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NEWS Norme Legislative e Finanziarie 2006



Il 26 settembre 2006 la Commissione Europea ha definitivamente confermato l'entrata di Bulgaria e Romania nella Comunità Europea a far data dal 1° gennaio 2007.

Queste le conseguenze per i titolari di Marchi/Disegni Comunitari (v. amplius):

automatica estensione dei titoli di marchio e disegno/modello richiesti o già concessi senza necessità di una specifica istanza dei relativi titolari;
mantenimento dei diritti acquisiti (c.d. grandfathering) per i marchi comunitari depositati/registrati prima del 1° gennaio 2007: un termine descrittivo, privo di carattere distintivo, generico, ingannevole o contrario all'ordine pubblico o al buon costume in Bulgaria o Romania non sarà respinto dall'esaminatore o soggetto a dichiarazione di nullità dopo la registrazione se è stato depositato prima del 1° gennaio 2007. Più nel dettaglio:
domande di marchio comunitario: l'esame degli impedimenti assoluti di marchi depositati prima del 1° gennaio 2007 si baserà unicamente sulla situazione esistente a tale data, senza prendere in considerazione impedimenti sorti in conseguenza dell'allargamento;
registrazioni di marchio comunitario: i marchi comunitari estesi possono essere dichiarati nulli unicamente sulla base di una causa valida prima del 1° gennaio 2007;
regime delle opposizioni: un marchio comunitario depositato prima del 1° gennaio 2007 non potrà essere oggetto di opposizione (tranne alle condizioni di cui sotto) ove in contrasto con un diritto nazionale anteriore registrato, richiesto o acquisito in Bulgaria o Romania prima della data di adesione. E’, però, previsto che le domande di marchio comunitario depositate tra il 1º luglio 2006 e il 31 dicembre 2006 possano formare oggetto di opposizione sulla base di diritti anteriori e acquisiti in buona fede in Bulgaria e Romania (c.d. periodo di opposizione eccezionale);
salvaguardia dei diritti nazionali in Bulgaria e Romania: il marchio comunitario esteso avrà efficacia e potrà essere fatto valere in tutta l'UE, compresi i nuovi Stati membri, tranne che nei confronti di un diritto nazionale bulgaro o rumeno anteriore acquisito in buona fede e in contrasto con esso. Il titolare di un tale diritto potrà vietare l’utilizzo nel nuovo Stato Membro del marchio comunitario esteso.


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