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NEWS Marchi, Nomi a Dominio Diritto d'Autore 2006


Deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico (la nuova disciplina)

Il 2 settembre scorso è entrato in vigore il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 3 maggio 2006, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006, recante alcune rilevanti novità in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. Il DPR dà attuazione alla disciplina introdotta nel 2004 con Legge n. 106, Legge che fino ad allora non era mai entrata in vigore.
Per coloro che non ottempereranno le prescrizioni di legge, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie pari a tre volte il valore commerciale del documento, raddoppiata in caso di recidiva, fino ad un massimo di € 1.500,00 per ogni documento non depositato.

Chi è obbligato al deposito legale?

Il campo di applicazione della nuova normativa risulta molto vasto in relazione alla precedente disciplina.
In particolare, ai sensi della nuova normativa, i “documenti soggetti al deposito legale” sono individuati come segue:
tutti i documenti destinati all'uso pubblico, sia a titolo oneroso che gratuito, contenuti su qualsiasi supporto, sia analogico che digitale, nonché su ulteriori supporti prodotti dall'evoluzione tecnologica.
Quali sono i documenti oggetto di deposito legale obbligatorio?
In particolare, alla luce di tale ampia definizione, è fatto obbligo di provvedere al deposito legale per le pubblicazioni italiane (le opere cinematografiche sono definite italiane ai sensi dell’art. 5 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 28), qualsiasi sia la loro natura, come ad esempio:

libri
opuscoli
pubblicazioni periodiche
carte geografiche e topografiche
atlanti
grafica d'arte (esemplari di opere grafiche tratte da matrici realizzate con qualsiasi procedimento, tirate in più esemplari su qualsiasi supporto, purché rispondenti alle tecniche e al sistema di stampa dichiarati, scelti dall'autore con l’intento di creare un'opera originale dell'ingegno)
video d'artista (videogrammi di qualsiasi natura, prodotti su qualsiasi supporto e con qualsiasi metodo tecnico, scelti dall'autore con l’intento di creare un'opera dell'ingegno)
manifesti
musica a stampa
microforme (documenti che contengono microimmagini di dati e di documenti su supporto fotochimica)
documenti fotografici (esemplari di fotografie di qualsiasi natura, inclusi esemplari di immagini che documentino opere delle altre arti)
documenti sonori e video
film iscritti nel pubblico registro della cinematografia tenuto dalla SIAE (spettacoli realizzati su supporti di qualsiasi natura, anche digitale, con contenuto narrativo o documentaristico)
soggetti, trattamenti e sceneggiature di film italiani ammessi alle provvidenze previste dall’articolo 20 del d. lgs. 22 maggio 2004, n. 28 riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della l. 6 luglio 2002, n. 137
documenti diffusi su supporto informatico
documenti diffusi tramite rete informatica (Internet)
Per questi due ultimi tipi di documenti il DPR 252 del 2006 rinvia la regolamentazione del deposito ad un successivo provvedimento che verrà verosimilmente emanato nei prossimi mesi.

Le prescrizioni di legge in sintesi

Il nuovo regolamento obbliga:

l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione (sia persona fisica che giuridica) o
il tipografo ove manchi l’editore o
il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari o ancora
il produttore delle opere filmiche
a trasmettere direttamente alle biblioteche quattro esemplari, con quattro spedizioni distinte:

due per l’archivio nazionale della produzione editoriale (Biblioteca nazionale centrale di Firenze e Biblioteca nazionale centrale di Roma)
due per l’archivio della produzione editoriale regionale in cui ha sede il soggetto obbligato al deposito legale (vedi elenco biblioteche su territorio nazionale del 17 ottobre 2006).
Esistono tuttavia disposizioni ad hoc che regolano il deposito di specifici documenti (come ad esempio: documenti sonori e video; documenti di grafica d’arte, dei video d’artista e dei documenti fotografici; film, soggetti, trattamenti e sceneggiature cinematografiche).
La nuova disciplina, infine, abroga una serie di normative precedenti per cui, tra l’altro, viene meno la norma per cui sussisteva l’obbligo di deposito dei “prodotti editoriali” presso le Prefetture.

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