UIBM: Sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi ed estensione della validità degli atti in scadenza – COVID-19
Per i procedimenti di competenza dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi) tale disposizione amplia la sospensione già disposta con il decreto direttoriale 11 marzo 2020. Infatti, il periodo di sospensione è stato esteso al periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 aprile 2020.
Sono inoltre stati ricompresi anche i termini perentori del procedimento di opposizione alla registrazione di marchi previsti dall’articolo 176 del Codice della proprietà industriale, per i quali la sospensione può essere prevista solo da disposizioni di natura legislativa.
Restano invece esclusi da questo provvedimento i termini relativi ai ricorsi dinanzi alla Commissione dei ricorsi, in quanto gli stessi si riferiscono a procedimenti di natura giurisdizionale e non amministrativa.
Inoltre, certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.
Pertanto, si noti che i titoli di IP in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020. Dopo la predetta data sarà onere dell’interessato, che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi al fine di conseguirne il mantenimento in vita o rinnovo.
Infine, si ricorda che per le domande internazionali di brevetto e le domande di brevetto europeo (primi depositi), per le domande di marchio internazionale e di rinnovo di marchi internazionali non vi è sospensione dei termini se non nei limiti indicati dagli organi internazionali o europei competenti.