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NEWS
Norme Legislative e Finanziarie 2006  |
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Spese di Ricerca e di Sviluppo: nuovo
regime fiscale dal 1 gennaio 2007 - ( Lg. 4 agosto 2006 -n. 248
).
Con la Legge indicata varia il regime fiscale delle Spese di Ricerca
e Sviluppo con effetto 1 gennaio 2007. La nuova disposizione prevede
che...."le spese relative a studi e ricerche di sviluppo sono
deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute se in un apposito
prospetto della dichiarazione dei redditi (Quadro EC) è indicato
il loro importo....ecc...".
In particolare vanno distinte le Spese di Ricerca da quelle di Sviluppo:
Le Spese di Ricerca - intese quale indagine originale
e pianificata intrapresa con la prospettiva di conseguire nuove
conoscenze e scoperte, scientifiche o tecniche - devono essere imputate
al conto economico dell'esercizio in cui si sono sostenute (IAS
38) ed ivi dedotte fiscalmente.
Le Spese di Sviluppo - intese quale applicazione dei risultati della
ricerca ad un progetto per la realizzazione di materiali, dispositivi,
processi, sistemi o servizi, prima dell'inizio della produzione
commerciale o dell'utilizzazione - sostenute dal 1 gennaio 2007,
anche se patrimonializzate nel Bilancio Civilistico ed ammortizzate
secondo i principi contabili (IAS 38), potranno essere "disallineate
fiscalmente" e dedotte interamente nell'esercizio in cui saranno
sostenute, se esposte nel modello Unico come previsto dalla nuova
norma. Tra queste si possono annoverare le spese inerenti all'ottenimento
del brevetto industriale.
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