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NEWS Norme Legislative e Finanziarie 2007


Due decreti legislativi recepiscono la Direttiva 2005/29/CE sulle pratiche commerciali sleali.

Lo scorso 6 settembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale i due decreti legislativi approvati il 2 agosto 2007 dal Consiglio dei Ministri in materia di pratiche commerciali sleali e pubblicità ingannevole e comparativa tra professionisti.

Si tratta in particolare dei seguenti:

- decreto legislativo n° 146, attuativo della Direttiva comunitaria 2005/29/CE, avente ad oggetto il divieto di pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori;
- decreto legislativo n° 145 che disciplina la pubblicità ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese.

Valutati congiuntamente i due testi ridisegnano l’intero quadro normativo italiano della pubblicità.

Ecco le novità di maggior momento.

E’ confermato il ruolo centrale dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato quale organo di vigilanza sulla pubblicità, sia nei rapporti tra imprese che nei confronti del consumatore e, come auspicato da tempo, ne sono ampliati sensibilmente i poteri di intervento ed indagine, prima fra tutti la possibilità di agire ex officio.

Nello specifico, il Decreto Legislativo n° 146 novella la previgente disciplina della pubblicità ingannevole quale contenuta nel Codice del Consumo (artt. 18-27 del Decreto Legislativo 6 settembre 2005 n° 206), estendendone l’oggetto di tutela.

Non solo i messaggi di pubblicità ingannevole o comparativa illeciti sono ora vietati ma “qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e il marketing posti in essere per la promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”, cioè qualunque pratica commerciale sleale cioè “contraria alle norme di diligenza professionale” o “falsa o idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore”.

Tra le pratiche rubricate quali sleali trovano inquadramento le pratiche “ingannevoli” e quelle “aggressive”, le prime distinte in “azioni ed omissioni ingannevoli”.

Le azioni, cioè attività volte alla promozione e alla vendita di prodotti, sono ingannevoli allorquando:
• contengono informazioni false ed risultano, pertanto, non veritiere
o
• in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva, ingannano o possono ingannare il
consumatore medio, nonostante l’informazione sia di fatto corretta
e
• in ogni caso inducono o sono idonee a indurre il consumatore ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso.


I criteri indicati dalla direttiva e inseriti nel nostro ordinamento sono obiettivi: non è, pertanto, necessario che un danno effettivo si sia prodotto, essendo la sola prospettiva di inganno di per sé una pratica ingannevole.

Le omissioni, i.e. informazioni non fornite al consumatore, sono considerate pratiche commerciali ingannevoli quando:

• si omettono informazioni rilevanti di cui il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole;
• si occultano o presentano in modo oscuro, incomprensibile, ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti;
• non si indica l’intento commerciale della pratica stessa, qualora non risulti già evidente dal
contesto.

E’ ritenuta una pratica commerciali “aggressiva” quella che “mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso”.


Il Decreto Legislativo n° 145, riproducendo sostanzialmente norme e principi già sussunti nel Codice del Consumo, concerne specificamente la tutela da forme di pubblicità ingannevole e comparativa illecita dei “professionisti”, cioè operatori commerciali.

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