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NEWS Marchi,
Nomi a Dominio Diritto d'Autore 2006 |
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Deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico (la nuova disciplina)
Il 2 settembre scorso è entrato in vigore il Decreto del
Presidente della Repubblica (DPR) 3 maggio 2006, n. 252, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006, recante alcune rilevanti
novità in materia di deposito legale dei documenti di interesse
culturale destinati all'uso pubblico. Il DPR dà attuazione
alla disciplina introdotta nel 2004 con Legge n. 106, Legge che
fino ad allora non era mai entrata in vigore.
Per coloro che non ottempereranno le prescrizioni di legge, sono
previste sanzioni amministrative pecuniarie pari a tre volte il
valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva,
fino ad un massimo di € 1.500,00 per ogni documento non depositato.
Chi è obbligato al deposito legale?
Il campo di applicazione della nuova normativa risulta molto vasto
in relazione alla precedente disciplina.
In particolare, ai sensi della nuova normativa, i “documenti
soggetti al deposito legale” sono individuati come segue:
tutti i documenti destinati all'uso pubblico, sia a titolo oneroso
che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto, sia analogico che
digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione
tecnologica.
Quali sono i documenti oggetto di deposito legale obbligatorio?
In particolare, alla luce di tale ampia definizione, è fatto
obbligo di provvedere al deposito legale per le pubblicazioni italiane
(le opere cinematografiche sono definite italiane ai sensi dell’art.
5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28), qualsiasi sia
la loro natura, come ad esempio:
libri
opuscoli
pubblicazioni periodiche
carte geografiche e topografiche
atlanti
grafica d'arte (esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate
con qualsiasi procedimento, tirate in più esemplari su qualsiasi
supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di
stampa dichiarati, scelti dall'autore con l’intento di creare
un'opera originale dell'ingegno)
video d'artista (videogrammi di qualsiasi natura, prodotti su qualsiasi
supporto e con qualsiasi metodo tecnico, scelti dall'autore con
l’intento di creare un'opera dell'ingegno)
manifesti
musica a stampa
microforme (documenti che contengono microimmagini di dati e di
documenti su supporto fotochimica)
documenti fotografici (esemplari di fotografie di qualsiasi natura,
inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre
arti)
documenti sonori e video
film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto
dalla SIAE (spettacoli realizzati su supporti di qualsiasi natura,
anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico)
soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle
provvidenze previste dall’articolo 20 del d. lgs. 22 maggio
2004, n. 28 riforma della disciplina in materia di attività
cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002,
n. 137
documenti diffusi su supporto informatico
documenti diffusi tramite rete informatica (Internet)
Per questi due ultimi tipi di documenti il DPR 252 del 2006 rinvia
la regolamentazione del deposito ad un successivo provvedimento
che verrà verosimilmente emanato nei prossimi mesi.
Le prescrizioni di legge in sintesi
Il nuovo regolamento obbliga:
l’editore o comunque il responsabile della
pubblicazione (sia persona fisica che giuridica) o
il tipografo ove manchi l’editore o
il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti
editoriali similari o ancora
il produttore delle opere filmiche
a trasmettere direttamente alle biblioteche quattro esemplari, con
quattro spedizioni distinte:
due per l’archivio nazionale della produzione
editoriale (Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Biblioteca
nazionale centrale di Roma)
due per l’archivio della produzione editoriale regionale in
cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale (vedi elenco
biblioteche su territorio nazionale del 17 ottobre 2006).
Esistono tuttavia disposizioni ad hoc che regolano il deposito di
specifici documenti (come ad esempio: documenti sonori e video;
documenti di grafica d’arte, dei video d’artista e dei
documenti fotografici; film, soggetti, trattamenti e sceneggiature
cinematografiche).
La nuova disciplina, infine, abroga una serie di normative precedenti
per cui, tra l’altro, viene meno la norma per cui sussisteva
l’obbligo di deposito dei “prodotti editoriali”
presso le Prefetture.
vedi
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