prescrizioni a chi esegue trattamenti di dati personali, mira a conferire agli interessati un certo potere nel controllo della loro immagine pubblica, limitando invece le facoltà in tale senso dei gestori di banche dati.

Decisioni del Centro di Mediazione ed Arbitrato OMPI (DOMINI.COM /.NET /.ORG).

Decisioni di riassegnazione per i nomi di dominio Italiani (DOMINI.IT).

Lavori in corso.


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