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Norme Legislative e Finanziarie 2007  |
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Due decreti legislativi recepiscono la Direttiva 2005/29/CE
sulle pratiche commerciali sleali.
Lo scorso 6 settembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale
i due decreti legislativi approvati il 2 agosto 2007 dal Consiglio
dei Ministri in materia di pratiche commerciali sleali e pubblicità
ingannevole e comparativa tra professionisti.
Si tratta in particolare dei seguenti:
- decreto legislativo n° 146, attuativo della
Direttiva comunitaria 2005/29/CE, avente ad oggetto il divieto di
pratiche commerciali scorrette nei rapporti tra imprese e consumatori;
- decreto legislativo n° 145 che disciplina la pubblicità
ingannevole e comparativa nei rapporti tra imprese.
Valutati congiuntamente i due testi ridisegnano
l’intero quadro normativo italiano della pubblicità.
Ecco le novità di maggior momento.
E’ confermato il ruolo centrale dell’Autorità
Garante della Concorrenza e del Mercato quale organo di vigilanza
sulla pubblicità, sia nei rapporti tra imprese che nei confronti
del consumatore e, come auspicato da tempo, ne sono ampliati sensibilmente
i poteri di intervento ed indagine, prima fra tutti la possibilità
di agire ex officio.
Nello specifico, il Decreto Legislativo n° 146 novella la previgente
disciplina della pubblicità ingannevole quale contenuta nel
Codice del Consumo (artt. 18-27 del Decreto Legislativo 6 settembre
2005 n° 206), estendendone l’oggetto di tutela.
Non solo i messaggi di pubblicità ingannevole
o comparativa illeciti sono ora vietati ma “qualsiasi azione,
omissione, condotta o dichiarazione commerciale, ivi compresa la
pubblicità e il marketing posti in essere per la promozione,
vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori”, cioè
qualunque pratica commerciale sleale cioè “contraria
alle norme di diligenza professionale” o “falsa o idonea
a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione
al prodotto, del consumatore”.
Tra le pratiche rubricate quali sleali trovano
inquadramento le pratiche “ingannevoli” e quelle “aggressive”,
le prime distinte in “azioni ed omissioni ingannevoli”.
Le azioni, cioè attività volte alla
promozione e alla vendita di prodotti, sono ingannevoli allorquando:
• contengono informazioni false ed risultano, pertanto, non
veritiere
o
• in qualsiasi modo, anche nella loro presentazione complessiva,
ingannano o possono ingannare il
consumatore medio, nonostante l’informazione sia di fatto
corretta
e
• in ogni caso inducono o sono idonee a indurre il consumatore
ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe
altrimenti preso.
I criteri indicati dalla direttiva e inseriti nel nostro ordinamento
sono obiettivi: non è, pertanto, necessario che un danno
effettivo si sia prodotto, essendo la sola prospettiva di inganno
di per sé una pratica ingannevole.
Le omissioni, i.e. informazioni non fornite al
consumatore, sono considerate pratiche commerciali ingannevoli quando:
• si omettono informazioni rilevanti di cui
il consumatore medio ha bisogno per assumere una decisione consapevole;
• si occultano o presentano in modo oscuro, incomprensibile,
ambiguo o intempestivo le informazioni rilevanti;
• non si indica l’intento commerciale della pratica
stessa, qualora non risulti già evidente dal
contesto.
E’ ritenuta una pratica commerciali “aggressiva”
quella che “mediante molestie, coercizione, compreso il ricorso
alla forza fisica o indebito condizionamento, limita o e' idonea
a limitare considerevolmente la liberta' di scelta o di comportamento
del consumatore medio in relazione al prodotto e, pertanto, lo induce
o e' idonea ad indurlo ad assumere una decisione di natura commerciale
che non avrebbe altrimenti preso”.
Il Decreto Legislativo n° 145, riproducendo sostanzialmente
norme e principi già sussunti nel Codice del Consumo, concerne
specificamente la tutela da forme di pubblicità ingannevole
e comparativa illecita dei “professionisti”, cioè
operatori commerciali.
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