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Nomi a Dominio Diritto d'Autore 2007  |
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L’ultimo mattoncino della saga
Lego?
Il 2 dicembre 2006 è stata pubblicata la notizia che la Lego
Juris A/S ha impugnato alla Corte di Giustizia delle Comunità
Europee anche la decisione del Grand Board of Appeal contro la registrazione
come marchio di forma del famoso mattoncino. Un nostro breve commento:
La decisione Comunitaria contro il famoso mattoncino Lego, già
oggetto delle diverse vertenze che, negli anni, si sono succedute
anche nei nostri Tribunali, è spunto per riflettere ancora
una volta sulla tutelabilità di un marchio di forma.
La Lego
Juris A/S, produttrice e distributrice dei famosi giochi
Lego, aveva infatti da tempo tutelato il “brick” attraverso
appositi brevetti. Successivamente alla scadenza dei brevetti -dal
1973- Lego ha ottenuto la registrazione di tre marchi in Italia
che tutelano proprio la forma del mattoncino – a cui, tuttavia,
ha successivamente rinunciato.
Nel 1999 Lego chiede la registrazione del mattoncino come marchio
comunitario tridimensionale, ma la concorrente Mega
Brands Inc. - che distribuisce una versione leggermente
diversa e più grande dei noti “giochi modulari”
- propone ed ottiene un’azione di nullità della domanda
di marchio della Lego.
Nel tentativo di superare la decisione Philips
contro Remington, Lego ha appellato la decisione presso
il Grand Board dell’Ufficio Comunitario (UAMI), sostenendo
che la forma (design e dimensioni) del proprio mattoncino non risponde
al requisito della funzionalità, condizione verificata la
quale, ai sensi dell’art. 7(1)(e)(ii) del Regolamento sul
Marchio Comunitario (RMC) n. 40 del 1994, nessun oggetto potrebbe
essere validamente registrato come marchio; recentemente, l’UAMI
ha rigettato tale tesi in forza delle prove di funzionalità
costituite dai brevetti scaduti, confermando in tal modo la decisione
di cancellazione del marchio tridimensionale Lego:
(http://oami.europa.eu/LegalDocs/BoA/2004/en/R0856_2004-G.pdf).
In particolare, la Corte di Appello definisce che l’espressione
“esclusivamente” nel dettato normativo ex art. 7(1)(e)(ii)
del RMC [ “…sono esclusi dalla registrazione i segni
costituiti esclusivamente dalla forma del prodotto necessaria per
ottenere un risultato tecnico…”] deve intendersi nel
senso che la forma ha come sola esclusiva funzione quella di ottenere
un risultato tecnico. L’espressione forma del prodotto necessaria,
invece, nell’interpretazione della Corte, indica quella forma
richiesta per ottenere un determinato risultato tecnico.
In tal senso, continua la Corte, il design e la struttura del mattoncino
Lego furono ideate ed adottate allo scopo di realizzare la funzione
utilitaristica di interconnessione dei singoli mattoncini, e non
al fine di assolvere alla funzione distintiva, propria, invece,
dei marchi.
Il 25 settembre 2006 Lego Juris ha appellato il rigetto avanti la
Corte di Giustizia Europea ed il giudizio è tutt’ora
pendente.
Sulla questione della tutelabilità del mattoncino Lego leggiamo
anche diverse pronunce dei Tribunali in Italia; tra queste, la Corte
d’Appello di Milano (28 ottobre 2003) che aveva ritenuto doversi
ammettere, contro Mega Bloks Inc., la sola tutela della concorrenza
sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598 n. 2 Codice Civile.
La stessa Corte ha infine considerato un importante distinguo tra
le interconnessioni delle serie modulari e le interconnessioni tout
court, ammettendo le prime alla tutela brevettuale ed escludendone
le seconde, che sono, invece, soggette alla disciplina dettata per
la forma determinata unicamente dalla funzione tecnica.
L’importanza di tutte le decisioni sopra ricordate riposa
sul fatto che esse investono la dibattuta compatibilità tra
il sistema della tutela brevettuale da un lato e quello dei segni
distintivi e della concorrenza sleale dall’altro (sull’argomento
De Marco Raffaello Stefano, Ragioni e limiti della tutela concorrenziale
ultra brevettuale dei prodotti modulari, in “Il Diritto industriale”
n. 5/2004, pag. 476).
La decisione della Corte di Giustizia attesa per la fine dell’anno
sarà un altro tassello sulla questione che alcuni ritengono
un’insanabile incompatibilità tra il principio dell’estraneità
del marchio al prodotto proprio della tutela dei segni distintivi
e la protezione brevettuale delle innovazioni tecniche e delle forme
funzionali, cioè di tutte quelle forme in grado di arricchire
un prodotto dal punto di vista tecnico. Sarà davvero questa
per Lego l’ultimo mattoncino della saga?
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