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NEWS
Norme Legislative e Finanziarie 2006  |
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Il 26 settembre 2006 la Commissione
Europea ha definitivamente confermato l'entrata di Bulgaria e Romania
nella Comunità Europea a far data dal 1° gennaio 2007.
Queste le conseguenze per i titolari di Marchi/Disegni Comunitari
( v.
amplius):
automatica estensione dei titoli di marchio e disegno/modello richiesti
o già concessi senza necessità di una specifica istanza
dei relativi titolari;
mantenimento dei diritti acquisiti (c.d. grandfathering) per i marchi
comunitari depositati/registrati prima del 1° gennaio 2007:
un termine descrittivo, privo di carattere distintivo, generico,
ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume in
Bulgaria o Romania non sarà respinto dall'esaminatore o soggetto
a dichiarazione di nullità dopo la registrazione se è
stato depositato prima del 1° gennaio 2007. Più nel dettaglio:

domande di marchio comunitario: l'esame degli impedimenti assoluti
di marchi depositati prima del 1° gennaio 2007 si baserà
unicamente sulla situazione esistente a tale data, senza prendere
in considerazione impedimenti sorti in conseguenza dell'allargamento;

registrazioni di marchio comunitario: i marchi comunitari estesi
possono essere dichiarati nulli unicamente sulla base di una causa
valida prima del 1° gennaio 2007;
regime delle opposizioni: un marchio comunitario depositato prima
del 1° gennaio 2007 non potrà essere oggetto di opposizione
(tranne alle condizioni di cui sotto) ove in contrasto con un diritto
nazionale anteriore registrato, richiesto o acquisito in Bulgaria
o Romania prima della data di adesione. E’, però, previsto
che le domande di marchio comunitario depositate tra il 1º
luglio 2006 e il 31 dicembre 2006 possano formare oggetto di opposizione
sulla base di diritti anteriori e acquisiti in buona fede in Bulgaria
e Romania (c.d. periodo di opposizione eccezionale);
salvaguardia dei diritti nazionali in Bulgaria e Romania: il marchio
comunitario esteso avrà efficacia e potrà essere fatto
valere in tutta l'UE, compresi i nuovi Stati membri, tranne che
nei confronti di un diritto nazionale bulgaro o rumeno anteriore
acquisito in buona fede e in contrasto con esso. Il titolare di
un tale diritto potrà vietare l’utilizzo nel nuovo
Stato Membro del marchio comunitario esteso.
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